Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

DIRITTO PENALE - Violazione degli obblighi di assistenza e stato di disoccupazione

(Cp, articolo 570)
DIRITTO PENALE - Violazione degli obblighi di assistenza e stato di disoccupazione (Cp, articolo 570)

Non è sufficiente ad escludere il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la mera difficoltà economica, ma è necessario provare uno stato di vera e propria indigenza, per di più incolpevole. A tal proposito, incombe sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali è possibile desumere l’impossibilità ad adempiere della relativa obbligazione; prova non fornita nel caso di specie, non emergendo dagli atti di indagine, né tantomeno dalle memorie (non) depositate dal prevenuto, uno stato di indigenza che sia effettivamente invalidante nell’adempimento, in particolare tenuto conto della sua declinante attività di ragioniere. L’assegno di mantenimento alla cui corresponsione veniva obbligato il prevenuto era stato già calibrato dal giudice civile in una somma equa che tenesse in debito conto la precarietà della sua posizione reddituale, non potendo essere, invece, l’obbligato a decidere le modalità e il quantum della somma da erogare ai propri figli mensilmente.

    Corte d’Appello Napoli, sezione VI, sentenza 27 maggio 2025 n. 10830 - Presidente est. Cioffi
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE PENALE
La Cotte di Appello di Napoli, Sesta Sezione Penale, composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Furio Cioffi - Presidente estensore;
D.ssa Fabiana Mastrominico - Consigliere;
Dr. Massimiliano De Simone - Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesco Celentano;
nell'udienza del 02.05.2025 con l'intervento del Sost. Procuratore Generale dott.ssa Clelia Mancuso e
con l'assistenza del cancelliere sign. Francesco Celentano ha pronunciato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale ex art. 601 bis c.p.p. - pubblica udienza
NEI CONFRONTI DI
R.G., nato a M. del C. (A.), il (...), elett.te dom.to in Q. (A.), al C. E. n. 17;
difeso di fiducia dall'avv. … presente;
Parti Civili: V.R., S.P.R. e S.R., difesi di fiducia dall'Avv. …(assenti);
- libero assente -
IMPUTATO
Come da rubrica allegata
APPELLANTE
avverso la sentenza ex art. 544 cod. proc. pen., n. 1291/2019, pronunziata dal Tribunale di Avellino,
in composizione monocratica, in data 27.05.2019, con la quale è stato condannato alla pena di 3 mesi
di reclusione e 300,00 euro di multa, condizionalmente sospesa, oltre al pagamento delle spese
processuali, al risarcimento del danno cagionato dal reato in favore delle Costituite parti civili, da
liquidarsi in separata sede, ed al rimborso delle spese di liti da queste sostenute.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza emessa, il 27.05.2019, dal Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, R.G.
veniva dichiarato penalmente responsabile in ordine al reato di cui all'art. 570 comma I e II, n. 2 c.p.,
e per l'effetto, condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 300,00 di multa,
condizionalmente sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno
cagionato dal reato in favore delle Costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, ed al rimborso
delle spese di liti da queste sostenute.
Il convincimento del giudice monocratico in ordine al giudizio di colpevolezza espresso nei
confronti dell'imputato è stato assunto, in particolare, sulla scorta del materiale probatorio acquisito
nel corso del giudizio di primo grado. Più precisamente, sulla base delle dichiarazioni rese dalle
persone offese, ex moglie e figlia maggiore dell'odierno imputato, emergeva che, sin dal giorno di
emanazione del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi, e poi
successivamente della sentenza con cui si dichiaravano cessati gli effetti civili del matrimonio,
l'imputato si rifiutava di ottemperare al mantenimento e sostentamento della prole, stabilito dal
giudice civile nella somma mensile di 300 euro per entrambi i figli, oltre al pagamento del 50 % delle
spese necessarie a far fronte ad impellenze straordinarie, dovute alle necessità sanitarie e scolastiche
dei ragazzi.
