DIRITTO PENALE - Violazione degli obblighi di assistenza e stato di indigenza
(Cp, articolo 570)
Nel caso in cui la condotta violatrice dell’art. 570 cod. pen. si esplichi nell’omissione da parte del genitore non affidatario dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro, il reato sussiste anche se l’altro genitore provvede in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole; infatti, l’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all’assolvimento del suo primario dovere, non integra un’ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un’esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale.
L’imputato aveva dedotto una crisi aziendale legata alla pandemia da Covid 19 e aveva riferito di percepire uno stipendio da lavoro dipendente di ottocento euro, circostanza che, tuttavia, non aveva provato, laddove invece, era emerso dalla testimonianza della sorella che egli viveva presso la famiglia d’origine non sopportando alcuna spesa.
Corte d’Appello Napoli, sezione VI, sentenza 28 maggio 2025 n. 11750 - Presidente est. Terzi
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE PENALE
La Corte di Appello di Napoli, sesta sezione penale, composta dai magistrati:
dott.ssa Antonella Terzi - presidente est.
dott.ssa Daria Vecchione - consigliere
dott. Nicola Erminio Paone - consigliere
con l'assistenza del cancelliere Rosa Raiola;
sentita la relazione del Presidente, dott.ssa Terzi;
sentito il P.G. nella persona del dottor Vincenzo D'Onofrio;
all'udienza del 21.5.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento penale
a carico di
M.S., nato a M. di S. (N.), il (...)
difeso di fiducia dall'avvocato …
imputato
del reato di cui all'art. 570 co. 1 e 2 n. 2 c.p., perché, serbando una condotta contraria all'ordine o alla
morale delle famiglie, omettendo di versare somme di denaro sufficienti a contribuire al
mantenimento economico della moglie O.S. e dei due figli minori E. e F., facendo mancare a questi i
mezzi di sussistenza, si sottraeva così agli obblighi di assistenza inerenti alla famiglia.
P.T., il 7.7.2019
appellante
avverso la sentenza n. .../23 emessa in data 24.4.2023 dal Tribunale di Nola in composizione
monocratica con la quale è stato ritenuto colpevole del reato innanzi indicato e condannato alla pena
di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, al pagamento delle spese processuali, al
risarcimento dei danni da liquidarsi in
separata sede in favore della parte civile e alla rifusione delle spese da questa anticipate.
Parte civile O.S., difesa dall'avvocato
Svolgimento del processo
L'imputato, condannato in primo grado con la sentenza innanzi indicata, ha proposto appello per il
tramite del difensore.
All'udienza odierna le parti hanno illustrato le proprie conclusioni ed il collegio, all'esito della
deliberazione in camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, mediante lettura del
dispositivo allegato al verbale di udienza.
Motivi della decisione
La sentenza di primo grado fonda sulle dichiarazioni della parte offesa, sul decreto di omologa della
separazione, sulla documentazione prodotta dalle parti, sull'esame dell'imputato e sulle
dichiarazioni del teste della difesa M.R..
La parte offesa O.S. riferiva di aver allontanato il coniuge dalla casa coniugale nel marzo 2020,
avendo scoperto una sua relazione con un'altra donna.
Il M. non aveva per lungo tempo dato notizie di sé, disinteressandosi dei figli minori E. e F. e
rimanendo sordo alle successive richieste della moglie che voleva ricomporre il matrimonio,
rappresentandogli che soprattutto la bambina chiedeva continuamente del padre.
Si era limitato a telefonare per Pasqua e il 12 luglio 2020 aveva partecipato al battesimo del bambino.
Aveva regalato un telefono cellulare alla piccola E., ma non l'aveva mai chiamata, né aveva
contribuito alle necessità economiche della famiglia.
L'unico contributo economico era stato un bonifico di cento euro inviato nel mese di luglio.
Da settembre 2020 a gennaio 2021 era letteralmente sparito.
Da gennaio 2021 aveva cominciato a inviarle, tramite la sorella, bonifici mensili di trecento euro.
Dopo l'avvio delle pratiche per la separazione e il provvedimento del Presidente del Tribunale che
aveva disposto un assegno di mantenimento di complessivi Euro 650,00 aveva continuato a ricevere
dal marito la somma di trecento euro mensili.
Tuttavia l'imputato aveva cominciato a vedere i figli con regolarità.
