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Sentenza

DIRITTO PENALE - Mancanza assoluta dei mezzi di sussistenza al figlio (Cp articoli 81, 133, 570 comma 2 e 612)
DIRITTO PENALE - Mancanza assoluta dei mezzi di sussistenza al figlio (Cp articoli 81, 133, 570 comma 2 e 612)

Nella fattispecie, l’imputato non solo aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio, ma non aveva mantenuto alcun rapporto affettivo con lo stesso, elementi questi, che non hanno consentito di concedere le attenuanti generiche né di formulare una prognosi di non recidiva ai fini della sospensione condizionale della pena.

Tribunale Genova, Sez. I penale, sentenza 13 marzo 2025 n. 1019 – Giudice Canepa
IL TRIBUNALE DI GENOVA
- SEZIONE PRIMA -
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dr. MARCO CANEPA
all'udienza del 29/01/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
R.A.G., nato a G. il (...) residente a G. via M. 57C/3 ed ivi domiciliato, difeso di ufficio dall'avv. …del
Foro di Genova
LIBERO - ASSENTE
IMPUTATO
1. del delitto di cui agli art. 81 - 570 comma 2 c.p. perché con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso faceva mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore R.A.J., nato il (...),
omettendo il versamento di qualsiasi somma di denaro alla madre V.K.D., affidataria del minore,
dal momento della cessazione della convivenza con la medesima.
In Genova dal febbraio 2019 al maggio 2020.
2. Del delitto di cui agli artt. 81 - 612 cpv c.p. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso minacciava a V.F.K.D. di danni gravi e ingiusti mediante plurime comunicazioni
telematiche con il sistema WhatsApp come segue:
a. "li accoltello uno per uno", riferito a persone di conoscenza o amici della persona offesa;
b. "Te mato el feo del novio". In Genova in data anteriore e prossima all'8 ottobre 2020. Querela dell'8
ottobre 2020.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 . Il processo è stato chiamato all'udienza filtro del 26/1/’23, data nella quale veniva disposta la
notifica personale all'imputato ex art. 420 comma 5 bis c.p.p., notifica successivamente andata a buon
fine con dichiarazione di assenza all'udienza del 16/1/’24. Il processo subita rinvii a causa della
difficoltà di citazione della persona offesa e teste. All'udienza del 12/3/’25 si procedeva all'istruttoria
e, all'esito dell'istruttoria e delle conclusioni, veniva pubblicata sentenza mediante lettura del
dispositivo in udienza.
1.2 L'istruzione è stata caratterizzata dall'esame della persona offesa e dall'acquisizione, sull'accordo
delle parti, del provvedimento del Tribunale civile relativo all'affidamento del minore e al suo
mantenimento (provvedimento presidenziale del 24/2/’20i).
2 . All'esito dell'istruzione probatoria occorre svolgere alcune considerazioni.
2.1 Il nucleo della prova è costituito dalle dichiarazioni rese dalla madre della persona offesa,
V.F.K.D., il cui racconto risulta logico, coerente ed intrinsecamente credibile.
La stessa riferisce circa la relazione sentimentale e la convivenza con R.A.G., iniziata nel 2018; circa
la nascita in data (...), nell'ambito del predetto rapporto, del figlio R.A.J.; circa il fatto che a partire
dal febbraio 2019 cessava la convivenza con R.A.G. a causa delle condotte violente dell'uomo e lo
stesso cessava, di lì in poi, fino ad oggi, in maniera assoluta, qualsiasi tipo di mantenimento a favore
del figlio; circa i provvedimenti del giudice civile che affidavano alla madre il bambino e
imponevano al padre un mantenimento di 250 Euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie
(provvedimento presidenziale del 24/2/’20, prodotto agli atti); circa il fatto che l'ex compagno, per
quanto a conoscenza della donna, attualmente lavora per una ditta edilizia acrobatica; circa un anno
fa R. ha effettuato un tentativo di riavvicinamento al figlio ma ha mai dato alcun contributo
economico; circa il fatto di avere provveduto lei stessa al mantenimento del figlio, lavorando come
barista nonché con l'aiuto della propria famiglia; circa il fatto che il figlio soffre di una malattia
dermatologica che impone cure costose, alle quali la donna provvede a sue spese; circa il fatto che
l'imputato è a conoscenza della malattia del figlio e delle spese; circa il fatto di avere intenzione di
