Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Furto. Aggravante. Energia elettrica.
Furto. Aggravante. Energia elettrica.
Corte d'Appello di Taranto, Penale, Sentenza del 22-07-2024, n. 319


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr. Ugo BASSI Presidente

Dr.ssa Paola Rosalia INCALZA Consigliere

Dr.ssa Valeria VINCENTI Consigliere estensore

all'udienza del 23/04/2024

sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale dr. An.Lu.;

con l'assistenza del Funzionario Giudiziario sig. Ra.Ca.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO ex art. 23 bis D.L. 137/2020 convertito in L. 176/2020

nel processo penale a carico di:

Li.Fr., nato il (...), residente in Statte (Ta) alla via (...) (domicilio dichiarato)

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Sintesi della sentenza di primo grado e motivi di appello.

Con sentenza emessa il 27.3.2023, il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, ha dichiarato Li.Fr. colpevole "del delitto dì cui agli artt. 624, 625, primo comma n. 7, c.p. perché, attraverso la manomissione del contatore, si allacciava irregolarmente alla rete elettrica, così consumando energia elettrica che così sottraeva alla fatturazione" e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti (art. 625 co. 1 n. 2 e n. 7), applicato l'art. 81 c.p. in relazione ai reati accertati con sentenza n. 3114/2019 emessa dal medesimo Tribunale (irrevocabile il 4.2.2020), lo ha condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Con atto di appello tempestivamente proposto, l'imputato ha impugnato la pronuncia di condanna formulando i seguenti motivi di doglianza.

Con il primo motivo di appello, ha chiesto pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, relativa alla connotazione di destinazione al pubblico servizio del bene sottratto, erroneamente ritenuta contestata in fatto, trattandosi di circostanze c.d. valutative e non emergendo, dal testo dell'imputazione, la "valutazione" operata in tal senso dal p.m. e dovendo la contestazione dell'imputazione, formulata mediante il mero richiamo all'art. 625 co. 1 n. 7, intendersi come "fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede".

Con il secondo ha chiesto assolversi l'imputato, per mancanza dell'elemento soggettivo del reato. Premesso che dal verbale di verifica Enel era emerso che il prelievo irregolare decorresse dal mese di giugno 2019 e che il contratto di fornitura di energia elettrica, cessato per morosità, era intestato a persona diversa dall'imputato che si trovava in regime di arresti domiciliari in quell'abitazione, solo a fax data da 17.12.2019, ha sostenuto non potersi ritenere il LIPPOLIS consapevole del contestato prelievo irregolare.

Con il terzo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente gravoso, considerati l'esiguità del danno e il limitato periodo di tempo in cui si è protratta la condotta.

2. Le valutazioni della Corte di appello

L'appello è infondato.

2.1. La doglianza attinta dal primo motivo, inerente alla procedibilità ed alla connessa questione della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., consistente nella destinazione a pubblico servizio del bene oggetto di furto, non è condivisibile.

Va, infatti, rilevato, come pure sostenuto dal giudice di primo grado, che la condotta di furto di energia elettrica, nel caso in esame, deve intendersi - in fatto - aggravata anche ai sensi dell'art. 625, n. 7, c.p., sub specie di sottrazione di cosa destinata al pubblico servizio. Ciò, per le ragioni che infra si vanno a precisare.

Considerando il tenore del gravame, occorre prendere le mosse dal recente pronunciamento della S.C. che (su sollecitazione delle SSUU che, con ordinanza del 3 gennaio 2024, avevano restituito il ricorso rimesso dalla quinta sezione il 7.12.2023 per un presunto contrasto, ai sensi dell'art. 172 disp. att. c.p.p., sollecitando le sezioni semplici ad una rinnovata analisi della questione alla luce della sentenza delle SSUU, ric. Sorge, n. 24906 del 18/04/2019), operando una compiuta analisi della questione, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica". Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il capo di imputazione fosse stato ab origine formulato con riferimento ad una serie di elementi descrittivi e qualificativi che hanno reso pienamente esercitabili i diritti di difesa anche in relazione alla circostanza aggravatrice dell'essere stato, il bene sottratto, destinato a pubblico servizio - sez. V, 14/03/2024, (ud. 14/03/2024, dep. 10/04/2024), n. 14891).

Il principio espresso dalla Corte nella decisione richiamata, e dalle coeve sentenze emesse alla medesima udienza dalla stessa quinta sezione, è stato di recente ribadito da plurime pronunce del Supremo Consesso ( v. tra le tante, Cassazione penale sez. V, 28/05/2024, (ud. 28/05/2024, dep. 14/06/2024), n.23918; Cassazione penale sez. V, 02/05/2024, (ud. 02/05/2024, dep. 03/07/2024), n.26145: nel caso di specie la S.C., pronunciandosi sul ricorso del P.G., ha ritenuto che 1' inequivoco tenore dell'imputazione, con il riferimento all'ente di distribuzione ed alla rete elettrica, consentisse di ritenere già regolarmente contestata l'aggravante, senza necessità di ulteriori precisazioni integrative).

