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Sentenza

In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto.
In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 02-02-2021, n. 4019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela - Presidente

Dott. BIANCHI Michele - Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna - rel. Consigliere

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere

Dott. TALERICO Palma - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 18/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE;

udita la relazione svolta dal Consigliere SARACENO ROSA ANNA;

Lette le richieste del Procuratore generale, Dott. COCOMELLO Assunta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) -detenuto in espiazione della pena inflitta dalla sentenza della Corte di appello di Bologna del 3.7.2018, definitiva il 5.2.2019, per i reati di rapina aggravata e lesioni - avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede, in data 13 marzo 2018, con il quale gli era stato negato il beneficio della liberazione anticipata per i semestri 11.8.2016/11.2.2017 e 4.1.2018/4.7.2018, beneficio viceversa accordatogli per il semestre 4.7.2018/4.1.2019.

In relazione al titolo in esecuzione Tabet aveva espiato pena presofferta dall'11.8.2016 al 15.6.2017, data in cui era evaso dagli arresti domiciliari domiciliari a cui era stato ammesso il 27.2.2017, e si era poi costituito il 9.11.2017.

Il Tribunale osservava che, per l'unitarieta' del percorso rieducativo, pur semestralizzabile, il comportamento tenuto dal detenuto in ambiente extramurario dovesse necessariamente entrare a far parte della valutazione del semestre immediatamente antecedente a quello in cui si era verificato l'episodio stigmatizzato (la contestata evasione), mentre erano ostativi alla positiva valutazione del secondo semestre i fatti di rilievo disciplinare per i quali l'istante era stato sanzionato.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, per mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per inosservanza di norme penali in relazione all'articolo 54 Ord. Pen. e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, articolo 103, comma 2 e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza condiviso l'erronea impostazione generale del provvedimento reclamato e non avere tenuto conto dei principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimita' ed in particolare del comportamento effettivamente tenuto dal ricorrente nei periodi in valutazione, indicativo, quanto meno per il primo semestre, della fattiva partecipazione all'opera rieducativa.

Piu' in particolare, premesso che il Magistrato di sorveglianza aveva omesso di valutare per intero i periodi per i quali era stato richiesto il beneficio della liberazione anticipata, ossia i semestri 11.8.2016-11.2.2017, 11.11.2017, 11.5.2018 e 11.5.2018-11.11.2018, individuando un semestre intermedio per il quale non v'era stata richiesta del beneficio, il ricorrente assume che il comportamento trasgressivo, costituito dalla evasione consumata nel semestre intermedio non ancora oggetto di valutazione, non avrebbe potuto, proprio per tale ragione, estendere "comunque e a prescindere i suoi effetti negativi" sul semestre antecedente, in cui il ricorrente aveva serbato un comportamento corretto ed esente da rilievi disciplinari.

Quanto al secondo semestre (4.1.2018-4.7.2018), il ricorrente si duole della mancata acquisizione dei rapporti disciplinari relativi alle infrazioni commesse, omissione, in tesi, lesiva del suo diritto di difesa per non essere stato posto in condizione di "conoscere in maniera articolata le condotte addebitate"; del difetto di un'indagine approfondita esplicativa delle ragioni del giudizio negativo espresso, non potendo ritenersi sufficiente il richiamo ad un episodio senza inserirlo nel contesto globale; della valorizzazione di un secondo addebito disciplinare non ricadente nel semestre oggetto di valutazione perche' relativo a infrazione commessa il (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' inammissibile perche' affidato a motivi generici e comunque manifestamente infondati.

2. La norma di cui all'articolo 54 Ord. Pen., postula, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, che e' concreto riconoscimento di tale partecipazione, e' finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'articolo 103, comma 2, del regolamento di esecuzione introdotto con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto delle opportunita' offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunita' esterna". E', dunque, richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalita' di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative.

Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell'accogliere le proposte di attivita' trattamentali, e tanto vale anche per l'imputato, al quale sono offerti "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali" (Decreto del Presidente della Repubblica n. 2309 del 2000, articolo 1, comma 1); sotto il secondo profilo rileva l'osservanza delle regole interne e il mantenimento di una condotta corretta.