L'uomo non si era mai fatto carico delle spese mediche dei figli, né del costo di una baby-sitter o
delle rette di scuole private in modo da permettere a lei di lavorare.
La suocera era stata disponibile a tenerle i bambini solo tra settembre e novembre 2020.
E., che già aveva problemi di linguaggio, dopo la separazione dal padre era peggiorata, tanto da
avere bisogno dell'ausilio di una logopedista.
L'imputato dichiarava di aver pagato qualche utenza e le rate del condominio, giustificava il suo
iniziale inadempimento con le difficoltà economiche che aveva attraversato durante la pandemia da
Covid 19, di aver dovuto chiudere la sua attività di fioraio e di lavorare ora alle dipendenze del
padre, con uno stipendio mensile di circa 800,00 euro.
Aveva provveduto, per quanto nelle sue possibilità, alle necessità dei figli, provvedendo a versare,
anche con l'aiuto della sorella, la somma mensile di trecento euro mensili, ma solo dopo l'ordinanza
presidenziale.
La moglie lavorava e nel gennaio 2020 aveva ricevuto 7.000,00 euro dal nonno.
La sorella del M., R., confermava il versamento periodico della somma di trecento euro e aggiungeva
che la loro madre sovente si prestava ad accudire i nipoti, ospitandoli presso di sé per consentire alla
O. di lavorare.
Quando i bambini stavano con il padre lei stessa si faceva carico di acquistare per loro i capi
d'abbigliamento di cui avevano necessità.
Venivano acquisite visure camerali relative alla ditta del M. e i bonifici fatti da M.R., uno dell'importo
di Euro 200, gli altri dell'importo di Euro 300,00 a partire dal febbraio 2021, attestazione di pagamenti
delle rate condominiali e scontrini relativi all'acquisto di vestiario e medicinali. Veniva altresì
acquisita l'ordinanza presidenziale del 6.5.2021 che imponeva il versamento di 150,00 euro per il
mantenimento della moglie e di 500,00 euro per i figli, oltre il 50% del contributo per spese
inaspettate e non routinarie
Il giudice di primo grado ha reputato attendibile la parte offesa e provato il perdurante
inadempimento, sulla cui base ha ritenuto sussistente il reato contestato anche sotto il profilo del
dolo.
In particolare, ha escluso l'impossibilità del M. di versare le somme dovute e ritenuto irrisorie le
contribuzioni alle spese straordinarie, cui era tenuto al 50%.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato per il tramite del difensore.
Con il primo motivo il difensore chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste per le ragioni che
seguono:
- la O. non è attendibile perché è stata più volte costretta nel corso del suo esame, a fronte
dell'esibizione di documenti, a ridimensionare le sue accuse, ammettendo i versamenti parziali del
coniuge e la disponibilità della ex suocera a curare i bambini;
- il M. è stato nell'impossibilità di adempiere a causa della crisi della sua attività di fioraio, che,
durante la pandemia, stante la natura del commercio di cui si occupava, aveva subito una grave
battuta d'arresto, tanto da fargli decidere di chiudere;
- attualmente non è in grado di corrispondere tutte le somme dovute, ma si fa carico per quello che
può dei bisogni dei figli, ai quali non mancano i mezzi di sussistenza, anche perché vengono aiutati
dalla famiglia della madre.
Con il secondo motivo chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche poiché il suo
comportamento denota comunque interesse per le necessità dei bambini, la riduzione della pena e
il beneficio della sospensione condizionale.
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata contiene un'esposizione esaustiva e puntuale degli elementi acquisiti ed una
ricostruzione dell'accaduto logica e aderente a detti elementi. Le valutazioni operate dal giudice di
primo grado, proprio perché aderenti agli elementi di prova acquisiti ed accurate
nell'individuazione del significato probatorio di questi elementi, sono pienamente condivisibili e per
gran parte offrono già risposta alle critiche mosse con l'atto di impugnazione.
Occorre solo aggiungere quanto segue.
Privo di pregio è il rilievo relativo alla inattendibilità della parte offesa, le cui dichiarazioni, quanto
al totale disinteresse iniziale e al successivo inadempimento parziale trovano puntuale conferma
nelle stesse ammissioni dell'imputato e della teste della difesa e nella documentazione acquisita agli
atti, da cui risulta la corresponsione, a far data dai primi mesi del 2021 di soli trecento euro mensili,
in luogo dei seicentocinquanta dovuti.