Come emerge dalla lettura dei recenti orientamenti espressi dalla Corte di legittimità, le cui argomentazioni questo Collegio condivide giacché fondati su principi di diritto consolidati, si rileva che la tematica oggetto del presente scrutinio debba essere affrontata tenendo presente che "la ritualità e completezza della formulazione dell'imputazione, che rappresenta il fulcro dell'editto accusatorio con il quale deve misurarsi l'esercizio del diritto di difesa, rinvenga il proprio parametro di riferimento, anche alla luce dei valori costituzionali (artt. 24 e 117 Cost.) e sovranazionali (art. 6 par. 3 lett. a) della CEDU), nei contenuti sostanziali dei suoi enunciati, che prevalgono sulle indicazioni "letterali" e "numeriche" degli articoli di legge che espressamente la disciplinino. L'elaborazione interpretativa così formatasi ha alimentato la questione della "contestazione in fatto", con cui si intende - anche a riguardo delle circostanze aggravanti - una elezione dell'imputazione che non sia espressa nella proposizione rigorosamente letterale della fattispecie circostanziale o nell'individuazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. U n.24906 del 18/04/2019, Sorge; cfr. anche Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 269615; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027)".

Lo snodo fondamentale della pronuncia delle SSUTJ sopra richiamata, che nello specifico ha riguardato la problematica della contestazione "in fatto" delle circostanze aggravanti, è sostanzialmente rappresentato dalla distinzione del caso in cui l'elemento circostanziale sia nell'imputazione per così dire "autoevidente" - non richieda cioè particolari enunciazioni e precisazioni (come, a titolo puramente esemplificativo, quello del delitto commesso in danno di un minore, o commesso con l'uso di un'arma) - da quello in cui, invece, la conformazione dell'aggravante di fattispecie non sia immediatamente percepibile dalle più comuni e diffuse conoscenze ed esiga una informazione più specifica e dettagliata, assuma insomma carattere "valutativo". A tale seconda categoria, secondo la Corte di Legittimità, è, pressoché ormai pacificamente suscettibile di appartenere la circostanza aggravante della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio, che "rende indispensabile, pertanto, un apprezzamento in termini giuridici e/o fattuali del caso concreto condotto all'attenzione del giudice (perché, ad esempio, nulla vieta che anche un privato possa procurarsi autonomamente fonti energetiche); in assenza della indicazione esplicita della norma della legge penale o della diretta riproduzione del testo di essa, inequivocabilmente espressive della avvenuta contestazione, è necessario che l'articolazione dell'incolpazione possieda "connotati evocativi" ragionevolmente chiari e idonei a dar conto della volontà dell'organo dell'accusa di attribuire l'elemento aggravatore in aggiunta qualificatrice rispetto alla condotta di base. D'altro canto, nemmeno si pretende di dettare un criterio inflessibile ed omnicomprensivo sulle modalità di redazione di una contestazione chiara e precisa del fatto aggravatore (così in parte motiva sez. 5, n. 14890 del 14 marzo 2024, Bevacqua), nel senso che l'analisi deve investire il caso concreto e valutare se l'elaborazione dell'imputazione e la descrizione degli indicatori di aggravamento del comportamento siano stati efficacemente rispettosi dell'inviolabile diritto di difesa del singolo; nel caso che ne occupa, in particolare, può ritenersi esauriente anche un modello di contestazione non formale, che sia congegnato in modo tale da rendere inequivoco il rimprovero all'imputato di aver sottratto un bene posto a soddisfacimento di un bisogno della collettività e a suo diretto vantaggio (sez.5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, non mass.; sez. 5, n. 19209 del 11 aprile 2024, Lombardo, non mass)" ( Cassazione penale sez. V, 28/05/2024, (ud. 28/05/2024, dep. 14/06/2024), n.23918, conf. Cassazione penale sez. V, 02/05/2024, (ud. 02/05/2024, dep. 03/07/2024), n. 26145.

Ritenuta, dunque, la natura "valutativa", secondo i principi sanciti dalle sentenze sopra richiamate della circostanza aggravante in esame, ciò che rileva è, quindi, se il capo di imputazione sia stato formulato con riferimento ad una serie di elementi descrittivi e qualificativi che hanno reso pienamente esercitabili i diritti di difesa dell'imputato, anche in relazione alla circostanza aggravante dell'essere stato, il bene sottratto, destinato a pubblico servizio.

