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Sentenza


Munizioni. Pericolo. Ordine pubblico
Munizioni. Pericolo. Ordine pubblico
Corte d'Appello Lecce Penale Sentenza 23 luglio 2024 n. 1085

Data udienza 7 giugno 2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Unica Penale

Composta dai signori:

Dr. Domenico TONI - Presidente

Dr. Giuseppe BIONDI - Consigliere

Dr. Luca COLITTA - Consigliere rel.

all'udienza del 7 Giugno 2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

El.Se. nato il (...) a B. ed ivi residente in C. S. T., Strada (...) - domicilio dichiarato;

LIBERO ASSENTE

Presofferto: negativo

Difeso di fiducia dall'Avv. Gi.Li. del foro di Brindisi

IMPUTATO

A)detenzione illegale di munizioni da guerra attenuata, previsto e punito dagli arti. 2 (in relazione all'art. 1) e 5 L. 2 ottobre 1967, n. 895, 1, 3 co., L. 18 aprile 1975, n. 110, perché illegalmente deteneva nella propria casa d'abitazione in Strada comunale F. P., n. 13, le seguenti munizioni da guerra:

-una cartuccia per arma da fuoco a canna rigata calibro 7,62 x 51 NATO, integra ed efficiente, munita di innesco non percosso,

-una cartuccia per arma da fuoco a canna rigata calibro 20 x 101 mm. del tipo per armamento contraereo, costituita da un'ogiva disinseribile dal bossolo, al cui interno l'esplosivo da lancio risultava solidificato a seguito di infiltrazione di umidità, con conseguente attuale inefficienza.

In Brindisi, il 21 giugno 2018, con la recidiva ai sensi dell'art. 99, 1 co., c.p.

B) detenzione abusiva di munizioni, p. e p. dagli artt. 697,1 co., c.p., perché. Senza averne fatto la richiesta denuncia all'autorità, deteneva nella propria casa d'abitazione in Strada comunale F. P., n. 13, le seguenti munizioni:

- 4 (quattro) cartucce per fucile a canna liscia calibro 12, caricate a palla unica del tipo "G." e destinate per uso di caccia;

- una cartuccia per fucile a canna liscia calibro 12, caricata a palla unica del tipo "B.", e destinata per uso di caccia;

- altre 15 (quindici) per fucile a canna liscia calibro 12 di varie marche, eccedenti il numero di 50 da lui denunciato in data 29/5/1995.

In Brindisi, il 21 giugno 2018.

C) omessa custodia di arma, previsto e punito dall'art. 20-bis, 2 co. in relazione al 1 co. Ed all'art. 2, 1 co., lett. a), L. 18 aprile 1975, n. 110, perché, tenendo nella stanza da letto della propria casa d'abitazione in Strada comunale F. P., n. 13, poggiato nello spazio esistente fra un armadio ed un muro, un fucile marca B. calibro modello "(...)" contraddistinto dalla matricola (...) impressa sulla carcassa e dalla matricola (...) impressa sulla canna, da lui detenuto legittimamente, trascurava di adoperare, nella custodia dell'arma, le cautele necessarie per impedire che una persona minore degli anni diciotto (la figlia convivente El.No., nata a B. il (...)) giungesse ad impossessarsene agevolmente.

In Brindisi, il 21 giugno 2018

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 5.6.2020 che così provvedeva:

dichiara El.Se. colpevole dei reati di cui ai capi A) C) di rubrica e, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, nonché esclusa la contestata recidiva, lo condanna alla pena di cinque mesi di reclusione ed Euro 1.100 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa nei termini ed alle condizioni di legge. Confisca destinazione alla competente artiglieria di quanto sottoposto a sequestro in relazione ai capi A) e C) di rubrica.

Assolve El.Se. dal reato di cui al capo B) di rubrica perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 5.6.2020, il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica dichiarava El.Se. colpevole dei reati di cui all'art. 2 L. n. 895 del 1967 (capo A della rubrica) e all'art. 20 bis L. n. 110 del 1975 (capo C) e, esclusa la contestata recidiva e avvinti i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi cinque di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con sospensione condizionale della pena e con confisca e trasmissione alla competente Direzione di artiglieria di quanto sottoposto a sequestro in relazione ai capi A e C della rubrica. Assolveva, infine, l'E. dal reato di cui all'art. 697 c.p. (capo B) perché il fatto non sussiste.