La donna, peraltro, ha dichiarato di aver ricevuto bonifici dalla cognata ben prima che le venissero
mostrati i relativi documenti.
Le allegate difficoltà economiche non assumono valore scriminante, non essendo affatto provata
l'assoluta impossibilità ad adempiere e tenuto conto che, almeno nella prima fase
dell'allontanamento dalla casa familiare il disinteresse dell'uomo fu assoluto.
L'imputato ha dedotto una crisi aziendale legata alla pandemia da Covid 19 e ha riferito che
attualmente percepisce uno stipendio da lavoro dipendente di ottocento euro, circostanza che,
tuttavia, non ha provato, laddove invece è emerso dalla testimonianza della sorella che egli vive
presso la famiglia d'origine non sopportando alcuna spesa.
Peraltro, come ripetutamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'impossibilità di far fronte
ai propri obblighi si collega a ben diverse e più gravi condizioni di incapienza economica, protratte
nel tempo e non fronteggiabili se non con la rinuncia a condizioni di sopravvivenza dignitose. Così
Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 53173 del 22.5.2018: "In tema di "violazione degli obblighi di
assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilita di far fronte
agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una
situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti", Cass. Pen., Sez. VI,
sentenza n. 32576 del 15.6.2022: "In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare,
l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis cod.
pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in
una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse
dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di
assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. (In
motivazione la Corte ha precisato che, a tal fine, deve tenersi conto delle peculiarità del caso
concreto, e, in particolare, dell'entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali del
soggetto obbligato, della sua solerzia nel reperire, all'occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della
necessità per lo stesso di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, del contesto socio-
economico di riferimento).
Non risulta, peraltro, che l'appellante abbia richiesto una riduzione dell'assegno stabilito dal giudice
civile provando l'impossibilità ad adempiere.
Il contegno tenuto dal M. che, dopo essere rimasto a lungo inadempiente, si è limitato a versare,
peraltro per il tramite della sorella, somme di gran lunga inferiori a quelle dovute e a contribuire
con elargizioni modeste e sporadiche alle necessità di cura e vestiario dei figli integra il reato
contestato.
Sono stati invero prodotti dalla difesa pochi scontrini attestanti acquisti di capi d'abbigliamento di
modesto valore, effettuati a lunga distanza di tempo l'uno dall'altro e scontrini relativi al semplice
acquisto di medicinali.
Nulla in ordine alle spese per visite mediche e per altre necessità dei bambini e nulla che fosse anche
lontanamente comparabile con l'obbligo di contribuzione nella misura del 50%.
Non rileva la circostanza che l'imputato si facesse carico, anche in questo caso parzialmente, delle
bollette condominiali, giacché il diritto all'alloggio non esaurisce certamente i bisogni dei minori.
Né rileva la circostanza che la famiglia del M. ospitasse i piccoli in qualche occasione, rimanendo
ferma, anche in questi casi, l'esigenza del genitore affidatario di poter contare sull'assegno periodico
di mantenimento.
Così Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 1879 del 4.11.2020: ''Integra la fattispecie delittuosa prevista dal
comma secondo, n. 2 dell'art. 570 cod. pen. anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di
corresponsione dell'assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di
far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione.
Così Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 3485 del 22.10.2019: "In tema di violazione degli obblighi di
assistenza familiare, nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" debbono ritenersi compresi
non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale, quali il vitto e l'alloggio, ma anche gli strumenti che
consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto
obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita
quotidiana ".
Così Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 418 del 30.4.2019: "Integra il reato di violazione degli obblighi
di assistenza familiare la condotta del soggetto obbligato che modifichi arbitrariamente i contenuti
dell'obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico, ospitando i figli nella propria
abitazione oltre i giorni assegnati e provvedendo in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di
iniziative occasionali ed estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento
dell'assegno su cui l'altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze
primarie del minori ".
Non assume alcun valore scriminante, infine, la circostanza che dei bisogni della minore si fosse fatta
carico la madre, ricorrendo anche all'aiuto dei suoi familiari e, comunque, tra mille difficoltà, visto
che - a detta della cognata - lavorerebbe solo per qualche ora al giorno in qualità di domestica. Così
Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 34675 del 7.7.2016: "Nel caso in cui la condotta violatrice dell'art. 570
cod. pen. si esplichi nell'omissione da parte del genitore non affidatario dei mezzi di sussistenza ai
figli minori o inabili al lavoro, il reato sussiste anche se l'altro genitore provvede in via sussidiaria a
corrispondere ai bisogni della prole; infatti, l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di
non essere tenuto, in tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere, non integra un'ipotesi
di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un'esigenza morale universalmente
avvertita sul piano sociale"; Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 17776 del 27.2.2019: "In materia di
violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto
l'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva di
stato di bisogno, che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del
genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno
benessere ed elevato tenore di vita".