Peculiare rilievo assume, quindi, nella struttura della più volte evocata sentenza delle Sezioni Unite "Sorge", "la collocazione del tema della contestazione della circostanza aggravante nel perimetro della necessità di una informazione dettagliata, diretta all'imputato, circa la natura del fatto che va ad aggravare le conseguenze sanzionatone. Necessità che deriva non solo dalla inequivoca formulazione delle plurime norme codicistiche che descrivono la modalità con le quali deve essere effettuata la contestazione del fatto e delle sue aggravanti, ma anche e soprattutto dal livello di tutela preteso a riguardo all'art. 6, par. 3, lett. a), della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali laddove individua, tra i canoni dell'equo processo, quello che l'imputato sia reso edotto della prospettazione accusatoria formulata a suo carico, ciò che è prodromico all'esercizio, da parte dello stesso, del fondamentale diritto di difesa.

D'altra parte, la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha posto in rilievo tali esigenze difensive dell'imputato, rispetto a modifiche in peius "a sopresa", ossia non precedute da una adeguata contestazione, nella fondamentale sentenza c.d. Drassich I c. Italia, la quale, in una fattispecie nella quale l'imputato era stato condannato per un reato (la corruzione in atti giudiziari) che non era indicato nel provvedimento di rinvio a giudizio e che non gli era stato comunicato in nessuna fase del procedimento e la riqualificazione aveva avuto luogo solo al momento della deliberazione della Corte di cassazione e non era stata evocata da alcuna delle controparti o dei giudici in una fase anteriore del procedimento, ha ritenuto integrata una violazione dell'art. 6, Par. 3, della Convenzione EDU (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'Il dicembre 2007, Drassich c. Italia, Par. Par. 34 ss.).

Lo scopo di rendere in concreto l'imputato edotto della prospettazione accusatoria in tutte le sue componenti, id est anche in quelle che investono gli elementi accessori del fatto, come quelli circostanziali, è raggiunto quando egli possa in forza della lettura del capo di imputazione esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa. " Cassazione penale sez. V, 28/05/2024, (ud. 28/05/2024, dep. 14/06/2024), n.23918.

In altre e più chiare parole, tale scopo è raggiunto tutte le volte che la contestazione della circostanza aggravante consenta di rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dalla prospettazione accusatoria per come aggravata, ossia, nel caso in esame, per aver sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.

Nel caso di specie, facendo applicazione dei principi suesposti, cui questa Corte intende oggi aderire alla luce di una rinnovata analisi, tale scopo si è realizzato compiutamente poiché, come emerge dalla lettura del capo di imputazione, nello stesso il Pubblico Ministero ha fatto riferimento alla condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di elettrica, rete che, per l'appunto, fornisce un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica".

Questa conclusione non vulnera, quindi, in alcuna maniera il diritto di difesa, stante anche il contenuto dell'istruttoria espletata, vertente pure sulla modalità di realizzazione dell'allaccio abusivo alla rete ENEL inequivocabilmente destinata a fornire un servizio pubblico.

Deve, quindi, ritenersi che, nel caso in esame, l'aggravante sia stata correttamente contestata (con il richiamo normativo all'art. 625 n. 7 c.p. ed il chiaro riferimento alla rete di energia elettrica di Enel su cui era stata posta in essere la condotta sottrattiva dell'imputato) e ritenuta dal giudice di primo grado.

Tenuto conto dei rilievi svolti dall'appellante, che ha ritenuto, invece contestata e configurabile la diversa aggravante del "fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede", il maggior disvalore della condotta è collegato alla destinazione finale del bene sul quale la stessa è caduta, trattandosi, cioè, di energia elettrica, da considerarsi bene indispensabile, la cui erogazione rientra nel concetto di pubblico servizio (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002; n. 1850 del 7/1/2016).

L'aggravante in esame, peraltro, è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, proprio in ragione della ratio sopra evocata, rilevando, per l'appunto, non l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta, in quanto le cose destinate al pubblico servizio non si identificano perché la loro funzione è pubblica, ma perché sono destinate alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, dep. 2014, n. m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n. m., relativa a un caso di manomissione del contatore).

Di qui l'infondatezza del motivo di doglianza che, pur in presenza di un'adeguata contestazione della circostanza aggravante in esame, idonea a rendere il reato perseguibile di ufficio, ha invece erroneamente sostenuto che nel caso di specie la stessa mancasse.

La suddetta precisazione, esclude, quindi che, nella specie possa procedersi all'applicazione dell'art. 624, comma 3, ultima parte, c.p., come riformulato dal D.L.vo 150/2022 e, conseguentemente, in mancanza di querela da parte dell'ente erogatore di energia elettrica, con una declaratoria di improcedibilità.

2.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.

