La circostanza che la vittima coinvolta nel sinistro stradale non indossasse il casco protettivo ovvero lo indossasse in modo scorretto poiché non adeguatamente allacciato, non ha interrotto il nesso causale.
Tenere il casco slacciato «non è una condotta abnorme né del tutto imprevedibile, non integrando un rischio eccentrico rispetto all'aria di rischio determinata dalla condotta dell'imputato».
Un contegno violativo di norme comportamentali specifiche disciplinate dall'art. 154, co. 1, C.d.S. e dall'art. 392, co. 1, Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. Il sinistro verificatosi infatti, costituisce concretizzazione del rischio che tali regole cautelari violate miravano a prevenire, perfettamente riconoscibile ex ante, oltre che prevedibile sotto il versante del decorso causale sfociato nella realizzazione dell'evento.
18-03-2025 22:01
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