Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Responsabilità del committente - Condizioni - Fattispecie.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un amministratore di condominio per un infortunio in occasione di lavori edili eseguiti da una ditta appaltatrice, per la sola omessa acquisizione del documento di valutazione dei rischi, senza specificare quale fosse stato il difetto di diligenza nella scelta della ditta né l’effettivo contributo causale della ravvisata condotta omissiva nella realizzazione dell’evento).
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza del 17-02-2020, n. 5946
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRICCHETTI Renato Giusepp - Presidente
Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere
Dott. RANALDI Alessandr - rel. Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TAMPIERI Luca, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perche' il fatto non sussiste;
E' presente l'avvocato (OMISSIS), del foro di CIVITAVECCHIA in difesa di PARTE CIVILE (OMISSIS) che insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese.
E' presente l'avvocato (OMISSIS) del foro di CIVITAVECCHIA in difesa di (OMISSIS) che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26.9.2017 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di lesioni colpose oggetto di imputazione.
L'addebito nei confronti della prevenuta e' quello di aver cagionato colposamente gravi lesioni al lavoratore (OMISSIS), dipendente della S.r.l. " (OMISSIS)", il quale cadeva al suolo a causa del cedimento di una parte dell'impalcato sul quale stava lavorando.
In particolare, si addebita alla (OMISSIS), quale committente dei lavori, di avere omesso di designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e di verificare l'idoneita' tecnica della ditta " (OMISSIS)" S.r.l..
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della (OMISSIS), lamentando quanto segue.
I) Violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 90, comma 9, lettera a).
Deduce che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto la ricorrente responsabile della omessa verifica dell'idoneita' tecnica della societa' appaltatrice ( (OMISSIS)), con particolare riferimento al documento di valutazione dei rischi (DUV).
Infatti, l'articolo 90 cit. non prevede la predisposizione del DUV, ma richiede solo che il committente o il responsabile dei lavori, verifichi l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese affidatarie in relazione alle funzioni o ai lavori affidati. Nella specie, trattandosi di cantiere la cui entita' presunta era inferiore a 200 uomini-giorno e la cui lavorazione non comportava rischi particolari, il requisito di cui sopra si considera soddisfatto solo con la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, corredato da una autocertificazione.
Il giudicante ha fondato la penale responsabilita' della ricorrente ritenendo che la stessa avesse nominato Direttore dei Lavori (D.L.) un soggetto privo dei requisiti previsti dall'articolo 90 cit., ma sul punto il collegio ha confuso la figura del Decreto Legge (Geom. (OMISSIS)) con la societa' incaricata " (OMISSIS)"; inoltre, il Decreto Legge n. non e' stato nominato dalla prevenuta (amministratrice del condominio) ma dall'assemblea condominiale del 18.5.2009, per cui la (OMISSIS) non assume neppure la qualifica di committente.
E' stato, inoltre, provato che l'unica societa' che doveva essere presente nel cantiere era la " (OMISSIS)", stante la mancata previsione nel contratto della facolta' di alcun tipo di subappalto.
La (OMISSIS) non era a conoscenza della presenza di piu' imprese nel cantiere, circostanza non comunicata neppure dal Direttore dei Lavori.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 40 c.p..
Sostiene che la (OMISSIS) non fosse ne' il responsabile dei lavori ne' tanto meno la committente dei lavori nel fabbricato. La sentenza impugnata ha sancito nel caso di specie una responsabilita' oggettiva, conseguente alla mera posizione e/o qualifica formale rivestita dalla (OMISSIS), senza verificare l'esistenza del nesso di causalita' tra le presunte violazioni (solo documentali) e l'evento di danno patito dalla parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono fondati.
2. La motivazione della sentenza impugnata e' carente e illogica, in quanto, in primo luogo, addebita alla ricorrente di aver nominato un direttore dei lavori privo dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 90, comma 9, lettera a), norma che, in realta', non attiene alla nomina del direttore dei lavori ma riguarda la verifica della idoneita' tecnico-professionale delle imprese affidatarie dei lavori da parte del committente (o del responsabile dei lavori).
