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Sentenza

Inadempimento volontario e continuato degli obblighi di mantenimento (Cp articoli 62-bis, 133, 163, 570 e 570-bis)
Inadempimento volontario e continuato degli obblighi di mantenimento (Cp articoli 62-bis, 133, 163, 570 e 570-bis)
    Tribunale Nola, penale, sentenza 14 gennaio 2025 n. 30
TRIBUNALE DI NOLA
Il Giudice Monocratico, Dott.ssa Gemma Sicoli, alla pubblica udienza del 14.1.2025 ha pronunciato
e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nei confronti di:
M.A., nato a P.D. il (...) elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di
fiducia sito in …alla via…; difeso di fiducia dall'Avv. …del foro di Nola; Libero già assente.
IMPUTATO
In ordine al reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p., perché ometteva di versare o versava solo parzialmente
alla moglie D.M. per il mantenimento della figlia C.S. (classe (...)) la somma totale di Euro 200,00
prevista a titolo di contributo mensile, oltre il 50% delle spese straordinarie, cosi come stabilito dal
Decreto di fissazione di udienza n. cronol. …/2016 del 28.01.2016 sulla causa di separazione e con
Sentenza n. 325/16 emessi dal Tribunale di Nola - I Sezione Civile il 21.l1.2016 (Rif. N. ../2016 R.G.),
al quale ha fatto seguito la Sentenza di condanna dell'indagato emessa dal Tribunale di Nola -
Sezione Penale del 15.07.2020 (p.p. n. …/2016 R. G. N.R.), in tal modo ed in ogni caso, serbando una
condotta contraria e alla morale della famiglia, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla
qualità di genitore, faceva mancare i mezzi di sussistenza alla predetta figlia, violando le disposizioni
patrimoniali del predetto provvedimento giudiziario.
In …(NA), dal mese di agosto 2020 con condotta perdurante.
Persona offesa:
D.M., nata a P.D. il (...) e residente in B. alla via R.G. n.29;
difesa di fiducia dall'Avv. …del foro di Nola (atto di nomina del 12.01.2024).
Svolgimento del processo
Con decreto emesso in data 14.04.2023 dal P.M. presso il Tribunale di Nola, M.A. veniva citato a
comparire per l'udienza predibattimentale del 18.12.2023, da celebrarsi davanti a questo Tribunale,
per rispondere del reato a lui ascritto compiutamente indicato in rubrica. All'udienza indicata,
dichiarata l'assenza dell'imputato, regolarmente citato e non comparso, in assenza di questioni
preliminari, il G.M. nella persona della dott.ssa Z., ritenendo di non poter immediatamente definire
il procedimento in questa fase, lo rinviava all'udienza del 23.01.2024, individuando altresì, quale
Giudice per la trattazione dello stesso, la dott.ssa Gemma Sicoli.
In apertura dell'udienza indicata il Giudice, preso atto dell'istanza di rinvio per legittimo
impedimento dell'Avv…., rigettava la stessa, non risultando documentato l'impedimento stesso,
rinviando comunque il processo all'udienza del 14.05.2024 per la citazione dei testi a cura del P.M.
All'udienza indicata il Giudice dichiarava aperto il dibattimento, invitando conseguentemente le
parti ad articolare le rispettive richieste istruttorie, ammesse in quanto pertinenti e rilevanti. In
particolare, il P.M. chiedeva l'esame dei propri testi di lista e produceva il provvedimento del
Tribunale di Nola - Sezione Civile - di separazione e la sentenza n. …/2020, che veniva acquisito al
fascicolo del dibattimento, mentre la difesa chiedeva il controesame dei testi del P.M., l'esame
dell'imputato e si riservava produzione documentale.
Dato atto dell'impossibilità di effettuare la videoregistrazione ex art. 510 comma 2 c.p.p. per
indisponibilità di personale tecnico, si procedeva all'escussione della teste D. per domande a
chiarimento, previa acquisizione, con il consenso delle parti, della querela dalla stessa sporta in data
28.07.2022 innanzi alla Stazione C.C. di…. Il Giudice rinviava il processo, per l'eventuale esame
dell'imputato e per la discussione, all'udienza del 29.10.2024.
Dopo due rinvii per motivi di ufficio il processo era rinviato all'udienza odierna.
In data odierna, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti rassegnavano le rispettive
conclusioni sinteticamente trascritte in epigrafe e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava
lettura del dispositivo della sentenza in udienza.
Motivi della decisione
Osserva il Giudice che le risultanze processuali acquisite comprovano pienamente la penale
responsabilità di M.A. in ordine al reato a lui ascritto, compiutamente indicato in rubrica.
In particolare, il giudizio di colpevolezza dell'odierno imputato in relazione alle contestazioni
indicate nel capo di imputazione si fonda sugli atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.M.,
ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti e dunque pienamente
utilizzabili ai fini della decisione, unitamente al materiale probatorio emerso nel corso dell'istruttoria
dibattimentale.
