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Sentenza

Falso materiale per l’automobilista che copre la targa con nastro adesivo
Falso materiale per l’automobilista che copre la targa con nastro adesivo
Sentenza Cassazione penale nr. 5255/25
 il ricorrente ha proposto appello in Cassazione contro la sentenza di condanna nel merito. Il soggetto, anche in sede di legittimità, ha insistito nel sostenere l’innocuità del falso, alla luce del fatto che l’apposizione dell’adesivo sul tratto orizzontale della lettera H della targa aveva trasformato quest’ultima in una doppia I I. Il falso così realizzato era pertanto macroscopicamente percepibile da chiunque, posto che le lettere finali delle targhe auto alfanumeriche sono due e non tre e che in ogni caso, la lettera I non viene utilizzata in Italia nella realizzazione delle targhe. In funzione di quanto riportato dal ricorrente, la condotta era da ricondurre all’articolo 102, comma 7 del cds che sanziona chi circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile.
Il verdetto della Cassazione

Tuttavia i Supremi giudici hanno bocciato la tesi contenuta nell’appello e hanno riconosciuto il reato di falsità materiale commesso dal privato in certificato o autorizzazioni amministrative. Infatti l’ipotesi meno grave di responsabilità amministrativa (e non penale) andava esclusa nel caso concreto in cui l’indagato aveva affermato di aver modificato la targa così da non essere identificabile dai rilevatori automatici di velocità. Conclude la Suprema Corte rilevando come ben diversa sarebbe stata l’ipotesi di falso innocuo eccepita dal ricorrente che ricorre unicamente quando l’infedele attestazione o alterazione siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale.
Avv. Antonino Sugamele

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