Legittime le limitazioni imposte dall’Amministrazione penitenziaria che non incidono direttamente su un determinato diritto soggettivo, incentrandosi invece, in via esclusiva, sulle modalità di esercizio dello stesso, che restano specificamente affidate alla sua discrezionalità.
Il Magistrato di sorveglianza di Sassari disponeva, in accoglimento al reclamo, che il detenuto, sottoposto al regime del 41 bis, l. n. 354/1975, potesse adoperare un lettore per ascoltare compact disk all'interno della propria camera detentiva senza limiti di orario nonché acquistare ulteriori supporti musicali di libero commercio.
Avverso tale decisione proponeva reclamo il D.A.P., poiché durante l'orario notturno, vista la ridotta presenza del personale di custodia, il controllo non sarebbe stato efficace, sottolineando inoltre, che i supporti musicali, una volta manipolati, possono essere utilizzati impropriamente.
Il Tribunale di sorveglianza respingeva il reclamo del D.A.P. cosicché ricorrevano per cassazione la Casa Circondariale di Sassari, il D.A.P. e il Ministro della Giustizia con unico atto con cui deducevano violazione dell'art. 41 bis, l. n. 354/1975, nonché violazione dell'art. 14 della Circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017.
Per la Cassazione nessun dubbio sul diritto del detenuto di poter adoperare un lettore di compact disk, ma le modalità di esercizio di tale diritto, possono avere limitazioni dall'Amministrazione penitenziaria.
06-02-2025 20:48
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