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Sentenza

La sentenza 15458/2025 consente di focalizzare la disciplina degli stupefacenti con precipuo riguardo all'esatto discrimine tra l'illecito penale (articolo 73 del dpr n. 309 del 1990) e quello amministrativo (articolo 75 dello stesso dpr), in presenza di condotte non
La sentenza 15458/2025 consente di focalizzare la disciplina degli stupefacenti con precipuo riguardo all'esatto discrimine tra l'illecito penale (articolo 73 del dpr n. 309 del 1990) e quello amministrativo (articolo 75 dello stesso dpr), in presenza di condotte non "autoevidentemente" dimostrative della destinazione della sostanza a un uso diverso da quello personale.
In tema di sostanze stupefacenti, la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova mentre grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio. Per l'effetto, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (nella specie, la destinazione allo spaccio è stata ritenuta congruamente motivata avendo il giudice di merito valorizzato la divisione della sostanza in singole dosi, il fatto che l'imputato si stava recando in un locale noto per essere luogo di spaccio della sostanza stupefacente, l'assenza di qualsivoglia elemento che valesse a documentare lo stato di tossicodipendenza dell'imputato medesimo).

La linea di confine tra illecito penale e illecito amministrativo

Il discrimine tra il reato e l'illecito amministrativo in presenza di condotte "neutre" (ossia, appunto, non "autoevidentemente" dimostrative della destinazione "a terzi"), quale è tipicamente la mera detenzione, passa attraverso la corretta lettura dell'articolo 75, comma 1 bis, lettera a), del dpr n. 309 del 1990, che "normativizza" i criteri da utilizzare per la dimostrazione della finalità illecita della detenzione: il parametro della "quantità" della sostanza nonché quello delle "modalità di presentazione" della sostanza, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione.

La disposizione è stata introdotta dal decreto legge 20 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014 n. 79 e riproduce, con alcune, pur non trascurabili, modifiche, il contenuto dell'articolo 73, comma 1 bis, lettera a), dello stesso dpr n. 309 del 1990, caducato per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale.

    Secondo la norma i criteri da utilizzare per la dimostrazione della finalità illecita sono i parametri della "quantità" della sostanza e quello delle "modalità di presentazione"

L' articolo 75, comma 1 bis, si riferisce in realtà ai criteri da valorizzare al fine della dimostrazione della sussistenza dell'illecito amministrativo previsto dallo stesso articolo 75, ossia "ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa".

Ma ciò non osta, all'evidenza, all'utilizzo della norma ai fini della dimostrazione dell'illecito penale, giacché questo è costruito "in contrapposizione" all'illecito amministrativo, essendo diretto a punire, oltre alle condotte che, obiettivamente, si caratterizzano per la destinazione a terzi della sostanza stupefacente (vendita, offerta, cessione, ecc.), anche quelle prive di tale caratteristica di "autoevidente" destinazione a terzi della droga, allorquando non risultino qualificate dalla finalità dell'"uso personale" (importazione, esportazione, acquisto, ricezione, detenzione).

È quindi sulla base di tali elementi che deve apprezzarsi se la sostanza è destinata a un uso esclusivamente personale, con conseguente applicazione delle sole sanzioni amministrative di cui all'articolo 75 del dpr n. 309 del 1990.

Per converso, è sempre da tali elementi che può trarsi la dimostrazione della destinazione illecita, ad un uso non esclusivamente personale, con conseguente applicazione dell'illecito di cui all'articolo 73 dello stesso dpr.
I parametri dimostrativi della destinazione della droga

Come si è accennato, secondo il disposto dell'articolo 75, comma 1 bis, lettera a), assumono rilievo ai fini dell'accertamento della destinazione a uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa (ma anche, e per converso, per supportare la prova della destinazione penalmente illecita): 1) la "quantità" della sostanza stupefacente, inferiore o superiore, ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga [si tratta del decreto dell'11 aprile 2006, adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, contenente l'indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale]; "nonché" 2) le "modalità di presentazione" della sostanza stupefacente, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione.