Invero, dalla ricostruzione fornita dalle due donne, risultava un profilo ben chiaro del prevenuto, in
quanto egli non si era mai premurato, sin dal giorno della separazione, delle impellenze dei propri
figli, mostrando, secondo quanto riferito dalla figlia maggiorenne, una certa indifferenza, non solo
economica ma anche affettiva, nei propri riguardi e nei riguardi del fratello minore, all'epoca dei
fatti, di soli dieci anni. Invero, attraverso una ricostruzione lucida e coerente della ragazza, si
evidenziava al giudice di primo grado il totale disinteresse del padre alla vita dei due ragazzi,
disinteresse che veniva dimostrato attraverso la descrizione di alcuni episodi significativi, quali la
noncuranza nel non rispondere a telefono, oppure le visite mai ricevute da parte del prevenuto,
l'assenza del padre a casa dei nonni paterni quando la teste aveva il desiderio di incontrarlo; ebbene,
con riferimento a questo ultimo episodio, la sorella del prevenuto, escussa anch'essa in dibattimento,
confermava quanto descritto dalla nipote e come fossero i propri genitori, e quindi i nonni dei
ragazzi, a sopperire alle mancanze di suo fratello nei riguardi dei propri figli e di come l'imputato,
pur a conoscenza del loro arrivo, decideva di allontanarsi di casa, preferendo non incontrarli.
Inoltre, l'ex moglie dell'imputato descriveva al giudice di prime cure un padre assente, incapace di
fornirle qualsivoglia tipo di supporto, anche morale, nella crescita dei loro figli, non preoccupato
delle impellenze della vita quotidiana dei ragazzi e soprattutto del tutto indifferente alle difficoltà
economiche in cui versava la propria famiglia: a tal proposito, la donna raccontava di essere stata
costretta ad elemosinare l'aiuto della propria famiglia di origine e di vendere, anche se con il
permesso dell'imputato, i pochi monili d'oro che possedeva per cercare di sopperire alle spese
scolastiche dei ragazzi.
Tali circostanze risultavano ancora più gravi, secondo la sentenza impugnata, considerando la totale
inadempienza agli obblighi imposti all'imputato dal giudice civile: egli, difatti, in maniera del tutto
arbitraria, si sottraeva totalmente alle indicazioni contenute nella sentenza civile, preferendo
contribuire alle spese della famiglia, fornendo cifre irrisorie alla figlia, e mai al figlio S.P., incurante
del fatto che consegnare piccole somme di denaro ovvero regali di esiguo valore non fosse sufficiente
per far fronte alle esigenze quotidiane dei figli.
Orbene, sulla scorta di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la sentenza appellata
ha ritenuto raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato il quale, assumeva una
condotta integrante gli estremi del reato di cui all'imputazione in quanto, serbando una condotta
contraria all'ordine e alla moralità della famiglia, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla
responsabilità genitoriale e faceva mancare ai figli i mezzi di sussistenza, omettendo di versare la
somma di 300 euro mensili nonché del 50 % delle spese straordinarie e disinteressandosi ad ogni
esigenza dei propri figli.
Avverso la sentenza de qua, ha interposto appello il difensore di fiducia dell'imputato, articolando i
seguenti motivi di gravame:
1. Che la persona offesa è inattendibile perché si contraddice, da un lato, affermando che l'imputato
non versava il mantenimento, dall'altro lato sostenendo che si occupava dei propri figli;
2. Che l'imputato aveva lasciato che l'ex moglie vendesse l'oro di famiglia, proprio perché era del
tutto indigente e pertanto non poteva provvedere al mantenimento dei propri figli, e ciò alla luce del
fatto che la sua attività da ragioniere era declinata, fino ad arrestarsi, a causa della crisi economica
che aveva colpito le imprese della zona, tanto da essere destinatario della Carta Acquisti, di cui al
D.L. n. 112 del 2018, per le persone in difficoltà economica;
All'odierna udienza si è dato corso alla discussione, nell'ambito della quale il Procuratore Generale
e la Difesa hanno concluso come da verbale. La Corte, dopo essersi ritirata in camera di consiglio,
ha dato lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di novanta
giorni.
In ordine ai suesposti motivi di gravame, ritiene questa Corte doversi rigettare le doglianze mosse
dalla difesa alla luce delle seguenti ragioni.
