Lecce. Scuola. Maltrattamenti scolastici perpetrati dalla maestra (Cp articoli 61 n. 11 ter e quinquies, 81, 572, 582)
Tribunale Lecce, penale, sentenza, 24 gennaio 2025 n. 84
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Monocratica Penale
Il Giudice Dott. Pietro BAFFA, alla pubblica udienza del 15/01/2025 ha pronunciato e pubblicato la
seguente
SENTENZA
con motivazione riservata
Nei confronti di:
L.R.B., nata a N. il (...) ed ivi residente in via C. D. B. n. 26 - libera, presente;
Difesa di fiducia dagli avv.ti…, entrambi del foro di Lecce, presenti.
IMPUTATA
Per i reati di cui agli articoli 572, 81, 61 n. 11 ter e quinquies, 582 c.p. perché, in esecuzione di un
medesimo disegno criminoso, maltrattava gli alunni della classe prima sezione B della scuola
primaria Giovanni XXIII Polo I di ... sottoposti alla sua autorità per ragioni di istruzione e
nell'esercizio della professione di maestra elementare presso il medesimo istituto, con condotte di
violenza e prevaricazione dirette in particolare verso B.A., D.R.G., C.M.F., B.N., S.B., S.M., C.A. e
M.R. consistite in parolacce ed insulti, ceffoni, urla, strattonamenti, prese per i capelli (questi ultimi
in particolare nei confronti di G., N. e M.), percosse di vario tipo anche attraverso l'utilizzo di oggetti
e minacce, costringendoli altresì a farsi la pipì addosso non dando loro il permesso di andare in
bagno così umiliandoli davanti agli altri bambini (quest'ultima condotta nei confronti di B.N.), sia
sottoponendo i bambini sopra indicati a tali atti di violenza fisica sia vessando psicologicamente tutti
i componenti della classe costretti ad assistere alle angherie di volta in volta inflitte ai loro compagni,
in tal modo generando un clima di terrore ed uno stato di forte agitazione nei minori, molti dei quali
manifestavano in conseguenza dei predetti comportamenti enuresi notturna, crisi di pianto e di
agitazione, conati di vomito, graffi, lividi, asportazione di ciocche di capelli e rifiuto nell' andare a
scuola.
Fatto aggravato perché commesso in danno di minori e all'interno di un istituto di istruzione.
Commesso in …dal novembre 2018 e con permanenza in atto al febbraio 2019
Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Vito Aprile, VPO.
PARTI CIVILI:
A.C.L., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore B.N., rappresentata
dall'avv…., sostituito con delega orale dall'avv…..
C.L.A., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore B.A.,
rappresentata dall'avv. …, presente.
R.G. e B.G., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore R.M.,
rappresentati dall'avv…..
Svolgimento del processo
Con Decreto del 12/11/2019 il G.U.P. presso il Tribunale di Lecce disponeva il rinvio a giudizio di
L.R.B. affinché rispondesse dei reati a lei ascritti in rubrica.
All'udienza del 9/1/2020 verificata la regolare costituzione delle parti, e dichiarata l'assenza
dell'imputata L.R.B., il Tribunale rinviava il processo all'udienza del 30/4/2020.
Visto il provvedimento del Presidente della Seconda Sezione penale del 10/3/2020, attuativo delle
statuizioni contenute nei D.L. n. 9 del 2020 ed D.L. n. 11 del 2020 nonché delle prescrizioni poste nel
protocollo (...) sottoscritto dai capi degli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Lecce,
(per far fronte all'emergenza COVID-19), d'ordine del Giudice il presente processo, già
calendarizzato per l'udienza del 30/4/2020, veniva rinviato d'ufficio all'udienza del 19/11/2020 per le
medesime attività processuali già programmate per l'udienza fissata e rinviata, con sospensione dei
termini di prescrizione per mesi 1 e giorni 20.
All'udienza del 19/11/2020, stante il trasferimento del Dott. R. all'ufficio GIP-GUP, il GOT Dott.ssa
R.M. rinviava il processo all'udienza del 4/3/2021.
All'udienza del 4/3/2021 la difesa di L.R.B. chiedeva la estromissione di B.A. quale parte civile nel
presente processo, nell'interesse del figlio minorenne B.N., atteso che risultava già ammessa la
costituzione di parte civile della sig.ra A.C., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale
sullo stesso minore, lamentando una duplicazione delle richieste risarcitorie nell'interesse del figlio
N.. Sulla questione il Tribunale si riservava di decidere, autorizzando nel contempo le parti civili
alla citazione del MIUR quale responsabile civile, rinviando il processo all'udienza del 15/6/2021.
All'udienza del 15/6/2021 il Tribunale, rilevato che il reato oggetto di imputazione risultava
commesso a partire dal novembre 2018, con permanenza fino al 2019, (circostanza che, secondo i
criteri tabellari, avrebbe radicato la cognizione di altro giudice), disponeva la trasmissione degli atti
al Presidente di Sezione per le sue determinazioni e, in attesa delle stesse, rinviava il processo al
24/6/2021.
In tale udienza il Tribunale prendeva atto della rinuncia del B.A. alla costituzione di parte civile -
che in ogni caso dichiarava di voler partecipare al processo quale mera persona offesa - nonché del
provvedimento del Presidente di Sezione del 17/6/2021, e rinviava il processo all'udienza del
1/10/2021 innanzi al Giudice dott.ssa S.S.. L'udienza del 1/10/2021 veniva però rinviata al 10/12/2021
per l'ascolto di tre testimoni del PM. L'udienza da ultimo citata subiva però un ulteriore rinvio al
28/2/2022, stante l'assenza del Giudice titolare del procedimento. Rilevato poi che il processo veniva
per errore fissato all'udienza del 28/2/2022, stante l'impedimento del Giudice titolare, si disponeva
un rinvio d'ufficio all'udienza del 15/6/2022.
Sicché, all'udienza del 15/2/2022 il Tribunale, dichiarato aperto il dibattimento, valutava ed
ammetteva le prove richieste dalle parti e rinviava il processo all'udienza del 27/2/2023 per l'inizio
dell'istruttoria dibattimentale.
All'udienza da ultimo citata si procedeva all'ascolto delle parti civili C.L.A., A.C.L. e B.A. e, al
termine di ciò, il processo veniva rinviato all'udienza del 15/11/2023 per il controesame della teste
B., l'ascolto di altri due testi della lista del PM, nonché del Mar. Magg. D.G.V., chiamato a deporre
sulla compiuta attività di indagine.
