In tema
di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di
motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto
beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento,
l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata
concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 4775 Anno 2025
Presidente: VERGA GIOVANNA
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
M.R. nato a san Vito Lo Capo il ..........
S.V. nata a San Vito Lo Capo il ..............
M.J. nata a Erice il ....
M.G.E: nato ad Erice il ....
avverso la sentenza resa il 23 aprile 2024 dalla CORTE di APPELLO di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Sassone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, ha confermato la
sentenza resa il 14 Febbraio 2022 dal Tribunale di Trapani che ha dichiarato la
responsabilità di R.M. V.S. , G.M. e J.M.
in ordine al reati di occupazione di un alloggio popolare di proprietà dell'ente
pubblico IACP, sito in San Vito Lo Capo, e di violazione di sigilli, imposti con
sequestro amministrativo operato il 28 Febbraio 2017 dalla Polizia.
2.Avverso detta sentenza propongono ricorso gli imputati R.M.,
G.E.M. , V.S. e J.M. , con atto unico
sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo:
2.1 violazione dell'art. 163 cod.pen., a causa dell'omessa motivazione in ordine
alla richiesta difensiva di concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena. Tutti gli imputati avevano invocato detto beneficio in sede di conclusioni
scritte al giudizio di appello, regolarmente depositate via PEC il 14 settembre 2023,
e la Corte non ha motivato sul diniego della richiesta, che non è stata presa in
considerazione.
2.2 Violazione dell'art. 69 comma 2 cod.pen. poiché il giudice di primo grado,
pur avendo concesso le attenuanti generiche, ha dapprima applicato un aumento di
pena per l'aggravante e poi ridotto la pena così determinata di un terzo, violando
le norme che regolano il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. tra le
circostanze di segno opposto.
La Corte di appello ha respinto la doglianza difensiva osservando che,
nonostante l'errata applicazione del principio di bilanciamento, la pena irrogata è
inferiore a quella che sarebbe stata applicata se le circostanze fossero state ritenute
equivalenti, ma non ha considerato che non emerge in alcun modo una volontà di
formulare un giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno contrario e non può
escludersi che il tribunale abbia invece ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti
generiche, operando la riduzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Solo il primo motivo comune ai ricorsi di S. M. e M.G.E. è fondato e impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla valutazione dell'opportunità di concedere ai predetti il beneficio
della sospensione condizionale della pena.
Il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale era stato
invocato dagli appellanti in sede di conclusioni. Detta richiesta, anche se formulata
con le conclusioni scritte e non con i motivi di appello, costituisce una sollecitazione
dei poteri ufficiosi del collegio, che ai sensi dell'art.597 cod.proc.pen. può anche ex
officio riconoscere detto beneficio.
Sussiste, pertanto, a carico della Corte di merito un onere argomentativo sul
punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale confortato da una
•pronunzia del massimo consesso di questa Corte di legittimità, secondo cui "In tema
di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di
motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto
beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento,
l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata
concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.
(Sez. U , n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019 ) Rv. 275376 - 01)
Nel caso in esame la sentenza di appello non argomenta in merito all'eventuale
diniego e dal certificato penale in atti risulta che gli imputati Morana Giuseppe,
Salnneri Vita e Maniaci Jessica sono incensurati e quindi nelle condizioni, in astratto,
di potere usufruire del beneficio invocato.
Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello che valuterà in concreto se ricorrono i
presupposti per il riconoscimento in favore dei suddetti ricorrenti della sospensione
condizionale.
Di contro va rilevato che Morana Raffaele non può usufruire del beneficio in
questione, poiché ha tre precedenti penali; ha già usufruito della sospensione
condizionale della pena, riconosciuta con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del
28/5/2009, divenuta irrevocabile il 22/9/2009; dopo questa pronunzia ha riportato
altre condanne per invasione di edifici in concorso nel 2009 e per falsità ideologica
il 2/12/2011, in ragione delle quali potrebbero ricorrere i presupposti per la revoca
del beneficio concesso.
Ne consegue l'inammissibilità per carenza di interesse del motivo di ricorso da
lui proposto, poiché non potrebbe comunque usufruire del beneficio invocato.
1.2 La seconda censura è inammissibile perchè non sostenuta da adeguato
interesse.
L'errore in cui il Tribunale è incorso in sede di trattamento sanzionatorio,
omettendo di operare il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen., tra
l'aggravante di cui all'art.61 n. 2 cod.pen. e le attenuanti generiche, è risultato
molto vantaggioso per gli imputati: calcolando l'aumento per l'aggravante nella
misura di un mese di reclusione ed euro 50,00 di multa ( v. pag. 4 della sentenza
di primo grado) e la riduzione per le attenuanti generiche nella misura di un terzo
della pena complessiva determinata per entrambi i reati unificati per continuazione,
il Tribunale ha di fatto applicato una riduzione ex art. 62 bis cod.pen. superiore ad
un terzo della pena base, che era stata fissata in 11 mesi di reclusione ed euro 250
di multa.
La corretta applicazione del giudizio di bilanciamento, che dovrebbe operare
solo in relazione al reato più grave, anche a volere riconoscere le attenuanti
generiche come prevalenti sull'aggravante, comporterebbe la determinazione della
pena complessiva in misura comunque superiore a quanto disposto dal Tribunale.
3Corte di Cassazione - copia non ufficiale
La Corte ha risposto in modo corretto alla censura sollevata dalla difesa e il
ricorrente neppure si confronta con questa motivazione, così incorrendo anche nel
vizio di genericità.
2.Per le ragioni sin qui esposte va dichiarata l'inammissibilità del ricorso di
Raffaele Morana con la conseguente condanna del predetto al pagamento delle
spese processuali e della somma che si ritiene congruo fissare in euro tremila in
favore della Cassa delle ammende, in relazione al grado di colpa nella proposizione
dell'impugnazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Salmeri Vita, Maniaci Jessica e
Morana Giuseppe Emanuele limitatamente alla sospensione condizionale della pena
con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di
Palermo.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di detti imputati. Dichiara inammissibile
il ricorso di Morana Raffaele che condanna al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso, il 12 dicembre 2024.
09-02-2025 19:07
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