Con atto tempestivamente depositato, El.Se., a mezzo del difensore, proponeva appello avverso la suindicata sentenza, censurando la pronuncia sulla base dei motivi che saranno sinteticamente esposti di seguito.

All'udienza del 7.6.2024, esaurita la discussione, le parti concludevano come in epigrafe

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di appello si chiede l'assoluzione dal reato di cui al capo A della rubrica perché il fatto non sussiste, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. Si osserva che nel caso di specie si tratta della detenzione di due cartucce inefficienti, originariamente destinate a un'arma da guerra. Tale detenzione non sarebbe sufficiente a integrare il delitto contestato, poiché le cartucce non sarebbero idonee all'impiego. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sarebbe necessario un accertamento fattuale circa l'idoneità delle cartucce inefficienti a essere riutilizzate quali munizioni da guerra, da svolgersi anche mediante perizia. Del resto, dal punto di vista della concretezza del pericolo di riutilizzo, si evidenziano le modalità di detenzione, dal momento che il prevenuto deteneva le due vecchie e inefficienti cartucce non occultate, ma accessibili alla vista, poste quali soprammobili su una mensola della cucina.

2. Con il secondo motivo si chiede l'assoluzione dal capo C con formula di giustizia.

3. Con l'ultimo motivo di gravame si chiede la concessione del beneficio della non menzione, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge

1. Preliminarmente, va osservato che, in relazione al reato di cui al capo C della rubrica, la sentenza impugnata deve essere riformata, essendo il reato estinto per prescrizione. Per la contravvenzione ritenuta, infatti, la prescrizione matura con il decorso del termine di quattro anni, ai sensi dell'art. 157 c.p. (come sostituito dalla L. n. 251 del 2005). Orbene, dagli atti emerge che la condotta contestata è stata posta in essere in data 21.6.2018. Pertanto, considerati gli atti interruttivi del corso della prescrizione e tenuto conto che non si registrano periodi di sospensione, è agevole rilevare che il reato è estinto a far data dal 21.6.2023.

Invero, ritiene la Corte che, benché il reato sia stato commesso nella vigenza della c.d. legge Orlando (la L. n. 103 del 2017), entrata in vigore dal 3.8.2017, non è possibile fare applicazione del disposto dell'art. 159, comma secondo c.p., nel testo modificato dalla predetta legge. Al riguardo, occorre rilevare che per i reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 la c.d. L. (delega) Cartabia n. 134 del 2021 ha introdotto una disciplina in parte di sfavore (e, quindi, non retroattiva ai sensi dell'art. 2, comma quarto c.p.) e in parte di favore (e, quindi, retroattiva ai sensi della medesima disposizione di cui all'art. 2, comma quarto c.p.). La legge Orlando del 2017, infatti, modificando il comma secondo dell'art. 159 c.p. (e aggiungendo i commi terzo e quarto), aveva introdotto, rispetto alla legge ex C. del 2005, una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, collegata alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado e fino alla pronuncia della sentenza di condanna del grado successivo, per una durata massima di un anno e sei mesi. Per espresso dettato normativo, tale modifica si applicava ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della L. (dal 3 agosto 2017). La L. n. 3 del 2019 (c.d. S.) ha sostituito il comma secondo dell'art. 159 c.p. e ha abrogato i commi terzo e quarto come introdotti dalla legge Orlando. Modificando il comma secondo, si stabiliva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado (per la sentenza non era previsto specificatamente che fosse di condanna) fino alla data di esecutività della sentenza che definiva il giudizio. Per espressa previsione normativa la modifica entrava in vigore dal 1.1.2020, Dunque, la legge B. prevedeva una modifica alla fattispecie sospensiva prevista dalla legge Orlando, prolungando la sospensione del corso della prescrizione non più per un tempo prestabilito (un anno e sei mesi, e solo in caso di sentenza di condanna), ma fino alla esecutività della sentenza che definiva il giudizio. Si tratta di una modifica rientrante nello schema dell'art. 2, comma quarto c.p., peggiorativa rispetto alla posizione dell'imputato, e, quindi, non applicabile ai fatti commessi prima del 1.1.2020.