All'udienza del 15/11/2023 il Tribunale rinnovava mediante lettura l'istruttoria dibattimentale già
espletata, riportandosi al contenuto della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del
30 maggio 2019, n. 41736 (c.d. B.); si disponeva procedersi al controesame della parte civile B.G.,
nonché all'ascolto del teste M.E., rinviando il processo all'udienza del 29/11/2023 per l'ascolto dei
testi G.W., A.R.E., F.M.C., R.B., P.E., D.B.V., P.M.D., C.M.G., M.L. e dei Mar.lli D.G.V. e S.A..
Sicché, all'udienza da ultimo citata, si procedeva all'ascolto dei testi C.M.G., S.A., M.L., A.R.E.,
F.M.A. P.E., P.M.D. e D.B.V., aggiornandosi poi il dibattimento all'udienza del 17/4/2024 per
l'escussione di tre testi per ciascuna lista di parte civile, previa revoca dell'ordinanza ammissiva della
prova per G.W..
All'udienza del 17/4/2024 si procedeva all'ascolto dei testi C.V., G.W., M.A., D.A.M., F.M.R., nonché
dei minori R.M. e B.A., rinviando il processo all'udienza del 18/9/2024 per il prosieguo
dell'istruttoria.
All'udienza del 18/9/2024 il Tribunale escuteva i testi Q.A., M.G., V.N., G.L., L.M., C.M., B.C.,
rinviando al termine il processo all'udienza del 15/1/2025 per la discussione e la sentenza.
All'udienza da ultimo citata le parti hanno quindi rassegnato le proprie conclusioni come
documentato in verbale.
Il termine di prescrizione risulta complessivamente sospeso per mesi 1 e giorni 20.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che tutte le fattispecie delittuose ascritte a L.R.B. possano ritenersi obiettivamente
integrate e ciò sulla base delle significative emergenze istruttorie raccolte nel corso del dibattimento,
talmente pregnanti ed incisive da assumere una sicura valenza probatoria.
Ed invero la parte civile C.L.A., esercente la potestà genitoriale sulla minore B.A., ascoltata
all'udienza del 27/2/2023, ha analiticamente descritto quanto accaduto alla figlia nell'arco temporale
compreso tra novembre 2018 e febbraio 2019 nella classe teatro dei denunciati soprusi, tratteggiando
gli aspetti salienti delle condotte delittuose poste in essere dalla maestra L.R.. Nello specifico, la C.,
su domande del PM, ha compiutamente rievocato il malessere che la figlia platealmente manifestava
ogni mattina, lungo il corridoio della scuola primaria da lei frequentata, al solo pensiero di dover
abbandonare la madre per recarsi in classe, affermando che "All'ingresso - la bambina - si gettava a
terra, sbatteva, urlava, strillava ed è arrivata anche a vomiti. La sua classe era situata al primo piano
di quell'edificio. Non c'era verso di farle fare i gradini. In quel periodo c'era il divieto per noi genitori
di entrare nella scuola, però tutti vedevano la bambina e il malessere della bambina. Dopo il
permesso dei bidelli, io presi la bambina e l'accompagnai io in classe. Arrivati nel corridoio, la
bambina rifiutava di entrare nella sua classe, la sezione B, e chiedeva di essere accompagnata nella
classe gemellata (sezione A) dove c'era la maestra che per lei era un conforto ed era la maestra di
italiano, la maestra M.. Ogni mattina succedeva questo" (cfr. verb. ud. del 27/2/2023, pag. 7). La C.
ha poi aggiunto di aver notato un radicale cambiamento della piccola A. anche nel contesto familiare,
al punto che "a casa non mangiava più, vomitava. Come sentiva la scuola era una ribellione totale.
Mi diceva: 'mamma, io a scuola non voglio andare. Mamma, non farmi andare a scuola'. Da mamma
ho iniziato a parlare con la bambina. Lei l'unica cosa che mi faceva a casa (...) era nascondere la testa
qui - il Giudice dà atto che la teste indica l'ascella destra - (...) e lo faceva portandomi in bagno. Lei
mi doveva parlare nel bagno di casa, era l'unica stanza. (...) Io chiedevo perché e lei mi diceva "no
mamma, qui io parlo". (...) Ha iniziato a dire che lei non voleva andare a scuola perché la maestra B.
quando era la maestra di G. era brava. Quando diventava la maestra di matematica di tutti loro, era
cattiva. Io ho detto A., puoi spiegarmi? Lei, poi, ha iniziato a dirmi. A gesti però - il Giudice dà atto,
a questo punto della deposizione, che la teste afferra i capelli con la sua mano destra - (...) mi diceva
che durante la ricreazione non potevano parlare, che guai se urlavano etc." (cfr. ver. ud. del 27/2/2023,
pag. 8). La C. ha quindi dichiarato che, allarmata dai dettagli riferitile dalla figlia, si recò a scuola il
giorno successivo, (18/12/2018), e confidò alla maestra di matematica Q. - che peraltro si era già
interrogata sui motivi del generale malessere più volte manifestato dalla piccola A. - quanto
raccontatole la sera precedente dalla minore. La maestra Q., compresa la gravità del fatto, l'avrebbe
pertanto esortata a riportare l'accaduto alla responsabile della sezione, maestra M., e quest'ultima,
messa al corrente delle gravi condotte di violenza perpetrate dall'odierna imputata, le rispose che
avrebbe provveduto ad allertare la Dirigente. La C. ha quindi proseguito la sua deposizione
affermando che, pervasa dalla preoccupazione per l'incolumità psico-fisica della figlia, decise di non
temporeggiare ulteriormente, inducendosi risolutamente a recarsi in caserma, lo stesso giorno, per
sporgere denuncia nei confronti della maestra L.R.. Sempre su domande del P.M. la ... ha poi
raccontato come in un'altra occasione, al rientro a scuola dalle vacanze natalizie, la piccola A. era
giunta a compiere gesti di inaudita violenza nel contesto familiare, in particolare "Si metteva le mani
al collo, strattonava la sorella più grande e ci fu un episodio che lei era nervosissima al massimo. Io
la presi in braccio e ho detto andiamo con la mamma, fai un po' di nanna. La portai in camera ma lei
urlava e batteva su quel letto. Mi raggiunse mia sorella, presa dalle urla e dalle grida di mia figlia. Lì
mia figlia aggredì...perché è sempre una bambina; sua zia la prese per capelli sbattendole la testa,
schiaffi in faccia a mia sorella (...). La bambina poi, mettendosi le mani al collo, diceva 'Gesù mi ha
detto che se io metto le mani al collo, non vivo'"(cfr. ver. ud. del 27/2/2023, pagg. 8 e 9). La teste ha
quindi riferito come, innanzi a tale comportamento della figlioletta, sintomatico di evidente terrore
e profondo disagio, si rivolse alla pediatra la dott.ssa F.M.R. e questa, al termine di un colloquio con
la minore, la invitò a recarsi da uno specialista che potesse sostenere psicologicamente la bambina:
tale invito fu da lei prontamente recepito e fu così che si rivolse ad uno psicologo il quale confermò
la diagnosi della pediatra e prescrisse alla bambina una terapia tesa a placare il suo stato di
agitazione. La C. ha poi aggiunto di essersi vista costretta a trasferire la bambina in un'altra scuola a
metà dell'anno scolastico 2018/2019, in quanto "La bambina aveva perso chili e il bilancio pediatrico
lo dimostra. È arrivata a non mangiare più, zero" (cfr. ver. ud. del 27/2/2023, pag. 9); e ha affermato,
infine, "È tornata ad essere l'A. mia" (cfr. ver. ud. del 27/2/2023, pag. 10), alludendo così alla
scomparsa di qualsivoglia disturbo relazionale immediatamente dopo l'inserimento della minore
nel nuovo e più sereno contesto scolastico. A conclusione dell'esame del P.M., la parte civile C. ha
poi riportato alcuni episodi riferitile dalla figlia A. e che vedevano protagonisti i compagni B.N. e
R.M.. In particolare, con riferimento a N., ha dichiarato: "Praticamente N. diceva che aveva il divieto
assoluto di alzarsi dalla sedia. Non poteva alzarsi perché la maestra lo gridava, lo strattonava (...) e
lo metteva dietro la lavagna. Non si poteva muovere. Questo mi ha raccontato A. di N." (cfr. ver. ud.
