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Sentenza

Lesioni personali - Persona offesa - Aggravante - Spray urticante.
Lesioni personali - Persona offesa - Aggravante - Spray urticante.
Corte d'Appello di Taranto, Penale, Sentenza del 22-07-2024, n. 320


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr. Ugo BASSI Presidente

Dr.ssa Paola Rosalia INCALZA Consigliere

Dr.ssa Valeria VINCENTI Consigliere estensore

all'udienza del 30/04/2024

con l'intervento del Procuratore Generale dr. Lo.Ni.;

con l'assistenza del Cancelliere Esperto dr.ssa An.Do.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DIBATTIMENTALE

nel processo penale a carico di:

Ca.Cl., nato il (...), ivi residente alla via (...), elettivamente domiciliato c/o l'avv. Vi.Gi. del foro di Taranto; già assente, oggi

- LIBERO PRESENTE -

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza resa a seguito di giudizio dibattimentale il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in data 16.03.2023, ha affermato la responsabilità di Ca.Cl., in ordine al reato di cui agli artt. 582, 585 comma 2 n. 2 cp., specificato in rubrica. Per l'effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziale.

Il Tribunale ha fondato l'affermazione di penale responsabilità sul contenuto della querela sporta dalla persona offesa, Fo.Gi., sentito nel corso del dibattimento all'udienza del 16.12.2021, delle testimonianze rese da Mo.Da. e To.An., sull'esame dall'imputato che vi ha prestato il consenso e sulla documentazione depositata dalle parti. Alla luce di tali risultanze probatorie, il Tribunale ha ritenuto provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il capitano di fregata della Marina Militare di Taranto Ca.Cl., in data 12.02.2019, in occasione della richiesta di restituzione di una chiavetta USB, contenente alcuni dati relativi a pratiche amministrative, che il giorno prima gli era consegnata dall'allora capo nucleo dell'ufficio permessi e pass dell'Arsenale Militare di Taranto, Fo.Gi., aveva spruzzato il contento di una bomboletta spray, cagionandogli lesioni personali del tipo "abrasione corneale", giudicate guaribili in giorni due, come riscontrato dalla documentazione sanitaria acquisita al fascicolo del dibattimento.

Avverso l'anzidetta decisione, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha proposto rituale e tempestiva dichiarazione di appello.

Preliminarmente l'appellante ha lamentato il mancato accoglimento della richiesta istruttoria formulata ex art. 507 c.p.p., finalizzata all'escussione testimoniale del contrammiraglio Fa.Fa., al fine di provare lo "stato di agitazione" in cui versava l'imputato al momento del fatto, a causa di un incarico (l'istruttoria relativa ad un furto avvenuto sulla nave Du.) che lo aveva posto in uno "stato di apprensione" sui luoghi di lavoro e ciò al fine di verificare la "condizione psicofisica della cosiddetta proporzionalità tra offesa e la difesa " che il giudice di primo grado aveva, in tesi erroneamente, escluso, così inducendolo a non ritenere ravvisabile la causa di giustificazione della legittima difesa invocata.

Con il secondo motivo l'appellante ha chiesto assolversi l'imputato per aver, il giudice di primo grado, fondato la penale responsabilità del Ca. sulle dichiarazioni della persona offesa, in tesi non attendibile, senza tener in debita considerazione il reale andamento dei fatti.

Con le ulteriori censure articolate ai punti 3,4 e 5 del gravame ha insistito per l'applicazione della scriminante della legittima difesa prevista dall'art. 52 c.p., sostenendo che il Fo. avrebbe, nell'occasione, aggredito l'imputato, strattonandolo violentemente ed impedendogli di uscire dal suo ufficio, nel quale si era introdotto, senza bussare e senza aver ottenuto il permesso.

Con l'ultimo motivo di appello ha contestato l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585 comma 3 n. 2 c.p.

All'odierna udienza la difesa dell'appellante, preliminarmente, ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria finalizzata all'escussione del teste Fa.Fa..

La Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha rigettato l'istanza formulata, ritenendo di non dover procedere all'escussione del teste, alla luce delle acquisizioni disponibili e tenuto conto del fatto che ciò che l'appellante avrebbe inteso dimostrare con il mezzo di prova richiesto (lo stato di agitazione dell'imputato, al momento dei fatti), all'esito dell'istruttoria dibattimentale, risultasse già provato (v. contenuto del certificato medico acquisito a dibattimento e deposizione del teste To.An.).