Su tale ultimo aspetto, la sentenza impugnata osserva che la (OMISSIS) "ometteva di valutare l'idoneita' tecnica e professionale della ditta appaltatrice ( (OMISSIS) s.r.l., n.d.r.) acquisendo il documento di valutazione dei rischi non venendo nominato coordinatore dei lavori posto che piu' ditte ebbero a lavorare nel condominio e il (OMISSIS) presentava un documento di valutazione dei rischi non conforme alle prescrizioni di legge. Diverso sarebbe stato - e la condotta della (OMISSIS) sarebbe stata incensurabile - se la prevenuta avesse acquisito il documento di valutazione dei rischi e lo avesse, diligentemente, valutato positivamente confidando nella correttezza della predisposizione dello stesso da parte del (OMISSIS). Tuttavia, cosi' non e' stato".
Si tratta di considerazioni che appaiono lacunose e carenti, in quanto non prendono in considerazione la possibilita' che la fattispecie rientrasse nell'ipotesi del cantiere "la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari", ove la valutazione di idoneita' tecnico-professionale demandata al committente si considera soddisfatta mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII (vedi Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 90, comma 9, lettera a). Tale aspetto non e' stato in alcun modo esaminato dalla sentenza impugnata, che da' per scontata la ricorrenza della sola prima parte dell'ipotesi normativa dianzi richiamata, senza spiegare le ragioni di esclusione della seconda.
3. E' comunque assorbente il rilievo che la motivazione della Corte territoriale non spende alcuna parola in ordine al presunto nesso eziologico fra l'omissione addebitata e l'infortunio, non potendosi desumere l'inidoneita' tecnica dell'impresa appaltatrice, e quindi la culpa in eligendo contestata alla ricorrente, dalla sola verificazione dell'infortunio; non e' stato specificamente argomentato in sentenza quale sia stato il difetto di diligenza della prevenuta nella scelta della impresa appaltatrice; ne' risulta spiegato l'effettivo contributo causale della ravvisata condotta omissiva nella realizzazione dell'evento.
Invero, la posizione di responsabilita' viene desunta sulla base di un profilo meramente formale, come si ricava dal passaggio argomentativo della sentenza impugnata ove si sostiene che la condotta della (OMISSIS) sarebbe stata incensurabile "se la prevenuta avesse acquisito il documento di valutazione dei rischi e lo avesse, diligentemente, valutato positivamente confidando nella correttezza della predisposizione dello stesso da parte del (OMISSIS)". Il che equivale a dire che la ricorrente si sarebbe potuta limitare ad acquisire il DUV, e per il resto avrebbe potuto confidare nella professionalita' dell'appaltatore, senza alcuna necessita' di compiere la necessaria verifica prescritta per legge: conclusione chiaramente frutto di una interpretazione eccessivamente formalistica della lettera della legge.
Ma cio' che conta, ai fini che qui rilevano, e' che in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneita' tecnico professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneita' possa essere ritenuta per il solo fatto dell'avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell'impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 4, n. 37761 del 20/03/2019, Andrei, Rv. 27700801; vedi anche Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 26497501).
Sul punto della non idoneita' dell'impresa, pertanto, l'insegnamento della Corte di cassazione, che va qui ribadito, e' nel senso che per valutare la responsabilita' del committente, in caso di infortunio sul lavoro, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacita' organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificita' dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonche' alla agevole ed immediata percepibilita' da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 25267201).
Nulla di tutto questo e' stato valutato nella sentenza impugnata, sicche' ricorre il vizio motivazionale denunciato dalla ricorrente.
4. A questo punto della trattazione va considerato che il reato oggetto di imputazione e' ormai estinto per intervenuta prescrizione. Il fatto-reato risale, infatti, al 11.6.2010, ed il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi risulta scaduto in data 11.12.2017, in epoca successiva a quella di emissione della sentenza oggetto di ricorso (26.9.2017).
Da cio' discende che, agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche' il reato e' estinto per prescrizione, non emergendo dagli atti elementi evidenti e palmari di irresponsabilita' del condannato, per una pronuncia nel merito piu' favorevole ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., comma 2.
Il ricorso va, invece, accolto, ex articolo 578 c.p.p., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, stante la fondatezza dei motivi addotti dalla ricorrente, con rinvio, ai sensi dell'articolo 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per intervenuta prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio, ai sensi dell'articolo 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello.
16-06-2025 21:30
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