L'utilizzo della congiuntiva "nonché" richiama all'esigenza di un apprezzamento complessivo della vicenda, nella convinzione che, salve peculiari caratteristiche del singolo parametro [una quantità esorbitante di droga, un frazionamento inequivocamente dimostrativo della destinazione al mercato, ecc.], è l'intero contesto che va apprezzato sì da farne discendere, per la rilevanza penale della condotta, un giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" della destinazione anche solo parziale a terzi della sostanza.
La quantità

Quanto al parametro della quantità, proprio la necessità di un apprezzamento congiunto con l'altro parametro delle modalità di presentazione delle sostanze, consente di ritenere che il mero superamento della soglia, specie se modesto, non accredita da solo, sempre e comunque, la rilevanza penale del fatto, occorrendo una disamina complessiva della vicenda, che deve consentire di ravvisare l'illecito amministrativo quando il dato della quantità non sia accompagnato da altre circostanze indicative di una destinazione a terzi.

    Nella vicenda esaminata la doglianza difensiva era incentrata sulla valenza non dimostrativa delle modalità di confezionamento in dosi di quanto rinvenuto

È evidente, peraltro, che tanto più elevato è il quantitativo della sostanza, tanto più è accreditabile la destinazione anche solo parziale al mercato.

Per converso, un quantitativo "sotto soglia" può non escludere la rilevanza penale della condotta, alla luce delle altre circostanze della vicenda, conducenti a ritenere dimostrata la destinazione illecita (si pensi, al confezionamento frazionato in un luogo destinato allo spaccio e alla disponibilità di denaro in contanti dimostrativa di un pregresso "spaccio").

Va solo soggiunto, laddove ve ne fosse bisogno, che il criterio della quantità va commisurato, in tutta evidenza, al principio attivo rinvenuto nella sostanza, giacché il rilievo del peso lordo della sostanza è comunque considerato come diverso elemento di valutazione nell'ambito dell'apprezzamento delle modalità di presentazione delle sostanze.
Le modalità di presentazione

L'altro parametro è rappresentato dalle modalità di presentazione della sostanza.

Dalla formulazione della norma si desume che il peso lordo complessivo, il confezionamento frazionato e le altre circostanze dell'azione rilevano non come criteri autonomi, bensì come "sottocriteri" diretti a dare concretezza al parametro delle modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti.
GLI ORIENTAMENTI PRECEDENTI

Attività illecite - Detenzione - Finalità di spaccio - Dimostrazione - Fattispecie. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73)

In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qual volta la condotta non appaia indicativa dell'immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione [nella specie, la Corte ha ritenuta logicamente motivata la destinazione della sostanza allo spaccio attraverso la valorizzazione, tra l'altro, delle modalità di confezionamento della sostanza stupefacente, suddivisa in bustine di cellophane, della diversa tipologia di sostanze rinvenute, del quantitativo, del denaro contante nella disponibilità dell'imputato, dell'assenza di certificazione rilasciata in suo favore come assuntore].

Sezione VI, 1° febbraio 2024- 9 aprile 2024 n. 14690; Pres. Ricciarelli; Rel. Gallucci; Pm (parz. diff.) Cimmino; Ric. Nigro

Attività illecite - Detenzione- Destinazione ad un uso non esclusivamente personale - Dimostrazione - Onere della prova a carico dell'accusa - Fattispecie. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73)

Ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all'articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio [nella specie, è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna basata su dati ritenuti equivoci a supporto della destinazione allo spaccio: secondo la Corte non erano state valorizzate né la circostanza che l'imputato era conosciuto come consumatore saltuario di sostanze stupefacenti, né quella che la droga non era suddivisa in dosi, ma in due distinti pacchetti, né, ancora, quella che nessuna somma di denaro era stata rinvenuta in possesso dell'imputato, avendo in questo contesto il dato ponderale della sostanza mero valore indiziario].

Sezione VI, 9 novembre 2023- 5 febbraio 2024 n. 5079; Pres. Criscuolo; Rel. Vigna; Pm (diff.) De Masellis; Ric. Stranieri

Attività illecite - Detenzione - Finalità di spaccio - Dimostrazione - Fattispecie. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73)

Ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all'articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio. A tal fine, la prova della destinazione della sostanza a uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza [ciò che nella specie, secondo la Corte, risultava essere ben argomentato, avendo la sentenza di condanna fatto riferimento alle 916 dosi singole ricavabili dalla sostanza in sequestro, suddivisa in molteplici involucri, al rinvenimento di denaro di entità non compatibile con le condizioni economiche della imputata, di due bilancini di precisione e di un cutter].