La c.d. (L. Cartabia n. 134 del 2021) ha espressamente abrogato il comma secondo dell'art. 159 c.p., come modificato dalla legge B.. Ha inserito l'art. 161 bis c.p., che ha previsto non più la sospensione del corso della prescrizione, ma la più drastica cessazione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado. Quindi ha introdotto l'improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p., che si applica, però, ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1.1.2020. Quindi, dalla data di entrata in vigore della (L. c.d. Cartabia 18 ottobre 2021) con la sentenza di primo grado il corso della prescrizione non è più sospeso, ma cessa, con conseguente abrogazione della norma che prima prevedeva, invece, la sospensione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado (tendenzialmente sine die fino alla definitività della pronuncia). Tuttavia, per I fatti commessi dal 1.1.2020 è stata introdotta l'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., che, peraltro, opera sul piano processuale e non sostanziale.

In buona sostanza, con la legge c.d. Cartabia il neo introdotto (dalla legge Orlando, con modifica da parte della Legge B.) istituto della sospensione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado è stato abrogato. Con la sentenza di primo grado cessa del tutto il corso della prescrizione. Per tutti i reati commessi prima del 18.10.2021, quindi, la legge c.d. Cartabia, da un lato, introducendo l'art. 161 bis c.p., ha previsto la cessazione della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado (norma all'evidenza sfavorevole e, quindi, applicabile solo per i fatti commessi dopo il 18.10.2021), dall'altra ha abrogato l'istituto della sospensione del corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado, norma, quest'ultima, più favorevole rispetto a tutti i fatti commessi prima del 18.10.2021, anche rispetto ai fatti commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019. Invero, la legge c.d. Cartabia non ha previsto, per così dire, una disciplina transitoria, che consenta di limitare l'abrogazione dell'art. 159, comma secondo c.p. al testo come formulato dalla legge Bonafade (ad esempio, stabilendo che l'abrogazione operi per i fatti commessi dopo li 1.1.2020). In buona sostanza l'abrogazione del comma secondo dell'art. 159 c.p. non è limitata al testo della norma come modificato dalla legge B., con una sorta di "reviviscenza" del precedente testo introdotto dalla legge Orlando (anche perché, nel frattempo, nessuna disposizione della legge c.d. Cartabia ha previsto il ripristino dei commi terzo e quarto dell'art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla legge Orlando, commi abrogati dalla legge B., disposizioni, queste ultime, strettamente connesse al disposto del comma secondo, come modificato dalla legge Orlando). In definitiva la legge c.d. Cartabia ha abrogato tout court la disposizione, che, in generale, e rispetto alla ordinaria legge ex C., come anche rispetto alla legge Orlando, prevedeva comunque una disciplina sfavorevole all'imputato. L'abrogazione di questa norma, quindi, che già costituiva modifica peggiorativa rispetto all'originario testo del comma secondo dell'art. 159 c.p., come modificato dalla legge Orlando, riverbera effetti favorevoli rispetto a tutti gli imputati di reati commessi prima del 18.10.2021.

In conclusione: dall'entrata in vigore della legge c.d. Cartabia, per tutti i fatti commessi prima del 18.10.2021, la disciplina applicabile per il calcolo dei termini di prescrizione è quella prevista dalla legge ex C., con possibilità di prosecuzione del calcolo della prescrizione anche nei gradi successivi al primo (con le ordinarie cause di interruzione e sospensione).

Per i fatti commessi dal 1.1.2020, si sovrappone alla disciplina della prescrizione la disciplina dell'improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p.

