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Sentenza

No alla tariffa oraria per le udienze che durano molto, né all’aumento del compenso per le fattispecie penali in cui sono “coinvolte” più persone.
No alla tariffa oraria per le udienze che durano molto, né all’aumento del compenso per le fattispecie penali in cui sono “coinvolte” più persone.
Il Consiglio dell’ordine piemontese sottoponeva, invero, al Collegio diversi quesiti, in ordine alla problematica di cui all’articolo 12, comma 2, del dm 55/2014 (come modificato dal dm 147/2022), concernente la determinazione del compenso in materia penale per le fattispecie in cui sono “coinvolte” più persone.

Nello specifico, l’ordine chiedeva:

- se fosse possibile “applicare l’aumento del 30% quando, per effetto della riunione, aumenti il numero di soggetti imputati nel procedimento penale ovvero soltanto quando aumenti il numero dei soggetti assistiti dal singolo avvocato”;

- se in presenza della congiunzione “anche”, gli aumenti (per numero di soggetti per effetto della riunione ovvero per numero di controparti, parti civili o imputati) fossero cumulabili (30% per la prima ipotesi + 30% per la seconda ipotesi);

- se, infine, con riferimento all’inciso “Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime”, fosse corretto individuare ed applicare, “per ogni udienza di durata elevata (per esempio, dalle h. 9.00 alle h. 18.00) una tariffa oraria, calcolando altresì la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza”.

Il parere del CNF

Il Consiglio Nazionale Forense, fornendo risposta puntuale ai vari quesiti, ritiene che quanto all’aumento del 30%, lo stesso è previsto solo quando “per effetto della riunione, aumenti il numero di soggetti assistiti dal singolo avvocato; circostanza che non si verifica allorché a seguito della riunione non aumenta il numero di assistiti per l’avvocato”.

Inoltre, con riferimento al cumulo, l’interpretazione letterale della norma di cui all’articolo 12, comma 2, del dm 55/2014, “non consente – a parere del CNF - di cumulare gli aumenti per la fattispecie di cui al quesito posto”.

Infine, nulla di fatto neanche in ordine alla tariffa oraria per le udienze di durata elevata, atteso che, ricorda il Collegio, la stessa “richiede una preventiva pattuizione con il cliente” e peraltro “l’attuale disciplina parametrica non prevede una indennità di attesa”.

Per la determinazione del compenso, avvocato e cliente, conclude il CNF, “possono pattuire un compenso orario da commisurare alla durata della prestazione e dell’attività da compiersi in adempimento dell’incarico ricevuto”. Non è possibile, neppure, “calcolare la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza, atteso che le fasi su cui si calcola il compenso dell’avvocato sono ‘uniche’ per ogni grado di giudizio e non si moltiplicano per ogni udienza”.

Avv. Antonino Sugamele

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