Sezione IV, 4 luglio 2023- 7 novembre 2023 n. 44607; Pres. Ed Est. Ciampi; Pm (CONCL. NON INDICATE) Cimmino; Ric. Fragapane

Molto utile, tra gli elementi di specificazione, è quello basato sul "confezionamento frazionato": non ne è dubitabile la rilevanza indiziaria, giacché detto frazionamento può far fondatamente ritenere che trattasi di sostanza stupefacente destinata ad essere venduta al dettaglio sul mercato illecito.

Quanto poi alle "altre circostanze dell'azione", nella relativa nozione (estremamente ampia) rientrano tutte le circostanze "oggettive" diverse dalle altre espressamente codificate (quantitativo di principio attivo, peso lordo, frazionamento della sostanza) idonee a supportare logicamente il giudizio sulla destinazione della sostanza: per esempio, vi rientrano le modalità di custodia della droga, le modalità spazio-temporali in cui è stato eseguito il sequestro della medesima; il ritrovamento di quantitativi di sostanza da taglio, ecc.

    Il peso lordo complessivo, il confezionamento frazionato e le altre circostanze dell'azione rilevano non come criteri autonomi, bensì come "sottocriteri"

Il funzionamento della norma

Il disposto normativo dell'articolo 75, comma 1 bis, lettera a), è di immediato rilievo per qualificare come penalmente rilevanti le condotte descritte nell'articolo 73, comma 1, del dpr n. 309 del 1990 di possibile rilievo penale, ma che, peraltro, non sono ex se destinate "obiettivamente" (e "autoevidentemente") a procurare la sostanza a terzi (importazione, esportazione, acquisto, ricezione o, comunque, e principalmente, detenzione).

Proprio attraverso i suddetti criteri è dimostrabile la destinazione della sostanza a un uso non esclusivamente personale e, invece, all'uso di terzi, con la conseguente sostenibilità della contestazione in sede penale.

Va piuttosto osservato che i criteri ricavabili dall'articolo 75, comma 1 bis, non sembrano avere, invece, una particolare valenza dimostrativa rispetto alla condotta di coltivazione, che pure, oggi, grazie al più recente arresto delle Sezioni unite, non sempre assume rilevanza penale.

Il riferimento è alla nota sentenza delle Sezioni unite, 19 dicembre 2019, Caruso, con la quale la Cassazione superando la precedente giurisprudenza "di rigore" (sintetizzabile nel principio che la coltivazione è sempre penalmente rilevante, quale che ne sia la dimensione e prescindendo dalla destinazione personale del ricavato), ha affermato che non commette il reato di cui all'articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 chi coltiva per uso domestico piante da stupefacente in numero modesto, tale da accreditare una destinazione dello scarsissimo principio attivo ricavabile ad un uso esclusivamente personale del coltivatore.

In questa ottica interpretativa, l'esclusione dall'ambito della rilevanza penale, secondo le precisazioni del giudice di legittimità, può ammettersi per le [sole] attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore: si tratti, a ben vedere, di criteri di costruzione giurisprudenziale non immediatamente ricollegabili, proprio per la specificità della condotta, a quelli delineati nell'articolo 75, comma 1 bis (più di recente, nel solco delle Sezioni unite, tra le altre, Sezione VI, 9 febbraio 2023, Pietroluongo; nonché, Sezione IV, 31 maggio 2022, Petrone).
L'onere della prova dell'illecito penale

Per cogliere la portata e l'importanza della disposizione contenuta nell'articolo 75, comma 1 bis, lettera a), bisogna partire dal rilievo indubitabile che, nella ricostruzione del reato di cui all'articolo 73, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo "spaccio" è l'elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa.

Non spetta, cioè, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso [cfr., tra le tante, oltre alla sentenza qui in esame, Sezione VI, 18 settembre 2020, Canduci; nonché, Sezione IV, 4 luglio 2023, Fragapane; Sezione VI, 9 novembre 2023, Stranieri].