del 27/2/2023, pag. 11).
Anche la parte civile A.C.L., esercente la potestà genitoriale sul minore B.N., escussa nella medesima
udienza del 27/2/2023, ha confermato le sistematiche condotte aggressive tenute dalla L.R.B. nel
contesto scolastico, tali da generare nei piccoli alunni di prima elementare un perdurante sentimento
di terrore. Su richiesta del PM di riferire al Tribunale circa i rapporti tra la 'maestra B.', il figlio N. e
gli altri alunni, la sig.ra A. ha riferito di aver notato un radicale cambiamento nel comportamento
del minore tra ottobre e novembre del 2018: nello specifico la A. ha dichiarato che il figlio, in passato,
"Andava volentieri a scuola; infatti, non vedeva l'ora la mattina di andare a scuola perché voleva
capire tante cose, imparare tante cose. Fino a quando ho iniziato a notare che Nico non era più tanto
convinto di andare a scuola. Ogni giorno mi chiedeva 'mamma, chi c'è domani a scuola?'...Io
guardavo l'orario scolastico e quando nominavo la maestra B. lui faceva una faccia un pò strana e
mi diceva 'mamma, non voglio andare a scuola'. 'No Nico, devi andare a scuola. È importante andare
a scuola'. E lo portavo avanti sempre così. Poi ha iniziato a fare la pipì a letto, cosa che non aveva
mai fatto neanche quando gli ho tolto il pannolino. (...) Ha iniziato (...) a fare degli incubi, a dire al
mio compagno 'zio, dormi con me perché ci sono i mostri che mi vogliono portare via'. Poi a
novembre la cosa si accentuava sempre di più perché il bambino non voleva proprio andare a scuola.
Tutte le mattine lui iniziava a piangere prima che arrivasse il pulmino a prenderlo. Non voleva
assolutamente scendere da casa" (cfr. ver. ud. del 27/2/2023, pag. 15). La teste ha poi rievocato, con
tono particolarmente commosso, un episodio in cui il piccolo N., in preda al pianto nella sua
stanzetta, "ha iniziato a raccontare che lui non voleva andare a scuola perché la maestra B. lo tirava
per il grembiule e lui si sentiva soffocare. Quando lui faceva il monello! Mi diceva mamma, ogni
volta che io faccio il monello la maestra B. mi prende per i capelli, mi strattona, mi tira, mi tira il
colletto del grembiule che io non riesco a respirare" (cfr. ver. ud. del 27/2/2023, pag. 16). Ed ha anche
narrato di quel giorno in cui il bambino lamentava un forte dolore al lato sinistro del cuoio capelluto
mentre lei lo lavava e gli asciugava i capelli: interrogatolo sulle cause del dolore, il bambino le
confidò "mamma, è stata la maestra B.. Mi ha tirato i capelli forte e mi ha fatto tanto male" (cfr. ver.
ud. del 27/2/2023, pag. 16). La A. ha dunque dichiarato che, sconvolta da tale confidenza, si recò
subito in pronto soccorso per far refertare le lesioni lamentate dal piccolo N.. La sig.ra A. ha poi
rammentato un altro episodio in cui il figlio le riferiva che la 'maestra B.' gli aveva dato un forte
schiaffo: circostanza che la indusse a recarsi a scuola per chiedere spiegazioni all'odierna imputata,
ricevendo, quale risposta, che il piccolo N. era troppo iperattivo. A conclusione dell'esame del PM la
parte civile A. ha infine riferito che la 'maestra B.' - a dire del figlio N. - assumeva un atteggiamento
talvolta violento e prevaricatore, prendendo il tavolo e sbattendolo violentemente per terra, e ciò
anche nei confronti del minore R.M. e del piccolo G., alunno di cui la predetta L.R. era insegnante di
sostegno.
Anche la parte civile B.G., esercente la potestà genitoriale sul minore R.M., nel corso della sua
deposizione all'udienza del 27/2/2023 ha dettagliatamente riferito in ordine ad una pluralità di
maltrattamenti perpetrati dalla maestra in danno del figlio: nello specifico, tali condotte si sarebbero
sostanziate in percosse, lesioni ma anche umiliazioni, atti di disprezzo e di offesa alla dignità del
minore. Ella in particolare ha raccontato di aver notato i primi turbamenti nel figlio nel mese di
gennaio 2019, ma di averli inizialmente associati ad una fisiologica fase di stanchezza fisica e mentale
riconducibile all'enorme impegno abitualmente profuso dal minore in ambito scolastico; ad un certo
punto, però, ebbe modo di notare casualmente alcuni graffi sul collo del figlio, nonché la mancanza
di capelli nella zona destra del cuoio capelluto. Insospettita di ciò, ha aggiunto, chiese subito
spiegazioni a M. sulla provenienza di quelle lesioni ed il piccolo le rispose "è stata la maestra B. ...
siccome ho fatto tardi per colpa dei grandi - alludendo il bambino all'episodio in cui era stato chiuso
in bagno dai compagni più grandi - ...la maestra mi ha picchiato" (cfr. ver. ud. del 27/2/2023, pag.
27). La B. ha quindi affermato che, compresa la gravità della situazione, accompagnò subito il
figlioletto al pronto soccorso dell'Ospedale di Galatina per la refertazione delle ecchimosi. La B. ha
poi rievocato un altro episodio in cui il bambino le aveva riferito di essere stato colpito alla gamba
dalla maestra: più precisamente, la teste ha dichiarato che "un'altra volta...con la mano dell'anello...la
maestra l'ha picchiato e gli ha lasciato il livido sulla gamba. Io non sapevo niente di questo livido.
