La compensazione tra l’esigenza di garantire l’ascolto degli incontri senza vetro divisorio con figli infradodicenni e il diritto del carcerato a mantenere i rapporti familiari non legittima il divieto di consegnare un regalo al bambino perché al momento dello scarto viene disturbato l’ascolto che può essere garantito dall’innalzamento del volume del microfono
Detenuto, un esponente di spicco di un clan camorristico. sottoposto al cd. “carcere duro”, ha chiesto di consegnare personalmente un giocattolo al proprio bambino, di appena 2 anni, durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio. Il Magistrato di sorveglianza dice no. Questa decisione viene però censurata dal Tribunale di sorveglianza, che, accogliendo il reclamo proposto dal detenuto, dispone che la direzione del carcere gli consenta di acquistare alimenti e giocattoli da consegnare personalmente al figlioletto durante i colloqui visivi effettuati con lui senza vetro divisorio.
Per il Tribunale, «le esigenze di sicurezza indicate dal magistrato di sorveglianza e consistenti nella possibilità che il detenuto inserisca biglietti scritti nel giocattolo durante la consegna non sono fondate, in quanto il pericolo di una tale condotta è praticamente nullo, dal momento che il detenuto viene perquisito prima del colloquio e viene in possesso dell’oggetto, preconfezionato o comunque di piccole dimensioni, subito prima del colloquio.
04-08-2025 23:32
Richiedi una Consulenza