Il Procuratore Generale e i difensori, quindi, hanno rassegnato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

L'appello è privo di fondamento.

La rilettura degli atti induce alla condivisione della corretta valutazione compiuta dal Tribunale e, di conseguenza, all'affermazione della responsabilità dell'imputato nei medesimi termini di cui alla pronuncia impugnata.

La doglianza, secondo cui la persona offesa, avrebbe reso dichiarazioni scarsamente genuine e, in tesi, volutamente generiche, deve ritenersi infondata.

Preliminarmente, tenuto conto dei rilievi formulati nell'atto di gravame, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui le "dichiarazioni della parte offesa... possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del raccontò" (Cass. S.U. 41461/2012, la quale afferma anche "essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile"; così pure: Cass. 2224/2019, 20936/2017, 43278/2015 e 1666/2014).

La valutazione della testimonianza della vittima di un reato non è soggetta ai parametri individuati dall'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.; i giudici di legittimità raccomandano, infatti, che

la suddetta deposizione, per l'evidente contrapposizione, eventualmente anche economica, esistente tra le parti processuali private, debba soltanto essere sottoposta a un più attento esame sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca.

Orbene, il Giudice di primo grado ha esaustivamente illustrato e correttamente valutato le risultanze processuali e, facendo buon governo delle coordinate ermeneutiche offerte dai giudici di legittimità, ha ritenuto le propalazioni della persona offesa pienamente credibili.

Invero, il Fo. ha spiegato con precisione e senza mai incorrere in aporie logiche che, la mattina del 12.02.2019, intenzionato ad ottenere la restituzione della propria chiavetta USB, si era recato presso l'ufficio del Ca.. Al primo tentativo di accesso, l'imputato, impegnato in una conversazione telefonica ("gridava ad alta voce"), gli aveva intimato di uscire; intimazione a cui il Fo. aveva dato seguito, attendendo la fine della chiamata per tentare nuovamente l'accesso.

Attesa la fine della conversazione telefonica in cui era impegnato, il Fo. aveva, infatti, bussato nuovamente alla porta e, dopo averla aperta, aveva reiterato la sua richiesta; il Ca., visibilmente alterato, con toni aggressivi, gli aveva ancora una volta intimato di andar via e, contestualmente, impugnando la bomboletta spray con la mano destra, ne aveva spruzzato il contenuto all'altezza del viso del Fo.. A quel punto, quest'ultimo, uscito dalla stanza, imprecando per il forte bruciore agli occhi, aveva trovato soccorso nel Contrammiraglio Cristiano Nervi e nell'assistente tecnico Mo.Da.. Dopo qualche minuto era accorso anche il medico, dott. An.Ca.. I sanitari dell'ospedale Moscati di Taranto, dove era stato prontamente trasferito, avevano, diagnosticato le lesioni descritte nel capo di imputazione ("abrasione corneale"), con prognosi di giorni due.

Tale ricostruzione, offerta dalla p.o., risulta riscontrata dalle deposizioni dei testi Mo.Da. e To.An.: il primo, regolarmente in servizio il giorno dell'accaduto, ha riferito di aver udito delle urla provenienti da altro ufficio e, precipitatosi per prestare aiuto, anche in veste di addetto al primo soccorso, aveva rinvenuto il Fo. nel bagno che gridava e si portava l'acqua al volto e lo aveva aiutato nel fare degli "impacchi" agli occhi. Egli stesso aveva patito l'irritazione a causa dell'inalazione del prodotto spruzzato, tant'è che anche lui era stato trasferito al vicino presidio ospedaliero, per le cure del caso.

Il teste Ca., in qualità di medico e deputato ad occuparsi della relazione dei fatti occorsi, ha riferito di aver diagnosticato al Fo., immediatamente dopo l'accaduto, "iperemia congiuntivale " da capsaicina, ovvero "la reazione classica di uno spray urticante ". Ha aggiunto che il Ca., nella circostanza, gli aveva riferito di aver utilizzato la

bomboletta spray per colpire il Fo. che lo aveva aggredito per la restituzione della propria chiavetta USB.