La Corte è consapevole che in alcune pronunce la Suprema Corte ha affermato il principio opposto (v. ad es. Cass., sez. 4, 29.2.2024, n. 10483). Tuttavia, il collegio aderisce al diverso orientamento espresso dalla Terza Sezione della Corte regolatrice, secondo cui, in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all'art. 159, comma secondo, cod. pen. dal disposto di cui all'art. 1, comma 11, lett. b), L. 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente "reviviscenza" del regime prescrizionale antecedente (Cass., sez. 3, 27.2.2024, n. 18873, Campanella Luca: in motivazione, la Corte ha precisato che l'enunciato principio non è contraddetto dalla coeva introduzione della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo di cui all'art. 344-bis, cod. proc, pen., valevole per i soli reati commessi dopo 1'1 gennaio 2020). In motivazione si legge: "Al riguardo osserva il Collegio che non è applicabile, come ha ritenuto la Corte d'appello, la disposizione di cui all'art. 159 comma 2 cod. pen., come modificata dall'art. comma 11, lett. b L. 23 giugno 2017, n. 103, c.d. Legge Orlando, che ha introdotto una ulteriore causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e quello di cassazione, per un massimo di anni uno e mesi sei per fase, per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017. La L. 27 settembre 2021, n. 134, Delega al Govemo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, all'art. 2 ha introdotto modifiche al codice penale e di procedura penale. In particolare, l'art. 2 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle nonne di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma, al comma 1 così stabilisce: "1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati; b) all'articolo 160, primo comma, le parole: "e il decreto di citazione a giudizio" sono sostituite dalle seguenti: "il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna"; c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente: "Art. 161-bis (Cessazione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento". Il secondo comma introduce modifiche al codice di procedura penale introducendo la causa di improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione secondo le scansioni temporali previste nei successivi commi: "2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 344 è inserito il seguente: "Art. 344-bis (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). - 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale " Al comma 3 si prevede che "Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 10gennaio 2020". 3. L'art. 2 comma 1, lett. a) del citato decreto ha espressamente abrogato i commi 2 e 4 dell'art. 159 cod. pen. che prevedevano una causa di sospensione del corso della prescrizione che era stata introdotta con la legge Orlando per / reati commessi dal 3 agosto 2017. Tali commi sono stati pertanto oggetto di abrogazione esplicita (e non tacita). Si è dunque verificato un fenomeno di successione delle leggi nel tempo, regolato dall'art. 2 comma 4 cod. pen., che comporta l'individuazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi dell'art. 2 cod. pen. che, per principio consolidato, deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo, dovendosi individuare la disciplina più favorevole previa comparazione dei due sistemi in astratto non essendo consentita l'applicazione simultanea di disposizioni diverse secondo il criterio della maggior convenienza per l'imputato, ma occorrendo invece applicare integralmente l'una o l'altra disciplina (Sez. 5, n. 26801 del 17/04/2014, Rv. 260228 - 01). Ciò premesso, l'art. 2 comma 1, lett. a), della L. n. 124 del 2021, che ha esplicitamente abrogato la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 159 cod. pen., è una norma posteriore più favorevole e si applica a tutti i processi in corso per reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Essa, dunque, si applica al procedimento in questione. Ora, nella comparazione delle due discipline (quella vigente al momento della commissione del fatto e quella successiva conseguente all'abrogazione dell'art. 159 comma 2 cod. pen.) va individuata la norma più favorevole al fatto commesso il 21/11/2017, ossia al fatto commesso sotto la vigenza della causa di sospensione di cui all'art. 159 comma 2 cod. pen. come introdotta dalla legge Orlando, ora espressamente abrogata. 4. Orbene, nella individuazione della disciplina astratta della prescrizione si deve tenere conto della norma che ha esplicitamente abrogato l'art. 159, comma 2 cod. pen. (art. 2, comma 1, lett a della L. n. 134 del 2021) e che ha inciso nell'individuazione del termine di prescrizione eliminando il segmento temporale di sospensione del corso della presenzione introdotto dalla legge Orlando. L'art. 2 comma 1, lett. a, L. n. 134 del 2021 è una norma penale posteriore più favorevole rispetto alla disciplina della prescrizione come introdotta a seguito della legge Orlando, perché elimina la sospensione che era stata introdotta nel 2017 per i fatti commessi dopo il 3 agosto 2017. Per effetto dell'applicazione dell'art. 2 comma 4, cod. pen., la disciplina della prescrizione oggi applicabile - risultante dalla espressa abrogazione della causa di sospensione della prescrizione della legge Orlando - è più favorevole rispetto a quella in vigore al momento del fatto. Ciò non è contraddetto dalla introduzione della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo, introdotta al comma 2, lett. a) dell'art. 2 della L. n. 134 del 2021, che ha inserito nel codice di procedura penale l'art. 344-bis cod. proc. pen. per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020. Con l'art. 344-bis cod. proc. pen. il legislatore ha introdotto il rimedio processuale dell'improcedibilità per i soli reati commessi dopo il primo gennaio 2020, ha disposto la cessazione del corso della prescrizione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado (con l'introduzione dell'art. 161 - bis cod. pen.), ma allo stesso tempo ha espressamente abrogato la causa di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge Oliando sul regime prescrittivo della legge C. al comma 1, applicabile, proprio perché inserita in una disposizione specifica al comma 1 dell'art. 2, a tutti i reati ivi compresi quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 29 dicembre 2019. Dunque, nella individuazione della disciplina della norma più favorevole della prescrizione, la disciplina risultante dalla espressa abrogazione, operata dall'alt. 2 comma 1, lett. a), della L. n. 124 del 2021, in quanto norma penale posteriore più favorevole, comporta la reviviscenza della disciplina ante legge Oliando, norma più favorevole applicabile a tutti i reati commessi prima del 1 gennaio 2020, sicché per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31/12/2019, la disciplina della prescrizione risulta regolata dalla disciplina introdotta dalla legge C., che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 159 (introdotta nel 2017 e successivamente esplicitamente abrogata)".