Sussiste dunque, oltre che sul piano materiale, anche sul piano dell'elemento psicologico, il delitto
contestato. Così Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 24644 dell'8.5.2014: "Il reato di violazione degli
obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2 cod. pen. è a dolo generico,
non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con
l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa ".
Come è noto, le circostanze attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena al caso
concreto, permettendo la valorizzazione di connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati e non
preventivabili, che appaiono però in grado di diminuire la meritevolezza e/o il bisogno di pena. La
ragion d'essere della previsione normativa recata dall'alt. 62 bis c.p. è quella di consentire al giudice
un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in
considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di
esso sì è reso responsabile, al fine di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza
e di finalità rieducativa della pena. Dette attenuanti, quindi, presuppongono l'esistenza di elementi
"positivi", intendendo per tali quelli che militano per una diminuzione della pena che risulterebbe
dall'applicazione dell'art. 133 c.p.
In concreto, questa valutazione può essere fatta tenendo conto sia degli elementi indicati nell'art. 133
c.p. che di altri parametri di giudizio (Cass, pen., Sez. I, 1/10/1986-Esposito; Cass. pen. 4 marzo 2019,
n. 9299, rv. 275640), ma non è comunque necessaria nemmeno una valutazione di tutti i possibili
elementi, purché vengano individuati con ragionevolezza i parametri che si ritengono più rilevanti
(Sez. I 6/10/1995-B.). E comunque da escludere che l'applicazione delle circostanze attenuanti
generiche costituisca un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la
personalità del soggetto (v. assenza di precedenti penali); essa richiede sempre elementi di segno
positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parole
(Sez. I C.c. 22/9/1993-S., ma cfr. anche sez. I 19/10/1992 G. che ha riaffermato l'insussistenza nel nostro
ordinamento di una presunzione di meritevolezza delle attenuanti generiche; v. anche Cass. pen. 30
agosto 2017, n. 39566, rv. 270986; 21 giugno 2021, n. 24128, rv. 281590).
Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per
presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto
ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, D.L., Rv. 270694).
Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza,
di apposita motivazione dalla quale emergano gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare
la mitigazione del trattamento sanzionatone; trattamento la cui esclusione risulta, per converso,
adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta
dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a
sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della
contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (in tali termini
già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, G., Rv. 192381; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, S., Rv. 245241 e più
di recente Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, L., Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, D.L., Rv.
270694).
L'elaborazione giurisprudenziale è del resto normativamente codificata dall'art. 62 bis u.c. c.p. che
esclude la possibilità di porre a fondamento della concessione delle attenuanti generiche la sola
incensuratezza dell'imputato
Nel caso in esame, non emergono elementi positivi da valorizzare per mitigare il trattamento
sanzionatorio. Si è al cospetto di un inadempimento protrattosi per anni, allo stato perdurante, che
vede vittime due bambini in tenera età (il maschietto quando il padre si allontanava da casa aveva
appena pochi mesi) Alcun profilo di meritevolezza si ricava dal comportamento processuale.
La pena è congrua e adeguata alla gravità dei fatti, come sopra delineata.
L'insistita reiterazione delle condotte illecite impedisce la formulazione di una prognosi favorevole
e osta, perciò, alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La sentenza impugnata va dunque confermata con condanna dell'appellante alle spese del presente
grado di giudizio.
Segue altresì la condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio sostenute dalla
parte civile.
Il carico dell'ufficio ha indotto, per ragioni prudenziali, a indicare in giorni trenta il termine per il
deposito dei motivi.
P.Q.M.
letto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza n. .../23 emessa dal Tribunale di Nola in composizione
monocratica in data 24.4.2023, nei confronti di M.S. e appellata dall'imputato che condanna al
pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Condanna M.S. alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio anticipate dalla parte civile,
che si liquidano in complessivi Euro 945,50, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, oltre Iva e
Cpa.
Indica in giorni trenta il termine per il deposito dei motivi.
Conclusione
Così deciso in Napoli, il 21 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2025. 10-08-2025 07:48
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