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Sentenza

 La morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è «imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale, diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione, e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale». Pasticche di ecstasy.
La morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è «imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale, diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione, e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale». Pasticche di ecstasy.
In allegato la sentenza.
Avv. Antonino Sugamele

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