L'imputato invece, nel corso del suo esame, ha offerto una tesi ricostruttiva parzialmente opposta, dichiarando che il 12.02.2019, mentre interloquiva telefonicamente con l'ammiraglio Fa. su questioni lavorative molto delicate, era stato rintracciato al telefono del suo ufficio dal Fo. per la restituzione del dispositivo, ricevuto in prestito il giorno prima. Egli lo aveva tempestivamente liquidato e invitato a ricontattarlo successivamente, ma dopo alcuni minuti, il Fo., aveva bussato alla sua porta, introducendosi nella sua stanza, senza attendere il suo permesso.

Il Ca. ha riferito che il Fo. gli si era rivolto in termini irrispettosi ( "Ciccio mi devi dare la chiavetta''') pretendendo la chiavetta in modo perentorio e irriguardoso e che, al suo diniego, lo aveva afferrato e strattonato dal braccio, così impedendogli di uscire dalla stanza, tanto da sentirsi costretto a utilizzare lo spray contenente sostanza urticante al fine di allontanarlo. Ha aggiunto che, per l'incarico rivestito, già in passato, aveva subito attacchi da altri sottoposti, ragion per cui aveva temuto per la propria incolumità.

Orbene, il Tribunale di primo grado, con riferimento alla valutazione del complessivo resoconto del Fo., si è attenuto ai principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte, anche da sole, come elemento di prova allorché vengano sottoposte ad un adeguato vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva; sicché, Fo.Gi., peraltro neppure costituitosi parte civile e, dunque, privo di interessi inquinanti o di speculative finalità strumentalmente e impropriamente perseguite, è, anche secondo la Corte, soggetto attendibile, avendo reso dichiarazioni intrinsecamente ed estrinsecamente coerenti e, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, tutt'altro che generiche, avendo spiegato, sia in sede di querela, che nel corso del dibattimento, in termini perfettamente sovrapponibili, l'episodio di cui fu vittima, senza mai cadere in contraddizione.

Egli ha reso dichiarazioni la cui credibilità è confortata dall'essersi limitato a denunciare i fatti di cui è stato vittima in maniera lineare e senza incorrere in aporie logiche o di rilievo e dall'assenza di intenti calunniatori o di vendetta (come dichiarato dalla p.o. e confermato dall'imputato, i due non si conoscevano, ma erano stati messi in contatto solo per la necessità del Ca. di reperire dati nella disponibilità del Fo. e utili all'inchiesta che all'epoca dei fatti lo impegnava, sicché è irragionevole ipotizzare un'intenzione calunniatoria o ritorsiva della p.o. ai danni dell'imputato, neppure adeguatamente prospettata dall'appellante).

Vieppiù, la circostanza che la persona offesa non avesse, inizialmente, inteso neppure sporgere querela, lungi dal poter essere intesa quale indizio di colpevolezza del Fo., come immotivatamente sostenuto dall'appellante, corrobora l'assunto della sua attendibilità, atteso che se, effettivamente fosse stato mosso da scopi ulteriori o interessi inquinanti, avrebbe certamente ed immediatamente insistito nel perseguirli, denunciando immediatamente l'accaduto. Tanto più che, come già rilevato, non si è neppure costituito parte civile, evitando così di coltivare le sue legittime pretese economiche.

Del resto, il suo racconto ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali del Ca. e del Mo. e nella documentazione sanitaria acquisita, elementi tutti che confermano la credibilità della p.o.; né è necessario il riscontro di ogni piccolo particolare della narrazione della persona offesa.

L'appellante invece, nel tentativo di giustificare gli addebiti, si è limitato ad offrire una ricostruzione parzialmente alternativa dei fatti, riguardo al momento antecedente la sua condotta, priva di alcun riscontro e senza che la rappresentazione di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sia stata giustificata con richiami a passaggi delle dichiarazioni della stessa idonei ad inficiarne la credibilità.