Sotto questo profilo, il comma 1 bis, lettera a), dell'articolo 75 è importante, perché indica gli "elementi sintomatici", oggettivi e soggettivi, dai quali si può argomentare la conclusione della destinazione a terzi della sostanza stupefacente.

Da questi elementi, per poter pervenire alla condanna, occorre che sia possibile inferirne la destinazione a terzi con rigore e certezza, attraverso un procedimento logico sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sezione VI, 1° febbraio 2024, Nigro).

    La destinazione della sostanza allo "spaccio" è l'elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa

In questo senso, volendo esemplificare, è stata ritenuta logicamente motivata la destinazione della sostanza allo spaccio attraverso la valorizzazione, tra l'altro, delle modalità di confezionamento della sostanza stupefacente, suddivisa in bustine di cellophane, della diversa tipologia di sostanze rinvenute, del quantitativo, del denaro contante nella disponibilità dell'imputato, dell'assenza di certificazione rilasciata in suo favore come assuntore (Sezione VI, 1° febbraio 2024, Nigro] ovvero

in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizza per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga [cfr. Sezione IV, 11 gennaio 2018, Navarra ed altro). Nella stessa prospettiva, con specifico riguardo al valore indiziante attribuibile al dato quantitativo della droga, si è però anche affermato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'articolo 73-bis, comma 1, lettera a), del dpr n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione (la pluralità e diversità di sostanze detenute, la sproporzione tra le possibilità economiche dell'imputato ed una siffatta scorta, la divisione in dosi, il possesso del bilancino di previsione) siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (Sezione IV, 10 dicembre 2019, Martinelli ed altro; Sezione IV, 23 settembre 2020, Petronio e altro; Sezione III, 23 febbraio 2021, Buccitti ed altro; Sezione III, 10 marzo 2022, Cataldo).
Onere della prova e onere di allegazione dell'interessato

Rispetto all'onere probatorio della destinazione illecita posto a carico dell'accusa, vale piuttosto evidenziare che l'interessato ha semmai un "onere di allegazione" di segno contrario, nel senso che può controdedurre elementi probatori a proprio favore, dimostrativi della destinazione della sostanza all'uso esclusivo proprio, sì da poterne fare discendere, con l'insussistenza del fatto incriminato, solo l' applicabilità delle sanzioni amministrative (ora previste solo dall'articolo 75 del dpr n. 309 del 1990, dopo che il successivo articolo 75 bis è stato "travolto" dalla sentenza n. 94 del 2016 della Corte costituzionale).

Ciò, ovviamente, non equivale affatto a invertire l'onere della prova della responsabilità penale, che - come si è visto- incombe certamente all'accusa, ma a stabilire i perimetri fattuali entro i quali il giudice può esercitare la sua valutazione, una volta che il fatto portato dall'accusa sia stato provato.

Vale, infatti, anche in sede penale quanto stabilito dall'articolo 2697 del codice civile: incombe all'attore (qui, il pubblico ministero, e, prima di lui, l'autorità di polizia) provare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda (qui, la dimostrazione della destinazione della droga ad un uso "non esclusivamente personale"); incombe al convenuto (qui, l'indagato/imputato) provare i dati della realtà che rendono inefficaci i fatti addotti dall'attore, ovvero, traducendo il precetto in termini penalistici, i fatti che impediscono la punibilità (qui, la dimostrazione della destinazione della droga ad un uso "esclusivamente personale").

    L'interessato ha un "onere di allegazione" contrario: può controdedurre elementi probatori a suo favore, dimostrativi della destinazione all'uso esclusivo proprio

È ovvio che tale onere allegativo con finalità difensive risulterà tanto più difficile da soddisfare quanto più inequivocamente significativi della destinazione all'uso "non esclusivamente personale" risultino i parametri indiziari richiamati nella disposizione incriminatrice.

Così, volendo esemplificare, in presenza di quantitativi significativamente superiori ai limiti di principio attivo indicati nel decreto ministeriale, un soggetto che non sia tossicodipendente ben difficilmente potrebbe sostenere, con buon esito, che trattasi di droga detenuta con finalità di "riserva" e di "accumulo" per il proprio futuro uso personale: sarebbe facile opporre che, almeno per una parte, la droga non può che essere destinata al mercato (ovvero, più specificamente, "ad un uso non esclusivamente personale"), con la conseguente contestabilità del reato di cui all'articolo 73.