Al riguardo, va preliminarmente osservato che, quanto al merito della decisione di condanna
dell'imputato in ordine al reato contestato per il quale il predetto è stato ritenuto responsabile, questa
Corte ritiene integralmente condivisibili la ricostruzione dei fatti e la motivazione posta a
fondamento della decisione di primo grado, in aderenza alle risultanze processuali, legittimamente
acquisite e pertanto pienamente utilizzabili, da parte del giudice di primo grado, ad esse
riportandosi (così come ormai ritenuto legittimo dalla giurisprudenza della Suprema Corte, vedi tra
le altre Cass. Sez. I, n. 46350/03 e Cass. Sez. III, n.27300/04 che sottolinea come la motivazione della
sentenza di secondo grado "deve essere concisa e riguardare gli aspetti, 'nuovi' o contradditori o
effettivamente mal valutati").
E, invero, le censure svolte nel gravame sono state sostanzialmente già esaminate e risolte, nel senso
della loro infondatezza, dal primo giudice. E, qualora siano dedotte questioni già esaminate e risolte,
il giudice dell'impugnazione può motivare per relationem (Cass. pen sez. V, n. 3751/00).
Tale motivazione è consentita con riferimento alla pronuncia di primo grado, laddove le censure
formulate contro quest'ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati
e disattesi, poiché il giudice di appello non è tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni sulle
quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni ritenute esatte ed esenti da vizi logici,
dovendo al contrario procedere ad integrare la motivazione laddove la stessa sia mancante, in virtù
del principio di piena devoluzione (Cass. Sez. V, n. 7572/99; Cass. Sez. VI, n. 10260/19).
Per tale motivo la Corte fa proprie, sul punto, le argomentazioni spese nella sentenza impugnata,
che possono ritenersi in questa sede integralmente richiamate.
Tuttavia, prima di procedere con la disamina dei motivi di gravame attinenti al merito della vicenda,
è bene soffermarsi sulla doglianza della difesa relativa ad un'ipotetica inattendibilità della persona
offesa in quanto quest'ultima in sede di escussione dibattimentale sarebbe caduta in contraddizione.
Invero, questo Collegio non ritiene poter condividere tale censura, in quanto si ritiene il racconto
fornito dalla ex moglie del prevenuto del tutto lineare e coerente, e soprattutto, non mosso da alcuna
intenzione se non quella di garantire ai propri figli una vita dignitosa.
Ebbene, il fatto che la deposizione testimoniale della persona offesa sia stata ritenuta intrinsecamente
attendibile e che in quanto tale non richiederebbe elementi di riscontro, è del tutto in linea con
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che in maniera univoca consente di fondare
l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, sulla base delle sole dichiarazioni della
persona offesa, purché sia verificata la credibilità soggettiva del dichiarante.
In verità, questo Collegio non ritiene di poter ravvisare nelle dichiarazioni della teste la
contraddittorietà segnalata dal difensore in quanto, la versione della signora R., non solo è del tutto
coincidente con quella che è stata fornita dalla figlia dell'imputato, ma peraltro confermata anche
dalla deposizione della sorella del R., la quale confermava la tendenza del fratello a trascurare i
propri figli, narrando di come fossero spesso i genitori del prevenuto a sopperire alle mancanze
economiche nei confronti dei nipoti.
Inoltre, che le dichiarazioni della persona offesa non siano state mosse da risentimento o da acredine
nei confronti del prevenuto, si evince dalla circostanza che la R. riferiva anche delle sporadiche volte
in cui il R. acconsentiva alle richieste di denaro della figlia più grande, ovvero, dei regali, anche se
di valore esiguo, che venivano consegnati a quest'ultima per l'acquisto di vestiti, accessori o ricariche
telefoniche. Ad ogni modo, sebbene nei confronti della figlia S., il prevenuto sembrava essere
maggiormente disponibile, anche se in misura non sufficiente a mantenere un tenore di vita
quantomeno nei limiti della normalità, nei confronti del figlio di dieci anni egli dimostrava un totale
disinteresse, non riuscendo neanche a capire come dialogare con il proprio figlio o ad informarsi sul
suo rendimento scolastico.