Mi sono accorta perché il bambino è tornato a casa dicendo ho mal di gambe. Io sempre convinta
che era questa maledetta stanchezza. Ho detto M., non ti preoccupare. L'ho spogliato. Ho detto
vediamo da quale origine è così io capisco pure, magari, se chiamare il pediatra. Cercavo sempre
io... ho guardato e c'era tanto di livido. Tanto che ho detto 'M., di nuovo la mamma? E non mi spieghi
da dove provengono? Qual è la natura di questi lividi?'... Lui mi ha detto 'è sempre la maestra B.,
mamma'..." (cfr. ver. ud. del 27/2/2023, pag. 28). La parte civile ha quindi riferito di aver nuovamente
condotto il bambino al pronto soccorso dell'Ospedale di Galatina, in data 17/1/2019, per un'altra
refertazione degli ematomi riscontrati. La sig.ra B. ha poi rammentato un'altra circostanza in cui, nel
mentre giocava con il figlio a 'maestra e alunno' ed errava nell'eseguire un'azione che il bambino le
chiedeva di compiere, il piccolo M. le gridò "sei una merda!"; al suo rimprovero per quella parolaccia
il figlioletto le rispose che la 'maestra B.' era solita esprimersi con lui in questi termini: precisamente,
la teste ha affermato che "Io gioco con lui a 'maestra e alunno'. Giocavamo cosi all'epoca. Per
scherzare ho sbagliato una cosa che lui mi aveva dato per imparare. In quell'ambito si è girato e mi
ha detto una parola che lui stesso ha sentito dire dalla maestra B.. Ha detto a me 'sei una merda!' Io
ho detto M., non si dicono queste cose. Ha detto 'pure la maestra B. a me mi chiama merda'...". Ho
detto 'non va bene lo stesso, M.!'..." (cfr. ver. ud. del 27/2/2023, pag. 27). La B. ha poi dichiarato che
quelle plurime condotte della 'maestra B.', tali da ingenerare nel figlioletto un perdurante sentimento
di disagio, spesso declinatosi in irascibilità ed in episodi di vomito e di enuresi notturna, la
preoccuparono al punto tale da doversi rivolgere ad uno specialista psicologo, (la dott.ssa V.C.) -
come documentato dalle ricevute fiscali depositate in udienza e comprovanti le sedute di
psicoterapia - al fine di ottenere un sostegno psicologico per il bambino e di aiutarlo a superare quel
momento di difficoltà. Su specifica domanda del P.M., la teste B. ha poi riferito che tutte le succitate
condotte di maltrattamento perpetrate dall'odierna imputata furono da lei portate all'attenzione
della Preside la quale, però, invitò lei ed il marito a soprassedere sull'accaduto.
A conclusione del suo esame la B. ha nondimeno rievocato ulteriori condotte aggressive tenute dalla
maestra nei confronti dei minori A. e N., cui avrebbe assistito il figlio M.: in particolare, ella ha
dichiarato che la maestra "ha picchiato molti suoi compagni. Lui per quello aveva paura ad andare
a scuola perché dice che la signora B. quando era in fase di collera, che era proprio arrabbiata perché
c'era chi faceva un po' il cattivo e chi no, usciva con delle parole e con degli atteggiamenti che a loro
turbavano. Infatti, poi, li faceva pure a casa questi atteggiamenti"; ed allorquando il compagno N.
era particolarmente vivace, iperattivo, "prendeva il bambino e lo picchiava proprio. Poi, siccome
sono pure amici e vicini di banco, lui sentiva proprio...ha visto proprio quando veniva trattato male
il bambino" (cfr. ver. ud. del 27/2/2023, pagg. 29 e 30).
Ebbene osserva il Tribunale come le dichiarazioni rese dalle parti civili C., A. e B. si caratterizzino
per una spiccata precisione e concretezza descrittiva e siano inoltre prive di incongruenze, lacune o
distonie di sorta così da poter sostanziare, di per sé sole, un solido apporto probatorio ai fini della
formazione di un convincimento di colpevolezza nei confronti dell'imputata. È noto come, per
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le deposizioni delle persone offese -
rappresentate, nel caso di specie, dai querelanti in qualità di esercenti la potestà genitoriale - anche
se non equiparabili a quelle rese dal testimone estraneo, possano di per sé sole assurgere a fonte di
prova della colpevolezza, ove sottoposte ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed
oggettiva di chi le ha rese; tale indagine deve essere però più incisiva, e lo scrutinio più severo, nel
caso in cui le persone offese si siano costituite parti civili e siano pertanto portatrici di un interesse,
anche di natura economica, alle sorti del procedimento (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 14/09/2023, n. 37724;
Cass. Pen., S. U., n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Cass. Pen., Sez. IV, n. 44644 del 18/10/2011, dep.
01/12/2011, Rv. 251661). Ebbene il Tribunale, in piena adesione a tale orientamento, ha saggiato la
credibilità delle testi/parti civili verificando innanzitutto la attendibilità intrinseca delle dichiarazioni
da loro rese in dibattimento, apertamente declinata dalla spontaneità, concordanza e coerenza della
loro narrazione, riscontrando poi quest'ultima nella puntuale conferma di ogni aspetto della vicenda
anche in sede di controesame. Ed invero, su domande dei difensori della difesa, la parte civile C.L.A.,
(madre di B.A.), ha ribadito quanto già affermato su domande del P.M., puntualizzando peraltro
come le condotte violente e prevaricatrici si sarebbero realizzate, in particolare, nelle settimane del
mese di novembre in cui l'odierna imputata sostituiva la maestra Q., di matematica, assente a causa
del decesso del padre. Nello specifico, la C. in questa sede ha riferito che la figlia le raccontava che
"quando - la 'maestra B.' - è la maestra di G. è brava, quando è quella di matematica è cattiva. Perché
quando era la maestra di G. era la maestra di sostegno di questo alunno, quindi c'erano anche le
maestre effettive degli altri compagni. Invece quando diventava la maestra di matematica era
quando faceva supplenza alla maestra Q. perché gli era morto il padre, e lei era sola in classe" (cfr.
ver. ud. del 27/2/2023, pag.12); e ha poi aggiunto "Mia figlia mi diceva sempre 'quando la maestra B.
grida, io non la guardo in faccia. Evito di guardarla, mamma'..." (cfr. ver. ud. del 27/2/2023, pag. 13).
