Il GPS sulla vettura non richiede l’autorizzazione giudiziaria.
Cass. pen., sez. II, ud. 2 luglio 2025 (dep. 25 luglio 2025), n. 27513
Per la Cassazione il pedinamento satellitare è libera attività di polizia giudiziaria
La Suprema Corte ricorda che la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico che non comporta un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia la disciplina di cui all'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i principi affermati dalla sentenza della Corte giust. U.E. del 5.4.2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di data retention con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (in questo senso si sono pronunciate di recente Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024; conf. anche Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023; Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013).
La giurisprudenza chiarisce anche che il pedinamento mediante rilevamento satellitare è uno strumento investigativo.
22-08-2025 17:49
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