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Sentenza

Furto di scarpe.
Furto di scarpe.
la procura di Catania ha proposto appello contro la sentenza con cui il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di un soggetto in ordine al reato di furto in abitazione di un paio di scarpe nuove, del valore di 100 euro. 
Le eccezioni sollevate dalla Procura

In particolare il Procuratore generale ha lamentato vizio di inosservanza ed erronea applicazione di legge, ai sensi dell’articolo 606, lettera b), del cpp, in relazione agli articoli 131 bis e 624 bis del cp , sul proscioglimento disposto ai sensi dell’articolo 131 bis del cp, deducendo a tal proposito che mancassero le condizioni previste dalla legge per l’applicazione della citata disposizione normativa con riferimento ai limiti di pena che ne consentono la specifica forma di proscioglimento. A tal proposito i Supremi giudici hanno richiamato l’articolo 131-bis secondo cui “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Conclusioni

Venendo all’articolo 131-bis (prima della riforma Cartabia quando si sono svolti fatti), questo prevedeva che la pena detentiva massima non potesse superare i cinque anni, ma il furto in abitazione arrivava a una pena massima di sei anni evitando così che l’imputato potesse beneficiare della tenuità del fatto.
Avv. Antonino Sugamele

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