Oltre alle considerazioni contenuta nella sentenza di primo grado e a quanto sopra argomentato, osserva la Corte che neppure nella memoria difensiva, richiamata nel gravame, depositata nel procedimento disciplinare instaurato a carico del Ca., a firma del ufficiale difensore, Marcello Mancini, vi è alcun riferimento alla presunta aggressione ( ivi si legge: " il sig. Fo., nonostante il Ca., seppure in maniera concitata lo invitava ad allontanarsi dal suo ufficio, si avvicinava eccessivamente e sovrastandolo con la sua statura", il Ca. avrebbe azionato la bomboletta spray come " atto di protezione", in una situazione che lo vedeva "fisicamente sovrastato dal sig. Fo.", la cui condotta è stata descritta dal suo difensore come "guascona", ma non aggressiva). Inoltre, dalla documentazione medica depositata, risulta, non solo che il Fo. fu attinto dal contenuto della bomboletta, intenzionalmente rivolta nei sui confronti, ma anche che l'assistente Mo. intervenuto ne avesse patito l'irritazione, a dimostrazione della quantità di contenuto fuoriuscito dalla bomboletta (non risulta, invece, nessuna documentazione e nessuna constatazione di segni della presunta aggressione patita dal Ca., mentre la sua dichiarata inidoneità al servizio non appare causalmente ricollegabile alla presunta condotta aggressiva del Fo., riguardando una diagnosi di disturbo bipolare da cui l'imputato era affetto).

La diversa ricostruzione dei fatti e l'addebitata premeditazione della vittima, a fronte della totale assenza di pregressi rapporti tra le parti o situazioni di conflitto, appaiono, quindi, del tutto implausibili.

Neppure 1 imputato ne ha offerto un resoconto completo e idoneo a far ritenere verosimile la sua versione: Fo., e questo è incontestato, chiedeva solo la restituzione della sua chiavetta, né risulta che l'imputato non si fosse reso disponibile a restituirla, benché ciò avvenne solo alcuni giorni dopo i fatti per cui è processo; non sono stati dedotti altri motivi di screzio tra i due o verosimili ragioni per le quali Fo. avrebbe dovuto porre in essere la dedotta aggressione o nutrire alcun premeditato proposito ai suoi danni; l'imputato non riferisce neppure di una accesa discussione pregressa.

Alla luce delle superiori considerazioni, può ritenersi superata, dunque, la generica censura mossa dall'appellante sulla presunta inattendibilità della persona offesa.

Proseguendo nell'esame dei rilievi difensivi, neppure può dubitarsi dell'antigiuridicità del fatto, con conseguente valutazione di infondatezza della censura sollevata nei confronti della sentenza impugnata per aver escluso la scriminante di cui all'art. 52 c.p.

Va premesso che le critiche articolate nei punti 3, 4 e 5 del gravame si risolvono nella riproposizione di questioni già trattate nel pregresso grado di giudizio, non introducendo alcuno specifico profilo di novità rispetto al compendio di elementi assunto in considerazione dal primo giudice con motivazione meritevole di condivisione e richiamo integrali.

In particolare, sostiene ancora l'appellante, che il Fo., con atteggiamento irriguardoso, invito domino, si sarebbe introdotto nel suo ufficio, rivendicando con prepotenza il proprio dispositivo e strattonandolo per il braccio, così creando quella situazione cogente e non altrimenti ovviabile di pericolo attuale per la propria incolumità personale alla quale l'imputato aveva reagito spruzzando il contenuto della bomboletta spray legittimamente detenuta.

L'assunto non è condivisibile.

Si è già detto che il fatto, come accertato dal primo giudice, risulta pienamente provato dalla deposizione della persona offesa, che ha reso un racconto di per sé coerente e credibile e non ha subito contestazioni di rilievo tale da minarne l'attendibilità; il suo resoconto è poi riscontrato dalle deposizioni degli altri testi e dalla documentazione, in particolare medica, acquisita. La versione, parzialmente difforme, offerta dall'imputato è apparsa invece, non solo, inverosimile nella dinamica, ma anche priva di qualsivoglia riscontro oggettivo, anzi, in parte smentita dalla stessa documentazione in atti.

Deve, poi, escludersi che la "condizione psicofisica particolare" in cui versava l'imputato (per taluni episodi che, in epoca precedente, lo avevano visto vittima di aggressioni da parte di alcuni dipendenti del personale civile, a causa del ruolo che egli aveva rivestito in talune indagini all'interno dell'Arsenale Militare) e che la difesa enfatizza, fosse tale da giustificare l'avvertito pericolo per la propria incolumità e, quindi, l'avvenuto uso della bomboletta spray, della quale, per le riferite aggressioni precedenti, l'imputato si era premunito.

L'evocazione della necessità di considerare la percezione soggettiva delle condizioni di fatto in cui l'agente aveva operato non sembra conformarsi alla lezione interpretativa della Corte di legittimità, la quale in tema di legittima difesa, reale o putativa, ha osservato che la sussistenza della scriminante richiede la rigorosa dimostrazione di requisiti costituiti da "un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessita di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa" (v. tra 1 tante, Cass. Sez. 5, n. 25653 del 14/5/2011, Sez. 4 n. 16908 del 12/02/2004, Sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009).