Ebbene, dissolto ogni dubbio circa la coerenza e attendibilità della ricostruzione dei fatti così come
fornita dalle parti civili, è possibile procedere con la disamina del secondo motivo di gravame.
Esso non risulta condivisibile e va, pertanto, rigettato poiché, contrariamente a quanto sostenuto
dalla difesa, lo stato di disoccupazione non può dirsi elemento di per sé sufficiente al fine di esimere
l'obbligato dal dovere, morale e giuridico, di versare l'assegno di mantenimento, così come
determinato dal giudice civile in sede di separazione dei coniugi.
Nel caso di specie, peraltro, l'imputato ha dichiarato di avere subito un rovescio congiunturale
conseguente alla crisi d'impresa che ha coinvolto le imprese che egli assisteva come ragioniere, ma
non ha dichiarato né se i redditi così percepiti siano stati utilizzati per sostentare la famiglia, né se
gliene siano rimasti, né se abbia quanto meno tentato di utilizzare la propria esperienza e il proprio
titolo di studio e di abilitazione per intraprendere una nuova professione o un nuovo impiego.
Non è pertanto possibile affermare che egli fosse del tutto indigente, e come tale impossibilitato
materialmente a versare il mantenimento alla famiglia.
Prima ancora di procedere alla disamina della vicenda sottoposta allo scrutinio di questo Collegio,
occorre evidenziare come la condotta di omessa contribuzione tenuta dall'imputato integra il reato
di cui all'art. 570 c.p.
Ebbene, il reato di cui all'art. 570 c.p. incluso tra i delitti contro la famiglia e, in particolare, tra quelli
contro l'assistenza familiare, reca invero, quale rubrica, "violazione degli obblighi di assistenza
familiare". Esso, pur sottendendo un bene giuridico unitariamente inteso, è volto nondimeno a
tutelare un quadro di relazioni interpersonali, connotato da rispettivi diritti e obblighi, tanto che
proprio i singoli sono stati alla resa dei conti ritenuti destinatari della relativa tutela (si tratta della
premessa in forza della quale è stata ravvisata una pluralità di reati in caso di violazione di
prescrizioni a vantaggio di più beneficiari: Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, dep. 2008, Cassa, Rv.
238467). La norma non contempla un'unica fattispecie, ma fattispecie diverse, comunque
riconducibili a quel quadro di relazioni ed espressive di condotte che costituiscono espressione di
una progressione nel grado di lesività. Il comma 1 si incentra sulla violazione degli obblighi di
assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale e alla qualità di coniuge, mentre il comma 2,
accanto all'ipotesi prevista al n. 1) della malversazione o dilapidazione dei beni, contempla al n. 2),
l'ipotesi della mancata prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al
lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato con addebito, che determina un
approfondimento della lesione correlata alla violazione dell'obbligo di assistenza, in quanto sottende
uno stato di bisogno non soddisfatto.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, emerge una situazione economica del nucleo
familiare ben chiara, ossia quella di una famiglia che con fatica riusciva a tirare avanti, tanto da non
poter neanche sostenere le spese necessarie a consentire alla figlia S. di proseguire con la propria
carriera accademica e di intraprendere la scuola di infermieristica che tanto desiderava frequentare,
oppure, acquistare le divise scolastiche per il figlio S.P.. Inoltre, come rammenta anche il giudice di
primae curae, lo stato di bisogno dei figli è sempre presunto ed è onere di entrambi i coniugi di
provvedete in misura proporzionale alle capacità di ciascuno, alle loro esigenze di vita. Nel caso di
specie, il figlio S.P. risulta minorenne ed è pertanto in re ipsa esistente il suo stato di bisogno, a nulla
rilevando, ai fini della esclusione della responsabilità penale, che il prevenuto fosse disoccupato,
emergendo dalle dichiarazioni della ex moglie che egli, peraltro già al momento del procedimento
di separazione, si era già dimostrato poco incline a contribuite alle spese della propria famiglia, per
poi mostrarsi, a separazione avvenuta, del tutto disinteressato alla causa della sua obbligazione.