Anche la parte civile A.C.L. (madre di B.N.), su domande dei difensori della difesa, ha ribadito
quanto già dichiarato in sede di esame diretto, confermando il disagio manifestato dal figlio
ogniqualvolta si nominava la 'maestra B.', disagio addebitabile alle sistematiche condotte aggressive
perpetrate dall'insegnante nel contesto scolastico, in particolare nelle due o tre settimane del mese
di novembre 2018 in cui la stessa era chiamata a supplire la maestra di matematica.
Allo stesso modo, la parte civile B.G. (madre di R.M.), in sede di controesame, ha circostanziato le
condotte aggressive tenute della maestra L.R. nei riguardi del figlio negli stessi termini già narrati in
sede di esame diretto, meglio specificando alcuni dettagli riferitile da M., ovverosia che "la maestra
B. scatenava la sua rabbia quando non c'era nessuno, quando ...la maestra Q. ...li lasciava soli con lei,
non c'erano le maestre principali come le devo dire, matematica, italiano, davanti alle altre non lo
faceva? (cfr. ver. ud. del 15/11/2023, pag.6); ed anche singolari sottigliezze concernenti le offese
proferite dalla maestra al piccolo, quali ad esempio "Ti attacco al lampadario...sei una merda" (cfr.
ver. ud. del 15/11/2023, pag.6). Nella stessa sede, la B. ha riferito poi che M. era costantemente
pervaso dal timore che la 'maestra B.' potesse nascondersi nell'armadio o nel bagno di casa; ella
cercava di rassicurarlo rispondendogli "M., ma secondo te B. può stare nell'armadio? E andiamo...
perché io ci ho il bagno e ci ho un angolo, dove metto i detersivi, shampoo, un po' chiuso, lui aveva
paura ad andare dentro al bagno perché secondo lui B. poteva venire là e fargli male. E prendilo,
lavalo, fargli vedere che comunque dentro casa mia non c'era la signora B., fargli capire questa cosa"
(cfr. ver. ud. del 15/11/2023, pag. 8); la teste ha poi rievocato il malessere palesato dal figlioletto
quando accadde loro di incontrare in paese la maestra B.: a tal proposito, ha dichiarato che "lui ... mi
guarda, diventa bianco e dice: 'Mamma, non andiamo più là', 'Perché?', 'Non possiamo andare, c'è
B.', io dico: 'Ma dici che non posso andare a una parte perché c'è la signora B.? Tanto non ti può fare
niente, andiamo e vediamo'..." (cfr. ver. ud. del 15/11/2023, pag. 9).
A conclusione del suo controesame, la teste ha infine rammentato un episodio in cui il figlio M., al
rientro da scuola, le raccontò di aver parlato con la 'maestra B.' attraverso il cellulare dell'insegnante
N.V., e di essere stato dalla stessa mortificato e rimproverato per le accuse esternate: nello specifico,
la B. ha riferito che la maestra "si è lamentata del fatto che lei stava passando, per colpa mia, perché
era venuto a dirmi tutto a me... che stava passando i guai per colpa mia" (cfr. ver. ud. del 15/11/2023,
pag. 11).
Sul versante della attendibilità estrinseca, osserva il Tribunale come le deposizioni di tutte le parti
civili abbiano messo in luce una serie di elementi perfettamente collimanti tra loro: tutte le persone
offese hanno invero vicendevolmente reso la medesima narrazione in merito agli avvenimenti riferiti
dai figli ed agli atteggiamenti oltremodo severi della 'maestra B.', spesso sfociati in condotte
manesche e prevaricatrici soprattutto nei riguardi del minore N.B.; le suindicate testi hanno poi
descritto pressoché le medesime reazioni nel comportamento dei figli: tutti i minori coinvolti, infatti,
si rifiutavano di andare a scuola e manifestavano improvvise crisi di pianto, ansia, agitazione,
talvolta nervosismo ed aggressività, enuresi notturna. Ciascuna delle suddette testimonianze
corrobora, pertanto, vicendevolmente le altre fornendo un evidente sostegno al loro contenuto, sì da
rappresentare quell'indefettibile riscontro obiettivo atto a tradursi in elevatissima attendibilità
estrinseca delle diverse narrazioni.
Le condotte violente della maestra L.R. sono nondimeno suffragate dalle svariate relazioni di pronto
soccorso versate in atti nonché dai fotogrammi prodotti dal PM e dalle parti civili, i quali
documentano ampiamente le lesioni fisiche patite dagli alunni B. e R.. Nello specifico, per B.N.
risulta prodotta una relazione di pronto soccorso del 21/12/2018 da cui emerge che il minore risultava
accompagnato dalla madre per 'cefalea e dolore al cuoio capelluto, riconducibile ad aggressione
realizzata da persona nota e con mezzo non specificato' (cfr. referto p. s. del 8/1/2019, depositato
all'udienza del 27/2/2023); con la prescrizione, in fase di dimissione, di 'un giorno di prognosi, salvo
complicazioni'. Relativamente invece al R.M. i referti medici, (e segnatamente la relazione di pronto
soccorso del 8/1/2019), attestano che "il bambino riferisce che, mentre era nel bagno della scuola (...)
è stato afferrato per i capelli dall'insegnante in servizio e trascinato fuori; la stessa gli avrebbe dato
uno schiaffo sulla nuca"; nel medesimo referto si dà atto che il "bambino vigile e collaborante,
racconta bene l'accaduto (...) sul cuoio capelluto, piccola area in parte senza capelli, in parte con
capelli spezzati" prescrivendo, in fase di dimissione, dieci giorni di prognosi, salvo complicazioni.
Ancora, nella relazione di pronto soccorso del 17/1/2019, si legge: "lieve dolore alla digitopressione
a livello delle prime coste in reg. ascellare media sin dove apprezza area eritematosa" e che il
bambino "riferisce (...) che uscito dal bagno ha incontrato la maestra che gli avrebbe tirato i capelli,
gli avrebbe colpito il gomito dx e l'avrebbe afferrato per il costato", con la prescrizione, in fase di
dimissione di 'due giorni di prognosi, salvo complicazioni' (cfr. referto p. s. del 17/1/2019, depositato
all'udienza del 27/2/2023). Le certificate lesioni riportate dai minori B.N. e R.M. appaiono poi
ulteriormente suffragate dalla documentazione fotografica presente in carteggio. Più precisamente,
le immagini prodotte dal P.M. all'udienza del 27/2/2023, consegnate da G.W. (convivente della parte
civile A.), ai carabinieri della stazione di Nardo in sede di s.i.t., nitidamente raffigurano alcune zone
del capo del piccolo N. prive di capelli. Con specifico riferimento, invece, ai fotogrammi depositati
dal difensore della parte civile B., all'udienza del 27/2/2023, questi ritraggono il vortice della
capigliatura del minore R.M. privo di capelli ed alcuni ematomi sul corpo del piccolo, come
confermato, nei termini seguenti, dalla teste B. nel corso della sua deposizione: "Sì. Queste sono la
parte tirata proprio di capelli del bambino. Proprio dove mancano i capelli proprio del bambino.