Il collegio condivide le considerazioni della Corte regolatrice appena richiamate, essendo evidente che l'art. 2, comma quarto c.p. è applicabile solo in relazione all'art. 159, comma secondo c.p. e non anche all'art. 161 bis c.p., sia perché quest'ultima norma trova applicazione, per espresso dettato legislativo, soltanto per i reati commessi dal 1.1.2020 (tra i quali non rientra quello in esame), sia perché l'istituto dell'improcedibilità ha pacificamente natura esclusivamente processuale, di tal che si applica, alla norma di cui all'art. 344 bis c.p.p., il principio tempus regit actum.

Non ricorrono elementi evidenti sui quali fondare una pronuncia di assoluzione, ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p.

2. In relazione al capo A, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'E. deteneva, su una mensola in cucina, due munizioni da guerra: una cartuccia, inesplosa, integra ed efficiente 7,62x51 NATO e una cartuccia da guerra per arma da fuoco a canna rigata calibro 20x101 mm, già esplosa, contenente un'ogiva appoggiata all'interno del bossolo.

Secondo l'appellante, non vi sarebbe prova della responsabilità dell'imputato, in assenza di verifiche dell'efficienza delle munizioni de quibus.

Va preso atto che, secondo una pronuncia recente della Suprema Corte, che ha rimeditato la giurisprudenza contrastante sulla questione, optando per l'orientamento minoritario, ma maggiormente aderente al principio di offensività, la detenzione di un bossolo esploso relativo a munizioni da guerra integra il reato di cui all'art. 2, L. 2 ottobre 1967, n. 895, a condizione che il giudice ne verifichi la concreta idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità in relazione alla possibilità di una sua agevole riutilizzazione nel corpo di una nuova munizione (Cass., sez. 1,18.2.2020, n. 11197, M.A.). Nella motivazione della sentenza richiamata si legge, tra l'altro: "L'art. 2, L. 2 ottobre 1967, n. 895 punisce "chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo" le "munizioni da guerra"; nozione, questa, nella quale rientrano, ai sensi dell'art. 1, L. 18 aprite 1975, n. 110, "le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra". Dunque, la norma incriminatrice sanziona la detenzione delie cartucce (o munizioni) e dei loro singoli componenti (costituiti dal proiettile, dalla carica di lancio, a sua volta composta da polvere da sparo e da innesco, e, infine, dal bossolo, che rappresenta un involucro destinato a contenere la carica di lancio e tenere saldo il proiettile) quando essi siano, appunto, "destinati al caricamento delle armi da guerra", il problema interpretativo che si pone, dunque, riguarda le condotte di detenzione degli involucri metallici (bossoli) di cartucce già esplose, originariamente destinate a un'arma da guerra, la quale, secondo un risalente indirizzo interpretativo, integrerebbe il cennato delitto, non reputandosi necessario, a tal fine, che le parti di munizioni siano idonee all'impiego e considerandosi, dunque, sufficiente la toro originaria e normale destinazione (cosi Sez. 1, n. 15086 del 19/6/2018, dep. 2019, D., Rv. 276389; Sez. 1, n. 22655 del 21/2/2008, M., Rv. 240402; Sez. 1, n. 24267 del 6/5/2004, R., Rv. 228902). A tate orientamento esegetico si contrappone altro filone giurisprudenziale che richiede un concreto accertamento di fatto circa l'idoneità del bossolo esploso a essere riutilizzato per produrre una munizione da guerra. Ciò in base alla formulazione del menzionato art. 1, ultimo comma, della L. n. 110 del 1975, in virtù del quale sono considerate munizioni da guerra anche le parti delle cartucce, purché siano destinate al caricamento delle suddette armi e, dunque, purché siano riutilizzabili (Sez. 1, n. 8184 dei 28/4/1986, V., Rv. 173560), dovendo, peraltro, la possibilità del reimpiego essere accertata in concreto (Sez. 1, n. 5306 del 2/4/1998, S., Rv. 210573), anche mediante perizia, verificando la eventuale sostituzione delle capsule di accensione (Sez. 1, n. 6279 del 22/3/1990, C., Rv. 184201). Un approdo interpretativo, questo, che ha valorizzato il contenuto della circolare n. 559 del 22 marzo 1999 del Ministero dell'interno, secondo cui i bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra portatile individuale non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra, mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma, giacché una cartuccia allestita, ricaricando un bossolo di provenienza militare, non è destinabile ai caricamento di armi da guerra. Ritiene il Collegio, dopo una consapevole e condivisa rimeditazione degli orientamenti giurisprudenziali, che il secondo dei due indirizzi sia da preferirsi in ragione della sua più stretta aderenza al dettato