2.1. Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare in modo specifico le considerazioni in termini di opportunita' dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, gia' avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti.

2.2. Pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non e' assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di liberta', possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari, e la ricaduta nel reato e' indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di liberta'; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci G., Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186, relativa all'ipotesi di reato di evasione commesso in successivo stato di arresti domiciliari e molte altre ancora).

2.3. Va, inoltre, ribadito che il condannato in espiazione pena o l'imputato in detenzione cautelare non possono scegliere a piacimento il semestre da sottoporre al vaglio del giudice per conseguire la liberazione anticipata, spettando al secondo l'individuazione dei semestri secondo l'ordinaria progressione esecutiva (Sez. 1, n. 37352 del 06/05/2014, Ricco, Rv. 260806).

3. A tali principi i giudici di merito si sono strettamente attenuti e la decisione avversata resiste alle censure del ricorrente che denunzia vizi all'evidenza insussistenti.

3.1. Il Tribunale ha espresso adesione all'individuazione dei semestri da valutare operata nel provvedimento reclamato, osservando che l'espiazione di pena presofferta si era protratta sino al 15.6.2017, data dell'evasione, ed era nuovamente iniziata a decorrere dal 9.11.2017, data in cui l'istante si era costituito; che pertanto correttamente era stato individuato un periodo intermedio, composto dalla pena presofferta in detenzione domiciliare dall'11.2.2017 al 15.6.2017 (pari a mesi 4 e giorni 5 di reclusione) e da quella presofferta dal 9.11.2017 al 4.1.2028 (pari a mesi 1 e giorni 25 di reclusione), rispetto al quale l'istante non aveva avanzato richiesta, pur avendo diritto di farlo, salve le valutazioni di merito, tenuto conto che proprio in quel semestre era stata commessa l'evasione.

3.2 L'osservazione, in cui sostanzialmente si risolve il primo motivo di ricorso, e cioe' che l'omessa valutazione della condotta penalmente illecita nel semestre di riferimento, non ancora oggetto di esame, ne avrebbe dovuto precludere l'apprezzamento ai fini della negativa valenza retroattiva sul semestre antecedente, e' destituita di giuridico pregio, nulla impedendo che un comportamento negativo possa comportare il diniego del beneficio non solo per il semestre in cui e' stato tenuto, ma anche per i periodi ad esso antecedenti.

3.3. Non sussiste, poi, nessuna carenza di motivazione, avendo l'ordinanza impugnata concretamente apprezzato sia la gravita' della condotta di evasione per la quale era stata avanzata richiesta di applicazione di pena concordata nella misura di mesi otto di reclusione - sia la protrazione dello stato di latitanza per circa cinque mesi, osservando che la ricaduta nel reato si profilava come elemento rivelatore del fatto che anche nel tempo precedente mancasse del tutto la volonta' di partecipare all'opera di rieducazione; ha parimenti, con corretto procedimento inferenziale, desunto dagli illeciti disciplinari (inosservanza di ordini e intimidazione e sopraffazione dei compagni) dei quali il detenuto non era soltanto accusato, ma per i quali era gia' stato sanzionato all'esito di regolari procedimenti disciplinari, la carente osservanza delle regole di vita intramuraria e, dunque, la mancata partecipazione all'opera di rieducazione.

3.4. Di contro il detenuto, nel proprio reclamo di cui il presente ricorso e' mera translitterazione, aveva ammesso la propria condotta di evasione, limitandosi a sottolineare la sua successiva spontanea costituzione, mentre, quanto alle sanzioni disciplinari, si era lamentato della mancata acquisizione del carteggio relativo ai procedimenti disciplinari, senza pero' negare la verificazione degli episodi specifici, ne' apportare elementi di conoscenza per consentirne un apprezzamento favorevole.

4. Esito conseguente alle considerazioni appena svolte e', pertanto, la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.

Segue, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, congruamente determinabile in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.


Avv. Antonino Sugamele

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