Sulla scorta, dunque, della suindicata documentazione (querela sporta da D.M. in data 28.07.2022
innanzi alla C.C. di ...; provvedimento emesso dal Tribunale di Nola - Sezione Civile - n…./2016;
sentenza di condanna n. …/2020 emessa in data 15.07.2020 dal Tribunale di Nola in composizione
monocratica; escussione della p.o. D.M. all'udienza del 14.05.2024) la vicenda processuale in oggetto
può così essere ricostruita nei suoi tratti essenziali.
In data 28.07.2022, innanzi agli agenti della C.C. di ..., D.M. sporgeva formale querela nei confronti
di M.A., asserendo che l'ex coniuge violava gli obblighi di assistenza familiare, non versando
l'assegno di mantenimento per la loro figlia, così come disposto dal Giudice in sede civile, nel
periodo ricompreso tra il 20.12.2016 e il 28.07.2022.
In specie, la denunciante riferiva che con sentenza n. …/2016, emessa dal Tribunale di Nola - Prima
Sezione Civile - in data 13.01.2016, esecutiva in data 21.11.2016, veniva pronunciata la cessazione
degli effetti del matrimonio contratto dalla stessa con l'odierno imputato. Tra i provvedimenti
emessi, veniva posto a carico del M. il versamento del contributo mensile per il mantenimento della
figlia all'epoca minore, M.C.S., di Euro 200,00 mensili, entro il giorno di 22 di ogni mese, maggiorato
di anno in anno secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%., con
sentenza notificata in data 20.12.2016, cui facevano seguito le notifiche degli atti di precetto.
Ebbene, secondo quanto riferito dalla denunciante, M.A. non aveva mai provveduto al versamento
di quanto stabilito.
In sede di escussione all'udienza del 14.05.2024, D.M. precisava, in risposta a specifiche domande,
che l'ex coniuge in costanza di matrimonio svolgeva l'attività di carpentiere presso una ditta edile e
non aveva mai manifestato di avere problemi di natura economica. Lo stesso, poi, a detta della
denunciante non aveva mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con la figlia S., rifiutandosi di vederla
e sentirla, salvo poi limitarsi a salutarla per strada a partire dall'anno precedente.
Tanto premesso, si rileva che all'udienza del 14.05.2024 venivano prodotte e acquisite al fascicolo del
dibattimento tanto la sentenza di divorzio n. …/2016, che poneva a carico del M. il mantenimento
della figlia minore nei termini indicati dalla p.o., pronunciata dal Tribunale Civile di Nola, quanto
la sentenza di condanna n…. del 2020, emessa in data 15.07.2020 dalla Sezione Penale di questo
Tribunale in composizione monocratica, con cui l'odierno imputato veniva condannato alla pena di
mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al
risarcimento dei danni in favore della parte civile D.M., in ordine ai delitti di cui all'art. 570, co.1 e 2
n.2 c.p., giacché risultava accertato che lo stesso aveva solo parzialmente corrisposto l'assegno di
mantenimento in favore della moglie e dei figli come stabilito in sede civile. In particolare, in sede
penale si accertava che in data 20.06.2012 veniva emesso provvedimento di separazione dei coniugi
e, per effetto dello stesso, veniva posto a carico del M. l'obbligo di versamento, in favore della
coniuge e dei figli, di un assegno mensile pari a 650,00 euro, oltre al pagamento delle spese ordinarie,
mediche e scolastiche.
Ebbene, intervenuta la sentenza di divorzio nell'anno 2016, il mantenimento - in favore della sola
figlia minore S. - veniva ridotto all'importo di 200,00 euro mensili, somma che, secondo le
dichiarazioni della D., l'imputato non aveva mai versato.
Lo stesso, dunque, veniva tratto a giudizio nel presente procedimento per rispondere dell'omesso
versamento degli obblighi assistenziali familiari dall'agosto del 2020 e con condotta perdurante,
giacché la p.o. rappresentava che lo stesso non aveva mai versato, né tuttora versava, la somma
imposta dal provvedimento civile con i relativi atti di precetto.
Orbene, in punto di diritto, giova innanzitutto richiamare un recente orientamento della
giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di violazione degli obblighi assistenziali, non vi è
equiparazione tra il fatto penalmente rilevante e l'inadempimento civilistico, necessitando,
l'integrazione della figura criminosa in disamina, di una condotta volontaria e continuata di
inottemperanza, con la quale il soggetto agente, in maniera dolosa, intenda specificamente sottrarsi
all'assolvimento degli obblighi in questione. Inoltre, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far
fronte agli adempimenti, che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale,
dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la
prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto attivo avesse
effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa
sopravvivenza (Cass. Pen. n. 32576/2022; sez. VI, n.11635/2017).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che la fattispecie in esame, pur avendo come
presupposto l'esistenza di un'obbligazione alimentare, "non ha carattere sanzionatorio del mero
inadempimento del provvedimento del giudice civile che impone il versamento dell'assegno di
mantenimento" (Cass. Sez. VI, 10/4/2001-11/7/2001, n. 27851/2001); consegue da ciò che "il
pagamento di una somma inferiore a quella imposta a titolo di assegno non basta ad integrare gli
estremi del delitto. Se però non viene corrisposta alcuna somma, o vengono versate somme irrisorie,
è evidente che l'obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti
e, quindi, commette violazione degli obblighi di assistenza familiare" (Cass. Sez. VI, 27/6/1989-
20/9/1989, n. 12670; conf. Cass. Sez. VI, 21/11/1991-20/1/1992, n. 479).