normativo e al principio di offensività. Sul punto, va, infatti, evidenziato coi-ne il ricorso, da parte del legislatore, al paradigma dei reati cd. di pericolo presunto, da ritenersi costituzionalmente compatibile tutte le volte che la relativa valutazione prognostica sia basata su una massima di esperienza dal ragionevole fondamento empirico-criminologico, non esime il giudice dall'obbligo di verificarne la concreta idoneità a porre il bene giuridico tutelato in una effettiva situazione di rischio; atteso che, in caso di verifica negativa, la fattispecie concreta non potrebbe essere sussunta in quella astratta, profilandosi la figura del reato impossibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen. (cosi Corte costituzionale, n. 360 del 1995, n. 133 del 1992 e n. 333 del 1991). Ne consegue che la astratta possibilità di riutilizzo del bossolo esploso non costituisce, per ciò solo, una situazione di fatto idonea a configurare un pericolo concreto per l'ordine pubblico e perla pubblica incolumità - costituente la ratio della disciplina vigente in tema di detenzione e porto illegale di armi - legato al possibile riuso del medesimo, apparendo necessario verificare la effettiva possibilità di una agevole riutilizzazione di esso nel corpo di una nuova munizione. Né appare privo di significato, ai fini di una valutazione della concretezza di tale pericolo, il peculiare contesto nel quale la detenzione dei bossoli si inserisce e la possibilità di inferirne, da tale aspetto, la probabile riutilizzazione; essendo all'evidenza ben diverso il caso di chi detenga, occultati e dunque in maniera clandestina, numerosi bossoli esplosi, unitamente ad armi, a munizioni e polvere da sparo, da chi invece detenga, accessibili alla vista, pochi bossoli riconducibili a una specifica e ben riconoscibile situazione (ad es. souvenir del servizio militare et similia). Né potrebbe opinarsi che la menzionata circolare 2 marzo 1999 sia priva di rilevanza in ragione delia sua natura giuridica, che non le consentirebbe di derogare la norma incriminatrice, atteso che le determinazioni, sul punto, del Ministero dell'Interno non rilevano per la forza cogente del relativo atto giuridico, quanto piuttosto per l'elemento di intrinseca ragionevolezza secondo cui dal mero fatto dell'esistenza dei bossolo esploso non può trarsi alcuna indicazione circa la sua destinazione e per l'ovvia considerazione che, al fine della sua individuazione, non può certo farsi riferimento all'originaria destinazione, non attenendo alla concreta dimensione offensiva della condotta la considerazione di una funzione dell'oggetto che sia, in ipotesi, ormai mutata. Del resto, la giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidata, per quello che riguarda le munizioni per arma da guerra, ad affermare che, -AO derivando tale indicazione dalle caratteristiche estrinseche dell'oggetto, non è di per sé sufficiente a integrare la violazione dell'articolo 2 L. n. 895 del 1967 la circostanza che si tratti di una munizione di calibro tale da essere formalmente destinato all'armamento militare (cd. parabellum). Si è infatti chiarito che "ai fini della configurabilità del reato d/ detenzione abusiva di munizioni da guerra, è necessario accertare il tipo di arma alla quale le stesse possono essere destinate, nonché quali siano le loro caratteristiche di potenzialità offensiva, non essendo invece sufficiente la sola indicazione del calibro" (Sez. 1, n. 52170 del 29/10/2014, S.T., Rv. 261602), tanto sarebbe irragionevole adottare, di contro, una presunzione di destinazione all'uso militare per il bossolo esploso che costituisce, in effetti, soltanto una parte, di per sé inerte, dell'originario munizionamento da guerra. Nel caso di specie, non può non rilevarsi, sotto un primo profilo, che le sentenze di merito non hanno fornito alcuna concreta indicazione in ordine alla possibilità di un effettivo riutilizzo dei bossoli esplosi, essendo stato omesso qualunque riferimento all'espletamento di accertamenti tecnici sui bossoli esplosi, i quali, pertanto, deve ragionevolmente ritenersi che non siano stati mai effettuati. Già sotto tale aspetto, dunque, deve escludersi che sia stato positivamente riscontrato un essenziale elemento di fattispecie, sicché non potrebbe, comunque, ritenersi accertata la sussistenza del reato. In ogni caso, va altresi sottolineato come orienti verso l'assenza di un concreto pericolo di riconversione dei bossoli la specifica modalità della toro conservazione, essendo gli stessi pienamente accessibili alla vista, in uno con le non inverosimili spiegazioni offerte dal fratello dell'imputato circa la provenienza e la finalità ai medesimi attribuita, quali cimeli del servizio di leva".