Qua. Proprio dal cuoio capelluto è stato tirato. Io le ho fatte col telefonino e ho stampato, poi, per
allegarle alla denuncia" (cfr. ver. ud. del 27/2/2023, pag. 30).
Perfettamente in linea con quanto esposto dai testi sopra indicati, e ad ulteriore conferma di quanto
da loro sostenuto, si pongono poi le dichiarazioni rese dagli stessi protagonisti diretti delle tristi
vicende, ovvero i minori R.M. e B.A.: essi, ascoltati all'udienza del 17/4/2024, hanno circostanziato i
maltrattamenti perpetrati nei loro confronti dalla 'maestra B.'. Il primo ha riferito che l'imputata in
diverse occasioni gli tirò i capelli, rimproverandolo di essersi trattenuto in bagno troppo a lungo; in
altre circostanze, invece, gli tirò dei calci al costato, e lo minacciò che lo avrebbe picchiato
nuovamente se avesse proferito parola sull'accaduto: condotte aggressive e prevaricatrici che
generarono in lui un costante sentimento di terrore, sì da sfociare in vomito ed enuresi notturni. Il
R. ha inoltre chiarito che tali maltrattamenti si consumarono alcune volte in bagno, altre lungo i
corridoi della scuola; tanto nei suoi confronti, quanto nei riguardi dei compagni B.N. e B.A.. Dello
stesso tenore delle dichiarazioni del minore M. è la testimonianza resa dalla piccola B.A., la quale ha
rammentato un episodio in cui la 'maestra B.' tenne un atteggiamento piuttosto manesco, in un primo
momento nei confronti del compagno M., in seguito verso la stessa A., sollevando il banco e
sbattendoglielo sul mento. La minore ha poi specificato che raccontò tale accaduto alla madre dopo
molto tempo in quanto spaventata dalle minacce rivolte nei suoi confronti dalla maestra L.R.:
precisamente ha dichiarato "io avevo molta paura a raccontarlo a mia madre perché lei aveva detto
che se noi lo raccontavamo, veniva e ci ammazzava ... ci diceva che ci ammazzava se dicevamo
qualcosa ai nostri genitori" (cfr. ver. ud. del 17/4/2024, pagg. 25 e 26); ed ancora, ha riferito che "io
avevo molta paura di entrare a scuola la mattina; infatti, quando sapevo che in classe mia c'era lei ...
io chiedevo di andarmene nella classe accanto" (cfr. ver. ud. del 17/4/2024, pag. 26). Su richiesta,
infine, del Tribunale di riferire se avesse mai assistito ad atteggiamenti violenti dell'imputata nei
confronti di altri compagni, A. ha circostanziato un ulteriore episodio in cui la maestra portò in
bagno B.N. e lo sbatté al muro, minacciandolo che se avesse anche lui raccontato ad altri
dell'accaduto, lo avrebbe legato.
Ebbene osserva il Tribunale come le dichiarazioni dei minori R. e B., vittime delle condotte violente
della 'maestra B.', siano senz'altro idonee, si ripete, a suffragare il contenuto delle deposizioni rese
dalle parti civili poiché caratterizzate da un elevato livello di attendibilità sulla base della precisione,
coerenza e spontaneità della loro narrazione. Le loro dichiarazioni sono inoltre scevre da
contraddizioni di sorta, anche sul piano logico, trattandosi peraltro di dichiarazioni rese da soggetti
che hanno direttamente subito le condotte delittuose in contestazione e risultano oltretutto
ampiamente corroborate dalla documentazione acquisita in carteggio.
Tra gli ulteriori elementi che confermano i maltrattamenti perpetrati dalla 'maestra B.' ai danni del
minore R.M. deve poi annoverarsi la deposizione della dott.ssa M.E., dirigente medico presso il
distretto socio sanitario di Galatina che, ascoltata all'udienza del 15/11/2023, ha confermato - seppur
in seguito ad un vuoto di memoria ed in risposta alla conseguente contestazione del P.M. e della
difesa - quanto dalla stessa refertato nella relazione di pronto soccorso del 17/1/2019 e
successivamente riferito ai carabinieri della stazione di ... in sede di s.i.t: in particolare, su domanda
del P.M., la M. ha confermato che il piccolo M. le riferì circa le condotte violente tenute nei suoi
confronti dalla 'maestra B.', con atteggiamento spontaneo e tranquillo, non condizionato da alcuna
influenza potenzialmente riconducibile alla presenza della madre durante la visita medica.
Ed ancora, le parole della parte civile B.G. hanno trovato un evidente sostegno nell'ascolto della
nonna paterna del minore R.M., la sig.ra D.A.M.: in particolare, la teste ha riferito che si avvide
casualmente della mancanza di capelli sul lato destro del cuoio capelluto del nipote e che gli
domandò chi fosse stato, allertando nell'immediatezza la nuora; il bambino, impaurito, dichiarò che
fu la 'maestra B.' a raggiungerlo in bagno e a tirargli i capelli. La teste D. ha poi ulteriormente
dettagliato il malessere generale del nipote nei giorni successivi all'accaduto dichiarando che il
bambino "piangeva notte e giorno, non c'era né notte né giorno ... Dentro casa prima di andare a letto
doveva aprire l'armadio mio, quello di sua madre, doveva guardare dentro i bagni per vedere ... Si
credeva che c'era la maestra B. dentro casa. Io dicevo: "Non c'è la maestra B. qua dentro casa nostra,
non viene nessuno", ma era troppo nervoso ... si faceva pure addosso ... la madre lo portava dentro
il bagno ... ma non voleva andare da solo" (cfr. ver. ud. del 17/4/2024, pagg. 12 e 13).
Anche la psicologa e psicoterapeuta C.V., che ebbe in cura il R.M. da maggio a settembre 2019,
ascoltata all'udienza del 17/4/2024, ha nitidamente rievocato lo stato di agitazione e inquietudine del
minore durante il colloquio clinico, a suo dire chiaramente riconducibile al contesto scolastico
dacché "degli insegnanti mi ha detto che aveva timore, aveva paura, e che c'erano stati degli episodi
dove le insegnanti erano state un po' aggressive con lui ... mi ha fatto il nome di una insegnante ...
l'ha rappresentata anche nel disegno ... la maestra B." (cfr. ver. ud. del 17/4/2024, pag. 6); ed infine ha
testimoniato la natura spontanea e genuina della narrazione del R., stante la piena corrispondenza
tra quanto da questi riferito verbalmente ed il valore proiettivo di quanto dal bambino disegnato.