Mentre, in presenza di quantitativi prossimi (inferiori o superiori) alla suddetta soglia, non potendo il referente quantitativo essere da solo idoneo a risolvere il problema della prova della destinazione "ad un uso non esclusivamente personale" della sostanza stupe­facente, esso dovrà essere supportato dall'accusa con uno, o con più d'uno, degli altri eventuali elementi indiziari ricavabili dalle specifi­che modalità, oggettive e soggettive, della vicenda: di guisa che il solo dato ponderale, modestamente superiore alla soglia, difficilmente potrà consentire di contestare l'illecito penale, nell'assenza di ulteriori elementi di sicuro conforto dimostrativo; mentre, laddove risultino un accertato frazionamento della droga in dosi commerciali e/o circostanze del sequestro inequivocamente dimostrative di un'attività di spaccio, ben potrà ritenersi il reato e difficilmente l'interessato potrebbe articolare, a propria difesa, un uso personale, che finirebbe con l'essere meramente apodittico e indimostrato, nonostante un dato quantitativo della sostanza ex se non assorbentemente significativo.

In questa prospettiva, essendo "interesse" dell'imputato "allegare" elementi che possano utilmente contrastare l'ipotesi accusatoria, accreditando in particolare la destinazione all'uso personale, pur essendo possibile e conosciuta la figura del consumatore che sia anche spacciatore, è fin troppo evidente che, in assenza di elementi conducenti per un'attività anche di spaccio, la certificazione dello stato di tossicodipendente, specie in presenza di quantitativi non esorbitanti, è elemento fattuale significativo per accreditare l'insussistenza dell'illecito penale (cfr. Sezione VI, 18 settembre 2020, Canduci).
La fattispecie

a sentenza qui in esame si è mossa nel solco dei suddetti principi, allorquando ha rigettato il ricorso avverso la condanna, considerando logicamente argomentata la prova della destinazione a terzi della sostanza detenuta: infatti, oltre al dato della suddivisione in dosi (magari di per sé equivoco, perché, come sostenuto dalla difesa, normalmente anche il consumatore acquirente della sostanza riceve il prodotto già confezionato dal venditore), nello specifico era stati considerati come elementi indizianti il luogo([un locale notturno) ove era stato sottoposto a controllo e l'aspecificità dell'asserito stato di tossicodipendenza.

SENTENZA:
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza 18 aprile 2025  n. 15458

Data udienza 8 aprile 2025

Integrale
Sostanze stupefacenti - Detenzione - Destinazione all'uso personale - Valutazione - Giudizio di esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. BELLINI Ugo - Presidente

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Relatore

Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:-

Gu.Yu. nato il (Omissis)

avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 16 gennaio 2024, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato di condanna di Gu.Yu. in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso in Prato l'1 luglio 2016) alla pena di mesi 4 di reclusione e Euro 800 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nelle sentenze di merito i fatti sono stato descritti nél modo seguente. L'imputato, sottoposto a perquisizione personale mentre stava entrando in un locale notturno, era stato trovato in possesso di plurime bustine, due delle quali contenènti sostanza stupefacente, narcotest positiva per la cocaina, del peso complessivo di gr. 1,98 e tre della quali contenenti sostanza stupefacente, al narcotest positiva per l'eroina, del peso complessivo di gr. 9,28; altre bustine, invece, erano poi risultate contenere sostanza priva di principio attivo drogante.

2.Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando due motivi.

2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte di appello confermato il giudizio di responsabilità penale, in assenza di perizia tossicologica sulla natura della sostanza. Il difensore osserva che nel nostro ordinamento rileva non già la definizione farmacologica della sostanza, bensì la definizione legale e che è necessario, pertanto, accertare non solo la natura, ma anche il quantum di principio attivo contenuto nella stessa, al fine di verificarne la concreta offensività. Il narcotest è test speditivo, per sua natura impreciso e fallace, ed è volto, al più, a dimostrare la natura della sostanza, ma non già il contenuto di principio.attivo: l'esito del test ha un valore puramente orientativo sulla natura della sostanza, ma non vale a provare il dato qualitativo. La perizia tossicologica, dunque, avrebbe dovuto essere espletata al fine di verificare se la responsabilità penale fosse da escludere per la irrilevanza del quantitativo di principio attivo.