Innanzitutto, seppur il rilievo non è chiaramente prospettato nell'appello, non potrebbe sostenersi che, la condotta della persona offesa, quand'anche effettivamente posta in essere nei termini descritti dalla difesa, avrebbe determinato nell'imputato la insorgenza dell'erroneo convincimento di doversi difendere da una aggressione ingiusta e, dunque, la supposizione di trovarsi in una situazione di pericolo attuale.

L'assunto, sulla scorta delle considerazioni appena svolte, è destituito di fondamento, poiché, secondo il costante e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, da cui non v'è ragione di discostarsi "ai fini della legittima difesa putativa, l'errore scusabile che può giustificare la scriminante putativa deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un'offesa ingiusta" (Sez. 1, Sentenza n. 4337 del 06/12/2005; Sez. 1, Sentenza n. 3464 del 24/11/2009).

Nel caso in esame, non emerge alcun concreto elemento che avvalori l'asserito timore dell'imputato di potere essere aggredito e ciò, pure tenendo conto dello stato di agitazione nel quale versava l'imputato (e per gli episodi di aggressione pregressi che lo avevano interessato e per le questioni di rilievo di cui, in quel frangente, si stava occupando). Al contrario, dalla stessa versione fornita dal Ca., emerge che la sua fu una reazione tanto istintiva, quanto adirata, indotta non tanto da un percepito timore per la propria incolumità, ma dalla volontà di interrompere un'azione ritenuta irriguardosa da parte di quell'uomo che neppure conosceva, che si era introdotto nel suo ufficio, nonostante la sua contraria volontà e nonostante, in quel momento, stesse affrontando problematiche lavorative di estremo rilievo, rivolgendosi con il "tu" e non con il "lei", mentre vestiva la sua divisa, giungendo, secondo prospettazione, a prenderlo per un braccio ("il braccio destro, la mia uniforma per cui ho lavorato 35 anni" v. pg. 9 esame imputato) per strattonarlo.

Sono proprio le modalità dell'azione riportate dall'imputato ad escludere, con assoluta certezza, anche la semplice prospettabilità della legittima difesa putativa, incompatibile in radice con una azione difensiva che non può mai attuarsi attraverso una condotta ben più violenta e lesiva quale quella posta in essere dall'imputato (spruzzando lo spray urticante, "molte volte", in direzione del viso v. deposizione Fo. pg. 7 e 8).

Quand'anche, effettivamente, il Ca. avesse subito uno strattonamento del braccio, offesa certamente irriverente e sconveniente, tanto più nell'ambito delle gerarchie militari, non c'era alcuna aggressione in atto ai danni dell'imputato, né vi erano elementi per ritenerla in quel momento sussistente nemmeno dal punto di vista putativo, non essendo affatto idonea a determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, ben potendo egli tentare di liberarsi, uscire dalla stanza (che a suo stesso dire aveva la porta "spalancata" nel mentre si svolgevano i fatti) o chiedere aiuto ai colleghi (Mo. ha dichiarato di essere occorso per aver sentito il Fo. lamentarsi, mentre era ancora seduto sulla sua scrivania), anziché spruzzare ripetutamente lo spray urticante proprio in direzione del viso della vittima, tanto da cagionare quel tipo di lesione diagnosticata.

Non sussistendo gli estremi della legittima difesa, neppure putativa, deve escludersi che possa prospettarsi l'eccesso colposo di legittima difesa, il quale, a norma dell'art. 55 c.p., presuppone in ogni caso la esistenza della causa di liceità, fosse pure putativa, e si qualifica ulteriormente per il superamento, per colpa, dei limiti fissati dalla legge per l'esercizio della stessa; cosicché, una volta esclusa l'esimente della legittima difesa, non può parlarsi di eccesso colposo, dato che le due figure presuppongono identità di situazioni e si differenziano unicamente in ordine all'elemento della adeguatezza della reazione (v. Sez. 5, Sentenza n. 2505 del 14/11/2008; Sez. 1, Sentenza n. 18926 del 10/04/2013).