Le obiettive risultanze finora emerse in relazione alle continuative condotte di maltrattamento tenute
dall'imputata nei riguardi del B.N. trovano ulteriore riscontro nelle dichiarazioni di G.W. (compagno
della madre del minore) il quale, ascoltato all'udienza del 17/4/2024, ha dichiarato che si accorse
della mancanza di capelli sul lato sinistro del cuoio capelluto del bambino mentre gli faceva il bagno
e che notò un atteggiamento particolarmente impaurito di N. alla sua richiesta di spiegazioni; ha poi
specificato che in quel periodo fu più volte svegliato dal minore per episodi di allucinazioni ed
enuresi notturna. Infine, il teste ha riferito che il minore raccontò in famiglia che "spesso e volentieri
veniva preso per orecchie, per capelli ... dalla maestra B., L.R.B., veniva tirato dalle magliette ...
Questo raccontava il bambino" (cfr. ver. ud. del 17/4/2024, pag. 8).
Ebbene osserva a questo punto il giudicante come il granitico coacervo probatorio innanzi
tratteggiato sia stato sostanzialmente confermato dall'ascolto degli ulteriori testi escussi all'udienza
del 29/11/2023, ciò pur innanzi ad alcune lacunosità e divergenze manifestate da qualche testimone.
Trattasi in realtà di incongruenze riconducibili al comprensibile oblio derivante dalla distanza
temporale intercorsa tra la testimonianza resa in dibattimento ed il momento in cui gli interessati
vennero ascoltati a sommarie informazioni; peraltro va evidenziato come alcuni "non ricordo" ed
alcune apparenti divergenze siano state superate a seguito delle contestazioni operate dal P.M.,
innanzi alle quali i testi hanno poi puntualmente confermato le dichiarazioni rese in fase di indagini
preliminari, in ciò corroborando tutte le risultanze dibattimentali innanzi riportate. In particolare, la
teste P.E. ha descritto il duro contegno assunto dalla maestra L.R., in alcuni casi sfociato in
atteggiamenti aggressivi e maneschi, sulla base di quanto riferitole dal figlio G.M.F.: la teste, se da
un lato si è espressa con alcune titubanze, dall'altro, a seguito del richiamo di memoria operato dal
P.M. mediante lettura del verbale di sommarie informazioni testimoniali, ha confermato che in realtà
il figlio le riferì di essere stato in un'occasione raggiunto in bagno dalla 'maestra B.', la quale gli tirò
due schiaffi sul viso e gli disse di andare immediatamente in classe altrimenti avrebbe preso una
nota; e che "M. in qualche occasione mi ha raccontato delle tirate di capelli al compagno di classe N.
e, come una volta alla maestra B. dopo aver tirato i capelli a N., siano rimaste in mano le ciocche di
capelli" (cfr. ver. ud. del 29/11/2023, pag. 27). La teste P. ha infine confermato di aver riferito, in sede
di s.i.t., circa un atteggiamento particolarmente timoroso tenuto dal figlio nel contesto familiare,
ogniqualvolta veniva dai genitori rimproverato ovvero gli venivano chiesti dettagli in merito alle
condotte violente tenute in classe dalla 'maestra B.'. Anche la teste F.M.A. ha ammesso come il figlio
B.S. le avesse narrato di alcuni episodi occorsi agli altri compagni ed in occasione dei quali questi
ultimi erano stati maltrattati da L.R.B.: nello specifico, ha confermato che il figlio le riferì come la
maestra fosse solita tenere un comportamento più severo con gli alunni G. e N., e che in un'occasione
S. le raccontò che la maestra, per richiamare i due compagni, tirò loro i capelli. Dello stesso tenore le
dichiarazioni della teste D.B.V., madre di A.G. - alunno di cui la 'maestra B.' era insegnante di
sostegno all'epoca dei fatti (anno scolastico 2018/2019) - e rappresentante della classe interessata dai
fatti in contestazione, la quale ha confermato quanto dichiarato ai carabinieri in fase di indagini, in
particolare "di aver saputo da qualche genitore di accadimenti che riguardano i bambini riferibili a
tirate di capelli, orecchie o qualche pacca al sedere date dalla maestra di sostegno di mio figlio
signora B. di ..." e che "il bambino del racconto era N." (cfr. ver. ud. del 29/11/2023, pagg. 33 e 37); ha
inoltre riferito di aver ricevuto conferma dal figlio delle condotte violente perpetrate dalla maestra
L.R. nei confronti dei compagni di classe, pur specificando che il piccolo G. non ha mai lamentato in
famiglia di essere vittima di atti di violenza in ambiente scolastico. Ed ancora, la teste M.L., medico
in servizio al pronto soccorso di Galatina nel gennaio del 2019, ha nella stessa udienza convalidato
quanto refertato al piccolo R.M. l' 8/1/2019; ha nondimeno confermato di aver dichiarato ai
carabinieri della stazione di ..., in data 25/1/2019, che "alla presenza anche di alcuni infermieri, il
bambino ha detto che una volta uscito dal bagno la maestra (riferito alla professoressa L.R.B.) lo ha
raggiunto e lo ha afferrato per i capelli tirandoli ... Il bambino, continuando il suo racconto, ha detto
di essere stato picchiato dalla maestra anche in altre occasioni e la mamma del bambino aggiungeva
che la maestra è stanca e stressata e presa dai problemi e che questa sua condotta violenta interessa
anche altri bambini e che la vicenda era stata portata anche all'attenzione delle Forze dell'Ordine",
tenendo a puntualizzare poi che "il bambino appariva assolutamente congruo nell'esposizione e
nell'espressione. Sicuramente equilibrato e garbato. Non presentava una labilità emotiva e reggeva
tranquillamente il confronto con noi operatori in maniera disinvolta nonostante non conoscesse
nessuno e soprattutto superando agevolmente il timore del cosiddetto camice bianco" (cfr. ver. ud.
del 29/11/2023, pagg. 14-16).
Osserva inoltre il Tribunale come le risultanze dibattimentali sopra compendiate in relazione alle
condotte di maltrattamento perpetrate dall'imputata nei confronti della minore B.A. non siano state
in alcun modo scalfite dalle dichiarazioni rese dal teste M.A., direttore dell'Unità Operativa
Complessa di Neuropsichiatria infantile dell'A.L. che visitò la minore, dacché questi, ascoltato
all'udienza del 17/4/2024, ha confermato di aver diagnosticato "disturbi del comportamento, del
sonno e dell'alimentazione apparentemente secondaria a stress ambientale in bambina con normale
assetto neuropsicomotorio" (cfr. referto del 1/2/2019, depositato in allegato alla lista testi dell'Avv.