Inoltre, nel caso di specie non può dirsi sussistente alcun stato di bisogno dell'imputato idoneo a
scriminare il comportamento delittuoso.
La giurisprudenza, difatti, ritiene che non sia sufficiente ad escludere il reato la mera difficoltà
economica, ma è necessario provare uno stato di vera e propria indigenza, per di più incolpevole. A
tal proposito, incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali è possibile desumere
l'impossibilità ad adempiere della relativa obbligazione; prova non fornita nel caso di specie, non
emergendo dagli atti di indagine, né tantomeno dalle memorie (non) depositate dal prevenuto, uno
stato di indigenza che sia effettivamente invalidante nell'adempimento, in particolare tenuto conto
di quanto sopra argomentato in relazione alla sua declinante attività di ragioniere.
La circostanza che la difesa abbia chiamato in causa il declino della occupazione lavorativa
dell'imputato, non consente di affermare che il prevenuto fosse effettivamente solito sostenere i
bisogni della propria famiglia, quanto più se si considera che la disponibilità era ben presente per
affrontare spese di varia natura quando egli decideva di acconsentirvi.
Ciò emerge dalla circostanza riportata dalla figlia S. riferibile a quell'estate in cui il padre aveva
deciso di consegnarle una Postepay, su cui era accreditata una certa somma di denaro, per consentire
alla ragazza di trascorrere serenamente le vacanze estive presso una struttura alberghiera nella
località di P..
Ebbene, non è giustificabile come l'imputato riuscisse perfettamente a contribuire al pagamento di
tali spese occasionati per la figlia, ma non anche a finanziare le incombenze della vita quotidiana dei
propri ragazzi.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che in tema di violazione degli
obblighi di assistenza familiare, integra il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., la
condotta del soggetto obbligato che, non versando in uno stato dì indigenza, determinante l'assoluta
impossibilità di contribuire al mantenimento della prole, si limita ad effettuare versamenti
occasionali, ovvero sostituisce arbitrariamente la somma di danaro stabilita dal giudice civile con
"regalie" di beni voluttuari o comunque inidonei ad assicurate il quotidiano soddisfacimento delle
esigenze primarie (Cass. Pen., Sez. VI, n. 22276/2024).
A ciò si aggiunga la totale noncuranza dimostrata nei confronti del figlio S.P., rispetto al quale non
emergeva in dibattimento alcuna fonte di sostegno né qualsivoglia dimostrazione di supporto verso
un ragazzo che all'epoca dei fatti per i quali si procede aveva compiuto appena 10 anni.
Inoltre, come già correttamente evidenziato dal giudice di primae curae, l'assegno di mantenimento
alla cui corresponsione veniva obbligato il prevenuto era stato già calibrato dal giudice civile in una
somma equa che tenesse in debito conto la precarietà della sua posizione reddituale, non potendo
essere, invece, l'obbligato a decidere le modalità e il quantum della somma da erogare ai propri figli
mensilmente.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sinora svolte, questo Collegio non ritiene dover riformare le
statuizioni contenute nella impugnata sentenza in merito al trattamento sanzionatorio stabilito per
il R., ritenendo del tutto congrua la dosimetria della pena così come stabilita dalla sentenza
impugnata.
Sulla scorta dei motivi suindicati, la Corte ritiene dover confermare la sentenza di primo grado.
Dal rigetto dell'appello deriva la condanna dell'istante al pagamento delle spese del presente grado
di giudizio, anticipate dallo Stato per il giudizio di appello. In ragione del carico di lavoro gravante
sull'estensore, è fissato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione e durante tale periodo
il termine di prescrizione del reato resta sospeso.
La parte civile non si è costituita nel giudizio di appello sicché non ha diritto al rimborso delle spese
di lite.
P.Q.M.
Letto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza n. 1291/2019, pronunziata ex art. 544 c.p.p. dal giudice
monocratico del Tribunale di Avellino in data 27.5.2019, appellata da R.G. e lo condanna al
pagamento delle spese processuali per il giudizio di appello. Fissa in giorni 90 il termine per il
deposito della motivazione e sospende il termine di prescrizione durante tale periodo.
Conclusione
Così deciso in Napoli, il 2 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2025
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza