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Sentenza

Nel processo penale l’avvocato-imputato non può autodifendersi ma deve nominare un collega.
Nel processo penale l’avvocato-imputato non può autodifendersi ma deve nominare un collega.
L’autodifesa nel processo penale

I Supremi giudici hanno puntualizzato che nel processo penale l’autodifesa tecnica non è consentita anche nel caso in cui il ricorrente sia un avvocato regolarmente iscritto nell’albo professionale speciale. E questo perchè nel processo penale la difesa personale deve essere affiancata necessariamente dalla difesa tecnica terza. Inoltre la mancata previsione nel nostro ordinamento di una norma di carattere generale che stabilisca la difesa tecnica personale della parte nel processo penale non contrasta con la previsione di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 247/12, recante la “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” laddove è stabilito che “l’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore”, in quanto la norma deve essere coordinata con le prescrizioni specifiche di ogni ramo dell’ordinamento e le corrette previsioni procedurali.
Niente lettura estensiva della norma

Ora il richiamato articolo 13, invero, vale a ribadire quanto espressamente disciplinato dall’articolo 86 del cpc, ove è stabilito che “la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore”. La norma però non mira a introdurre nel processo penale un’analoga previsione, in quanto la diversa natura degli interessi coinvolti nel processo penale pone in rapporto di incompatibilità l’autodifesa esclusiva. Infatti, nel caso di autodifesa, non ci sarebbe il necessario distacco utile a garantire effettività alla difesa e contrasto all’accusa.
Avv. Antonino Sugamele

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