Infondati sono, pertanto, pure i rilievi critici dell'appellante riguardo al requisito della proporzionalità che, correttamente, il giudice di primo grado ha escluso, pur ipotizzando di accedere alla ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato.

Alle condivisibili considerazioni del Tribunale, che qui si richiamano, in ordine all'assenza di proporzione tra lo strattonamento di un braccio e l'insistente getto dello spray urticante, in direzione del viso, sì da cagionare le lesioni diagnosticate nel caso di specie, deve aggiungersi che l'imputato non ha posto in essere altre e possibili azioni contenitive della presunta aggressione.

Invero, come noto, la scriminante in argomento, per costante giurisprudenza, è configurabile solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione, all'opposto, ritenendola insussistente qualora l'agente abbia avuto - invece - la possibilità di evitare lo scontro con l'antagonista, fuggendo oppure allontanandosi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore.

La valutazione dell'adeguatezza della reazione dell'imputato a un'aggressione ingiusta deve sottostare ai criteri di proporzionalità e immediata necessità della risposta.

Infatti, anche a voler ritenere che, come affermato dal Ca., il Fo. avesse tenuto un contegno verbalmente provocatorio nei suoi confronti e che o avesse strattonato per un braccio, impedendogli di uscire dal suo ufficio, perché era davanti alla sua porta, l'imputato aveva immediatamente reagito a tale presunta aggressione impugnando una bomboletta spray contenente sostanza urticante al peperoncino, spruzzandola insistentemente in direzione del viso della vittima, come raccontato dal Fo. (la circostanza non è posta in discussione nel gravame; in ogni caso, il fatto stesso che altre persone, come il Mo., ne avessero patito le conseguenze, è evidentemente, indicativo della rilevante quantità di sostanza fuoriuscita dalla bomboletta e quindi della pervicacia della condotta posta in essere dall'imputato) allorquando la propria incolumità -ammettendo che fosse in pericolo- sarebbe stata efficacemente salvaguardata semplicemente da un allontanamento dalla vittima o da un rapido scostamento del braccio ( il Ca. non ha neppure riferito di alcun mal riuscito tentativo di divincolarsi o di uscire dalla stanza, né dalla stessa descrizione dei fatti offerta dall'imputato emerge che egli fosse assolutamente impossibilitato a liberarsi; se la presa fosse stata effettivamente violenta al punto tale da impedire al Ca. di liberarsi, egli avrebbe quantomeno riportato un arrossamento dell'arto, mentre nessuno degli intervenuti, neppure il personale medico, ebbe a constatare segni della presunta aggressione) o invocando ad alta voce l'ausilio di terze persone (nessuno dei testimoni sentiti ha dichiarato di aver sentito urla provenire dall'imputato, pur avendo, invece, udito il lamentarsi del Fo. mentre si trovava ancora nella stanza del Ca. - v. deposizione teste Mo., il cui ufficio era collocato nei pressi di quello dell'imputato) e chiedendo soccorso ai colleghi presenti delle stanze limitrofe (il Mo., si badi, udite le parole del Fo., provenienti dall'ufficio, si era, infatti, prontamente precipitato a vedere cosa fosse successo).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, esclusa la sussistenza della scriminante della legittima difesa, deve ritenersi pienamente configurata la condotta punita dall'art. 582 c.p. nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.

In ultimo, l'appellante si duole dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585 c. 3 n. 2 c.p.

Fermo il rilievo assorbente che l'imputato non ha agito in una situazione di legittima difesa, reale o putativa ed a prescindere dalla liceità del porto della bomboletta spray utilizzata (ammesso che esso rispettasse le indicazioni di cui al decreto ministeriale 12 maggio 2021, n. 103, come sostenuto dall'appellante), ciò che rileva è l'uso che di esso ne fu fatto, con finalità di aggressione alla persona, sì da poterlo classificare come arma, ai fini dell'applicazione dell'aggravante in argomento.

Secondo la stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante, l'uso delle bombolette a base di sostanze urticanti è, infatti, consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità (Cass. Sez. V., n. 10889 del 6.3.2019).

