La registrazione occulta effettuata dalla persona offesa nell’ufficio dell’imputato non è intercettazione ma documento.
Registrazioni effettuate da uno dei partecipanti alla conversazione svoltasi nei luoghi di lavoro (nello specifico la cucina e l'ufficio di un ristorante dell'imputato) e della dedotta inutilizzabilità delle stesse. Legittimità.-
Respinta la tesi difensive che deduceva l'inutilizzabilità delle registrazioni effettuate dalla persona offesa di alcuni suoi colloqui con l'imputato, che i giudici di merito avevano ritenuto utilizzabili e confermative delle accuse. Secondo il ricorso, si tratterebbe di registrazioni clandestine, effettuate all'interno di luoghi di privata dimora, nei quali lo ius excludendi alios del titolare impedirebbe l'accesso agli estranei e, quindi, illecite perché realizzate in violazione dell'art. 615-bis c.p., oltre che incostituzionali in quanto lesive dell'art. 13 Cost.
29-03-2025 15:34
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