2.2.Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione per avere la Corte di appello escluso la destinazione della sostanza all'uso personale del ricorrente. La Corte aveva ritenuto provata la rilevanza penale della detenzione e la destinazione a terzi della sostanza sulla base di elementi, quali le modalità di confezionamento e il luogo in cui il ricorrente si era trovato, affatto probanti. Da un lato, infatti, il consumatore acquirente della sostanza riceve il prodotto già confezionato dal venditore e, dall'altro, il fatto di trovarsi in un luogo di spaccio accomuna venditori e acquirenti: ne consegue che gli elementi evidenziati dalla Corte potrebbero valere a dimostrare anche la qualità di acquirente di sostanza in vista del consumo personale. Peraltro, nel caso in esame, la Corte non aveva tenuto conto che Gu.Yu. è soggetto tossicodipendente, sottoposto a programma trattamentale presso il Sert come risulta dalla documentazione già posta all'attenzione-dell'autorità giudiziaria.

3.Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Lucia Odello, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4.Il ricorso deve essere considerato inammissibile;

5.Il primo motivo, con cui censura il mancato accertamento peritale in ordine alla natura e alla quantità della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità di Gu.Yu., è manifestamente infondato.

La corte ha fondato la prova della natura stupefacente della sostanza detenuta sull'accertamento tramite narcotest, nel rispetto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, -non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in - merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza" (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 nella quale si richiamano Sez. 3 , n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968 -02, relativa ad incidente cautelare e Sez. 4, n. 22238 di 29/1/2014, Feola, Rv 259157).

Data per accertata, per le ragioni su indicate, la natura della sostanza, la individuazione del principio attivo della stessa diventa irrilevante stante l'avvenuta derubricazione nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R..n. 309/90 (in tal senso Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680 - 01 secondo cui "in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il c.d. "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interesse dell'imputato a ricorrere avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, avendo lo stesso censurato non la natura drogante della sostanza, ma solo l'entità del principio attivo a fronte della mancata contestazione di alcuna aggravante collegabile alla entità ponderale e non essendo stata richiesta la riqualificazione del fatto in termini di lieve entità)).

Peraltro per la fattispecie in esame, il Tribunale ha applicato la pena ne minimo edittale, onde nessun interesse,concreto può vantare l'imputato in relazione al quantitativo di principio attivo di sostanza stupefacente contenuta nelle bustine sequestrate.

6. Il secondo motivo, con cui si contesta la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla finalità illecita della detenzione, è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, mentre grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614; v. anche Sez. 6, n. 11025 del 2013, Rv. 255726, quanto alla rilevanza dei parametro della capacità patrimoniale, anche ai fini della precostituzione di scorte per uso personale). Si è anche affermato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, debba essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (tra le tante, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Nel caso in disamina, la Corte d'Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, ha desunto la finalità illecita della detenzione dalla divisione in dosi singole, dal fatto che il ricorrente si stava recando in un locale noto per essere luogo di spaccio della sostanza stupefacente e dall'assenza di qualsivoglia elemento che valesse a documentare lo stato di tossicodipendenza del Gu.Yu.

La censura per cui tale motivazione, nel valorizzare il luogo in cui avvenuto il controllo del ricorrente, sarebbe illogica, non tiene conto che tale elemento è stato posto dalla Corte in relazione a quello della pluralità delle dosi rinvenute, ritenute in maniera ragionevole, incompatibili con un consumo personale. La doglianza relativa alla mancata considerazione dello stato di tossicodipendenza deve ritenersi aspecifica. Se è vero" che al ricorso è allegato un certificato'del Sert, in cui si attesta che Gu.Yu., nell'anno 2023 (e, dunque, a distanza di sette anni rispetto ai fatti in contestazione), aveva chiesto un colloquio presso il centro per le dipendenze, è altrettanto vero che; lo stesso ricorrente afferma solo di aver rappresentato alla Corte lo stato dì tossicodipendenza del Gu.Yu. e non anche di avere prodotto in appello alcuna documentazione che valesse a provare tale stato al momento dei fatti.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa, delle ammende.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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