Niente domiciliari per la madre detenuta. Domicilio inidoneo e alta pericolosità spingono verso l’ICAM
Quadro normativo, principio di irretroattività e nuove regole dopo il decreto Sicurezza 2025
La Corte ribadisce il perimetro applicativo dei rimedi extramurari e dei titoli che li sorreggono (artt. 146 e 147 c.p.; artt. 47-ter, 47-quinquiese 21-bis ord. pen.), chiarendo due profili centrali:
a) la portata del principio di irretroattività in malam partem, evocato dalla difesa anche in base a Corte cost. n. 32/2020;
b) la riconduzione della tutela del minore quale interesse primario, che permea strumenti come la detenzione domiciliare “umanitaria” (art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.) e la domiciliare speciale (art. 47-quinquies ord. pen.), anche nei casi ricompresi nell'art. 4-bis ord. pen.
La Corte ricorda che il decreto Sicurezza ha abrogato l'automatismo del differimento obbligatorio per la madre di infante di età inferiore a un anno (già previsto dall'art. 146 c.p.), traslando la fattispecie nell'alveo dell'art. 147 c.p., e dunque nel paradigma della valutazione discrezionale, ma sottolinea che il sindacato non si esaurisce nella cronologia delle norme: l'angolo decisionale si colloca anche sull'idoneità del domicilio e sul concreto rischio di recidiva o di fuga.
Cass. pen., sez. I, ud. 4 dicembre 2025 (dep. 9 dicembre 2025), n. 39550
Presidente De Marzo - Relatore Calaselice
11-12-2025 19:55
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