L'istruttoria - sulla scorta del contenuto delle dichiarazioni di Ro.Fa., dipendente Ed., la cui genuinità non è posta in discussione e della documentazione acquisita (verbale di verifica n. (...) del 8.7.2020) - ha evidenziato che al momento del controllo:

- l'intestatario dell'ultimo contratto di fornitura di energia elettrica era un tale Li.Vi.;

- la menzionata fornitura era cessata in data 26.6.2019, per morosità;

- l'abitazione dell'imputato risultava essere servita per il tramite di un allaccio abusivo che, collegando il misuratore con la cassetta Enel esterna all'abitazione, aveva consentito il prelievo di energia elettrica pur in mancanza della necessaria autorizzazione commerciale e senza alcuna idonea misurazione, mediante utilizzazione di by-pass costituito da un cavo bipolare da 1,5 mmq;

- l'immobile in questione era adibito a casa di abitazione di Li.Fr., all'epoca dei fatti sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altro procedimento.

A fronte di tale dato oggettivo, tenuto conto che, nonostante la graniticità degli elementi a sostegno dell'accusa, l'imputato (senza che ciò possa dar luogo a un'inammissibile inversione dell'onere della prova) aveva ritenuto di fornire una giustificazione relativa alla fruizione del servizio elettrico, anche solo per fornire una versione diversa da quella accusatoria e per permetterne il vaglio all'A.G., sono prive di pregio le argomentazioni difensive, visto che:

- "è del tutto irrilevante stabilire chi materialmente iniziò la condotta criminosa (invasione): quello, infatti, che rileva, trattandosi di un reato permanente, è che i ricorrenti furono trovati all'interno dell'immobile al quale avevano accesso e nel quale si intrattenevano con la volontà chiara e inequivoca di continuare ad occuparlo o comunque trarne altrimenti profitto, con ciò, quindi, concorrendo - quantomeno a carattere morale - a perpetuare la condotta criminosa" solo ipoteticamente e assertivamente da altri posta in essere (Cass., Sez. II, 29 gennaio 2019, n. 4393);

- "Risponde del reato di furto di energia elettrica... colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi" (Cass., Sez. V, 23 giugno 2021, n. 24592), atteso che la fattispecie di furto di energia in capo all'utilizzatore del servizio non è esclusa se l'artificio utile a porla in essere sia stato realizzato da un soggetto diverso da quello che di fatto si appropria della res: in casi di tal fatta, il delitto, peraltro aggravato anche dal mezzo fraudolento, oltre che dal fatto di avere ad oggetto ima cosa destinata al pubblico servizio, è posto in essere da colui che si appropria indebitamente dell'energia elettrica.

Orbene, nella specie, la consapevolezza dell'imputato non può essere posta in discussione vista (oltre alla sua pacifica abitazione nel predetto immobile) la possibilità di fruire di energia elettrica senza l'avvenuta sottoscrizione del necessario contratto di fornitura ovvero la volturazione di quello precedentemente cessato.

2.3. Anche l'ultimo motivo di appello deve essere rigettato.

La determinazione della pena da parte del primo giudice, pari a mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, ridotta a mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti - applicata in aumento ex art. 81 c.p. rispetto ai fatti accertati con sentenza n. 3114/19 emessa dal Tribunale di Taranto - è stata effettuata correttamente in base al disposto dell'art. 133 c.p., poiché trattasi di aumento contenuto, avuto riguardo alle modalità della condotta, elemento del quale il primo giudice ha già tenuto conto nella dosimetria della pena.

Né può ritenersi che il danno cagionato sia esiguo, come immotivatamente sostenuto dall'appellante, tenuto conto che l'illecita fruizione dell'energia elettrica si è protratta per un periodo di sette mesi, senza la sottoscrizione del relativo contratto ovvero la volturazione di quello precedente, sottraendosi totalmente alla relativa fatturazione e, pertanto, senza il versamento delle somme corrispondenti ai consumi effettuati, sicché deve ritenersi che l'imputato aveva ottenuto un profitto certamente non irrisorio, ove si ponga mente anche al vantaggio tratto dall'aver bypassato le procedure per la riattivazione del servizio.

Ritiene, pertanto, la Corte che l'aumento di pena applicato dal primo giudice risulti perfettamente congruo rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'autore (gravato da numerosi precedenti, in gran parte specifici) precludendo l'accoglimento della richiesta di sua rideterminazione migliorativa.

Pertanto, rigettato nei termini innanzi indicati l'appello proposto, non può che concludersi nel senso dell'integrale conferma della sentenza impugnata, con la condanna di Li.Fr. al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.

Il carico di lavoro gravante sull'ufficio ha giustificato l'indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

La Corte,

visti gli articoli 605 e 592 c.p.p.,

conferma la sentenza emessa in data 27.3.2023 dal Tribunale di Taranto, appellata da Li.Fr. che condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dello Stato.

Giorni 90 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Taranto il 23 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2024.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza