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Sentenza

Giudizio abbreviato in appello e nuove prove. In via generale rileva la Corte  come nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in sede di appello sia ammissibile ai sensi dell' art. 603, comma 3, c.p.p., senza che peraltro le parti possano invocare a tal fine un vero e proprio diritto alla prova,
Giudizio abbreviato in appello e nuove prove. In via generale rileva la Corte come nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in sede di appello sia ammissibile ai sensi dell' art. 603, comma 3, c.p.p., senza che peraltro le parti possano invocare a tal fine un vero e proprio diritto alla prova,
L'imputato proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello perché i giudici avevano proceduto all'acquisizione della scheda di riconoscimento vocale che non era presente in atti al momento della richiesta di giudizio abbreviato, procedendo all'esame dell'agente di Pg che aveva proceduto a redigere l'informativa di reato.

La Corte ha rigettato il ricorso rilevando da un lato che l'acquisizione di tutti gli atti presenti nel fascicolo del PM, non inseriti in quello formato in relazione alla posizione dell'imputato a seguito della separazione da quella degli altri imputati è del tutto legittima, sicché la mancanza di tali atti a causa della incompleta esecuzione del provvedimento di separazione dei procedimenti non comporta l'inutilizzabilità di tutti gli atti dell'unico originario procedimento, dall'altro che spetta al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria.
 Cass. pen., sez. III, ud. 13 novembre 2025 (dep. 4 dicembre 2025), n. 39164

Presidente Ramacci – Relatore Liberati
Avv. Antonino Sugamele

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