Del resto, per reputare sussistente l'aggravante di cui all'art. 585, comma 2, c.p. che l'appellante critica, contestando la natura di arma dello spray al peperoncino utilizzato dal Ca., si osserva che la sostanza contenuta nella bomboletta adoperata dall'imputato è l'oleoresin capsicum, che è una sostanza naturale le cui proprietà vasodilatatorie, proprie della capsaicina, provocando l'irritazione delle mucose e degli occhi degli esseri umani, vengono utilizzate per finalità di autodifesa della persona. Il Decreto Ministeriale n. 103/2011, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha prescritto le condizioni in presenza delle quali uno strumento di autodifesa fondato sull'impiego di capsaicina può essere legittimamente detenuto (Sez. 2, n. 14608 del 14/03/2023, Simeone).

Ciò posto, il Collegio osserva, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante in discorso, che la norma di riferimento è quella di cui all'art. 585, comma 2, c.p., secondo cui, agli effetti della legge penale, per armi si intendono, tra l'altro, oltre che le armi in senso proprio e gli altri oggetti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, anche tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo; il richiamo è evidentemente agli oggetti di cui all'art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110.

Ebbene, a proposito della natura delle bombolette spray a base di oleoresin capsicum, la Corte di Cassazione ha attuato una distinzione tra le bombolette le cui caratteristiche esorbitino da quelle stabilite dal D.M. sopra menzionato e quelle che tali caratteristiche rispettino, ma che siano portate per finalità non difensive ma aggressive (Sez. 2, n. 14608 del 14/03/2023).

D'altra parte, per reputare sussistente l'aggravante di cui all'art. 585, comma 2, c.p. che l'appellante contesta non è neanche necessario che la bomboletta utilizzata possa essere classificata ai sensi dell'art. 4L 110 cit. e, invero, a proposito dell'art. 585 c.p., la S.C. ha osservato che "il porto di un oggetto non destinato all'offesa cessa di essere giustificato nel momento in cui, per le circostanze di tempo di luogo o per il concreto uso che dello strumento viene fatto, esso perde la propria connotazione di oggetto di uso comune e diventa invece un'arma impropria. Ne consegue che qualsiasi oggetto comune, che in un contesto aggressivo possa essere utilizzato per l'offesa alla persona, è qualificabile come arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma 2, cod. pen.....Si tratta, quindi, di una nozione anch'essa "funzionale" e non legata necessariamente alla definizione dell'oggetto utilizzato come arma dalla legislazione speciale in materia e neanche alla sua classificazione come oggetto vietato ex art. 41. 110 del 1975, potendo riferirsi ad ogni oggetto di uso comune che sia adoperato, nello specifico contesto, per l'offesa alla persona. Ciò consente, a maggior ragione, l'inclusione nella categoria delineata dall'art. 585 cod. pen. e precisata dalla giurisprudenza di questa Corte di uno strumento, come la bomboletta contenente spray urticante, che reca in sé la capacità di offendere e il cui utilizzo è circoscritto precisamente dalla legislazione in materia" (Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 45868 del 2023).

Il principio secondo cui l'uso dello spray urticante, con finalità di aggressione lo rende classificabile come vera e propria arma, è stato più volte ribadito dalla Cassazione (v. da ultimo, anche Sez. 2, n. 9049/2023, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 628 co. 3 n. 1 c.p.).

In definitiva, ciò che rileva, è che la bomboletta contenente spray urticante, pur in aderenza alle caratteristiche del citato decreto ministeriale, resta uno strumento di per sé ontologicamente e funzionalmente deputato all'offesa della persona; e nel caso in esame, condividendosi la conclusione cui è addivenuto il primo giudice, in piena aderenza alla contestazione elevata dal Pubblico ministero, è emerso che lo spray urticante è stato spruzzato dal Ca. negli occhi della p.o., tanto da cagionargli lesione consistita in "abrasione corneale" (peraltro provocando irritazione anche ai danni di altra persona estranea ai fatti), senza che vi fosse una aggressione in atto e, pertanto, non per finalità difensive, bensì di aggressione alla persona.

L'aggravante deve ritenersi, quindi, correttamente contestata e ritenuta.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata merita integrale conferma, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del presente grado, in favore dello Stato, ex art. 592 c.p.p.

Il carico di lavoro gravante sull'ufficio ha giustificato l'indicazione del termine di novanta giorni per il deposito, ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p.

P.Q.M.

La Corte,

visti gli articoli 605 e 592 c.p.p.,

conferma la sentenza emessa in data 16.3.2023 dal Tribunale di Taranto appellata da Ca.Cl. e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dello Stato.

Indica in giorni 90 termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Taranto il 30 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2024.


Avv. Antonino Sugamele

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