rimettere la querela in relazione al reato di minaccia.
Le dichiarazioni della persona offesa vengono confermate, ai fini della credibilità estrinseca, in primo
luogo, dalle dichiarazioni della madre della stessa, Y.E.F.S., la quale conferma quanto dichiarato
dalla figlia.
In secondo luogo, trovano conferma nella documentazione agli atti relativa al procedimento civile
inerente all'affidamento, al collocamento e al mantenimento di R.A.J..
Ai fini della credibilità soggettiva, va evidenziamo come V.F.K.D. abbia rimesso la querela nei
confronti dell'imputato in relazione al reato di minaccia.
I fatti, pertanto, debbono ritenersi provati così come descritti dalla madre della persona offesa e così
come enucleati nella imputazione.
2.2 Occorre verificare, a questo punto, se l'imputato, con il suddetto comportamento, ha fatto
mancare al figlio i mezzi di sussistenza, tenendo presente, sotto il profilo giuridico, in primo luogo,
la distinzione tra il concetto di inadempimento della obbligazione civile di mantenimento derivante
da una sentenza civile e la responsabilità penale conseguente al fatto di avere fatto mancare i mezzi
di sussistenza al familiare , in secondo luogo, il concetto relativo alla irrilevanza, al fine di scagionare
da responsabilità l'obbligato, dell'adempimento sussidiario dell'altro coniuge o di un terzo , in terzo
luogo, il principio in base al quale grava sull'obbligato l'onere della prova in relazione a eventuali
elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione , in quarto
luogo, il principio in base al quale la impossibilità ad adempiere per difficoltà economiche non deve
derivare da colpa dell'obbligato , in quinto luogo, il basilare principio in base al quale l'obbligato
non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo
di contributo per il mantenimento della prole con "cose" o "beni", secondo una sua scelta arbitraria6.
2.3 Venendo alla analisi del caso concreto, ad avviso di questo Tribunale effettivamente l'imputato,
nel periodo in contestazione (in particolare dal febbraio 2019 al maggio 2020), ha mancato ai propri
obblighi di mantenimento del figlio in maniera assoluta, tanto da ritenere configurato il concetto di
avere fatto mancare i mezzi di sussistenza.
Si rileva come l'imputato non ha fornito alcuna prova di una assoluta impossibilità ad adempiere.
Anzi, la persona offesa riferisce circa la sua attività lavorativa in una ditta di edilizia acrobatica. In
ogni caso, lo stesso è persona giovane (29 anni) e abile al lavoro.
Inoltre, il periodo di inadempimento si è protratto così a lungo (tutt'oggi perdurante) che risulta non
credibile una assoluta impossibilità.
Quindi, il figlio J. ha potuto sopravvivere solo grazie all'intervento della madre.
Ad avviso di questo Tribunale, pertanto, sussistono gli elementi essenziali, oggettivi e soggettivi, del
resto contestato. Consegue il giudizio di colpevolezza.
Per quanto attiene al reato di cui al capo 2), risulta estinto per remissione di querela.
3 . La pena viene determinata con riguardo agli elementi di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, tenuto
conto, da un lato, del limitato periodo di inadempimento oggi in esame (in particolare dal febbraio
2019 al maggio 2020); dell'incensuratezza dell'imputato; dall'altro lato, del fatto che l'inadempimento
assoluto perdura ancora oggi, a distanza di sei anni; che il figlio ha potuto sopravvivere solo grazie
al lavoro e al contributo della madre; che l'imputato non solo ha fatto mancare i mezzi di sussistenza
al figlio ma non ha mantenuto alcun rapporto affettivo con lo stesso (elementi che non consentono
di concedere le attenuanti generiche né di formulare una prognosi di non recidiva ai fini della
sospensione condizionale della pena).
Viene determinata in mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara
R.A.G. colpevole del reato ascritto al capo 1) e lo
condanna
alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali.
Visto l'art. 529 c.p.p.,
dichiara
non luogo a procedere nei confronti di R.A.G. in ordine alla imputazione ascritta al capo 2) essendo
il reato estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali
(art. 340, comma 4, c.p.p.).
Conclusione
Così deciso in Genova, il 12 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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