Nel caso in esame non si è proceduto ad alcun accertamento in ordine alla effettiva possibilità di riutilizzazione della cartuccia esplosa.

El.Se. deve pertanto essere assolto dal reato contestato al capo A, limitatamente alla detenzione della cartuccia calibro 20x101 mm perché il fatto non sussiste.

Naturalmente quanto finora osservato vale unicamente per la cartuccia esplosa, essendo invece emerso univocamente dall'istruttoria espletata in primo grado che la cartuccia calibro 7,62x51 era inesplosa. La detenzione di quest'ultima cartuccia, pertanto, integra il reato contestato.

3. La pena per il capo A, irrogata nel minimo edittale e ulteriormente diminuita per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 L. n. 895 del 1967, applicata nella sua massima estensione, non è suscettibile di ulteriore riduzione, nonostante l'intervenuta assoluzione in relazione a una delle due cartucce. Non può anzi farsi a meno di rimarcare come la pena finale irrogata sia illegale, in quanto inferiore al minimo di mesi sei di reclusione previsto dall'ultima parte dell'alt 5 citato. Pertanto, va unicamente eliminato l'aumento per continuazione con il reato di cui al capo C, di tal che la pena finale è pari a mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

4. Il beneficio della non menzione non può essere concesso. Al momento della pronuncia della sentenza impugnata, infatti, risultava a carico dell'imputato una condanna per il delitto di ricettazione, irrevocabile il 18.6.2006, mentre, alla luce del chiaro dettato legislativo, il beneficio è concedibile soltanto con la prima condanna. Inoltre, alla data della pronuncia in grado di appello risulta una condanna definitiva per furto aggravato in concorso, irrevocabile il 24.3.2024, di tal che, ove la non menzione fosse stata concessa dal primo giudice, il beneficio avrebbe dovuto essere revocato ai sensi dell'art. 175, ultimo comma c.p. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, prevista dall'art. 175 cod. pen. nel caso in cui successivamente alla commissione del fatto per cui sia stato concesso il beneficio venga accertata la commissione di un delitto, opera di diritto e ha contenuto meramente dichiarativo; pertanto, non comportando alcuna violazione del divieto di "reformatio in peius", deve essere disposta d'ufficio dal giudice di appello, anche in assenza di impugnazione della parte pubblica (Cass., sez. 5,12.11.2018, n. 10294/19, D.L.A.).

In conclusione, entro i termini suindicati la sentenza impugnata deve essere riformata, meritando per il resto conferma.

Il numero di procedimenti definiti nella medesima udienza ha reso opportuno indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi in data 5.6.2020, appellata da El.Se., assolve l'El. dal reato contestato al capo A della rubrica, limitatamente alla detenzione della cartuccia calibro 20x101 mm perché il fatto non sussiste, restando immutata la pena irrogata per il capo A.

Dichiara non doversi procedere nei confronti dell'El. in ordine al reato ascrittogli al capo C perché estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena, così residuando per il reato di cui al capo A la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Lecce il 7 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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