..., difensore di C.L.) sulla scorta di quanto riferito dalla piccola paziente, ma di non ricordare
ulteriori e rilevanti dettagli. Del pari neutra ai fini della responsabilità dell'odierna imputata si
considera la testimonianza della dott.ssa F.M.R., pediatra della piccola B.A., la quale, ascoltata
all'udienza del 17/4/2024, pur avendo riferito che, in esito a visita medica, riscontrò nella bambina
uno smisurato atteggiamento di protezione e attaccamento materno, oltreché un disturbo d'ansia
verosimilmente riconducibile ai frequenti rimproveri subìti in classe da una maestra, ha tuttavia
specificato di non ricordare il nome dell'insegnante.
Ebbene a fronte della concreta rievocazione degli accadimenti ora compendiata, si pongono le
rimanenti dichiarazioni degli altri testi ascoltati all'udienza del 18/9/2024, in parte neutre ai fini di
una ricostruzione dei fatti e della responsabilità dell'odierna imputata.
In particolare, i testi Q.A., M.G., V.N., R.M.T., titolari dei vari insegnamenti nella classe in cui la
'maestra B.' prestava assistenza al piccolo G., hanno riferito circa le situazioni di vulnerabilità e
disagio di alcuni loro alunni (A. e M.), oltreché sulla iperattività del B.N. in particolare: circostanze
che, se da un lato non rilevano ai fini della prova di quanto contestato nell'editto accusatorio,
dall'altro, in alcun modo legittimano reazioni vigorose e/o violente di un insegnante cui è affidato
un minore per ragioni di educazione, cura, vigilanza o custodia. A ben vedere, poi, la teste Q., nel
riferire di non ricordare episodi in cui l'odierna imputata rimase sola in aula a sorvegliare sull'intera
classe IB, ma di non poter escludere che questi si siano talvolta verificati, ha persino corroborato
quanto in precedenza circostanziato dalle parti civili e dai minori vittime delle contestate condotte
di maltrattamento, ovverosia che gli atti di violenza furono perpetrati in momenti della giornata in
cui la maestra L.R. sostituiva le colleghe assenti per esigenze personali.
Anche il collaboratore scolastico G.L. non ha fornito elementi di significativo spessore probante,
essendosi essenzialmente limitato a riferire di non aver mai assistito a condotte di maltrattamento
dell'imputata nei riguardi di alunni della scuola o visto la 'maestra B.' accompagnare in bagno
qualche bambino; ed altrettanto irrilevanti sono le dichiarazioni rese dai testi C.M. e B.K., genitori di
due bambini della classe in cui prestava servizio l'odierna imputata, avendo questi esclusivamente
riferito che mai i figli riferirono loro circa violenze perpetrate dalla 'maestra B.'.
Alla luce di ciò deve quindi ritenersi ampiamente corroborato l'apporto probatorio derivante dalle
deposizioni delle parti civili C., A. e B. nonché dalle produzioni documentali, (tra cui
fondamentalmente i referti medici comprovanti le percosse le lesioni subite da alcuni degli alunni),
non potendosi quindi ritenere, tali risultanze dibattimentali, in alcun modo inficiate dalle apparenti
incoerenze descrittive manifestate da qualche teste ad inizio della deposizione.
Il coacervo di tali elementi non può quindi che condurre all'affermazione della penale responsabilità
dell'imputata in ordine ai reati a lei ascritti, aggravati dalle circostanze censite nella imputazione,
essendo stata provata la sussistenza non solo di ripetuti episodi di percosse e aggressioni in danno
dei minori coinvolti, ma anche di condotte di scherno, di disprezzo e di umiliazione tali da cagionare
una durevole sofferenza morale alle piccole vittime. Risulta dunque completamente asseverata, in
capo alla maestra L.R.B., una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno,
realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro
svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale dei
piccoli alunni, il tutto al cospetto di un piena coscienza e volontà dell'imputata di sottoporre le
vittime ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di
sopraffazione e di vessazioni che ne avviliscono la personalità. Va a questo punto osservato come
tali condotte risultino assolutamente eccentriche ed esorbitanti rispetto a quelli che sono i criteri ed
i paradigmi che debbono presidiare l'attività di un insegnante, così da porsi al di fuori del ruolo di
insegnate rivestito dall'imputata ed al di fuori della pubblica istituzione rappresentata dal Ministero
della pubblica istruzione, citato quale responsabile civile. Si è infatti in presenza di condotte che
assumono una valenza sul piano penale, commesse dall'imputata con dolo di significativa intensità
e che, come giustamente osservato nell'atto di costituzione del responsabile civile, sono palesemente
in contrasto con le stesse finalità educative insite nell'attività di insegnamento. Si è più volte
osservato in giurisprudenza come il rapporto organico di un docente con la P.A. deve ritenersi
interrotto quando l'attività dell'insegnante non risulti finalizzata alla realizzazione dei fini
istituzionali dell'ente ma, come nel caso di specie, sia dettata da pulsioni personali oltretutto in
evidente contrasto con le finalità stesse, educative e di formazione, assicurate dal suindicato
Dicastero. Per tale ragione deve escludersi qualsivoglia responsabilità risarcitoria in capo al
Ministero della pubblica istruzione.
Venendo al trattamento sanzionato rio può ritenersi adeguata la pena di anni 3 di reclusione (previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti),
ciò alla luce della molteplicità, sistematicità e perduranza dei comportamenti vessatori e violenti
della maestra L.R., tali da aver cagionato alle persone offese non solo lesioni fisiche, ma anche uno
stato di grave afflizione e di sofferenze morali. Su tale pena va posto un aumento per la
continuazione con il delitto di cui all'art. 582 c.p., aumento che si ritiene congruo nella misura di
mesi 6 di reclusione, pervenendosi così alla pena finale di anni 3 e mesi 6 di reclusione.
Alla condanna conseguono le pene accessorie nonché la condanna al risarcimento dei danni in
favore delle parti civili ed alla rifusione delle spese da queste sostenute per la costituzione ed
assistenza nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara L.R.B. colpevole dei reati a lei ascritti in rubrica e, riconosciute
le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti ed unificati
i reati sotto il vincolo della continuazione, la condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 oltre al pagamento
delle spese processuali.
Letto l'art. 29 c.p. dichiara L.R.B. interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
Letti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna L.R.B. al risarcimento dei danni in favore delle costituite
parti civili, danni da liquidarsi in separata sede, condannandola sin d'ora alla rifusione delle spese
sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio e che si liquidano complessivamente in
Euro. 2.754 per ciascuno dei difensori delle costituite parti civili, oltre IVA e CAP come per legge,
somma da versarsi in favore dell'Erario per la difesa delle parti civili C.L.A., A.C.L. e R.G. in quanto
ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Conclusione
Così deciso in Lecce, il 15 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2025
29-03-2025 14:28
Richiedi una Consulenza