La fattispecie di cui all'art. 570 bis c.p. richiede un inadempimento volontario, serio e
sufficientemente protratto per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei
mezzi economici che l'obbligato è tenuto a fornire. Ne consegue che il reato non può ritenersi
automaticamente integrato dall'inadempimento della corrispondente normativa civilistica e,
ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, occorre valutare, in concreto, la gravità
della condotta, ossia l'attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma penale tende ad
evitare (Cass. Penale, Sez. VI, n. 15898 del 9 aprile 2014).
Orbene, nel caso di specie, si rileva che la denunciante si doleva di un inadempimento totale da parte
del M., che si protraeva senza soluzione di continuità ed incessantemente dal 2020, anno in cui
veniva pronunciata la sentenza di condanna n. …/20 che faceva cessare la permanenza della
pregressa condotta perdurante, così come contestata al predetto nell'ambito del procedimento n.
…del 2019.
Va premesso poi, quanto alle propalazioni della D., che secondo consolidata giurisprudenza, di
legittimità le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte, anche da sole, come fonte di
prova ove siano sottoposte a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non
richiedendo necessariamente riscontri esterni, ove non sussistano situazioni che inducano a dubitare
della loro attendibilità.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, affermato che "le regole dettate dall'art. 192, co.
3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato,
previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e
rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone" (cfr. Cass.
Sezioni Unite, 19/7/2012-24/10/2012, n. 41461).
La deposizione di D.M., per la coerenza dei suoi contenuti, evidenziata dall'assenza di elementi di
discrasia, appare intrinsecamente attendibile e non inficiata da intenti calunniatori.
Il suo narrato - lineare e genuino - non è apparso condizionato da motivi di astioso risentimento nei
confronti dell'imputato; l'attendibilità soggettiva della persona offesa è confermata dalla circostanza
che la stessa non si è nemmeno costituita parte civile.
Le dichiarazioni della stessa, dunque, in uno con le risultanze documentali ed in assenza di elementi
di segno contrario, consentono di ritenere raggiunta la prova che l'imputato abbia fatto mancare alla
figlia minore il necessario sostegno economico indispensabile per far fronte alle primarie esigenze
di vita, in violazione degli obblighi di assistenza familiare, non essendo emerso alcun elemento da
cui trarre la sussistenza dell'eventuale stato di indigenza economica del M. tale da impedirgli di
adempiere agli obblighi predetti.
Alcun dubbio può aversi poi sulla sussistenza dello stato di bisogno relativamente alla figlia di età
minore, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che, "in tema di violazione degli obblighi di
assistenza familiare, l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando
vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento di
altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto
passivo del quale, viceversa, costituisce la prova" (cfr. Cass. Sez. VI, 21/9/2001, n. 37419; conf. Cass.
Sez. VI, 23/4/1998, n. 10216; Cass. Sez. VI, 29/4/2002, n. 27245).
Il compendio probatorio univoco, coerente e solido delineatosi a carico dell'odierno imputato
impone dunque una pronuncia di condanna nei suoi confronti.
Quanto al trattamento sanzionatorio, ritiene questo Giudice che sussistono, nel caso di specie, i
presupposti per riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, alla luce del dettato
normativo di cui all'art. 62 bis c.p. così come interpretato da una solida giurisprudenza di legittimità
sul punto, volta a guidare la discrezionalità del giudicante in ordine alla previsione di una siffatta
attenuazione della risposta punitiva. In particolare, sulla base di una valutazione complessiva del
fatto oggetto del presente giudizio oltre che per adeguare la pena alla gravità del fatto in
contestazione l'imputato appare dunque meritevole di una simile mitigazione del trattamento
sanzionatorio.
Valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. si reputa congruo irrogare all'imputato, in ordine al delitto
di cui all'art. 570 c.p., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la pena finale di
mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
Segue per legge il pagamento delle spese processuali.
Non sussistono, nel caso di specie, i presupposti e le condizioni per il riconoscimento all'imputato
del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p., non potendosi
prevedere che lo stesso si astenga in futuro dal reiterare le medesime condotte.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara l'imputato colpevole del reato allo stesso ascritto, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa,
oltre alle spese processuali.
Conclusione
Così deciso in Nola, il 14 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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