DIRITTO PENALE - Caratteristiche del reato di maltrattamento e di lesione (Cp articolo 572; Cpp articoli 530 e 544)
Se risulta dimostrato che i coniugi si trovano effettivamente in condizioni di parità, non sussistendo, su ammissione della stessa persona offesa, stati di soggezione psicologica o sentimenti di paura o di timore per la propria incolumità, non può parlarsi di maltrattamenti.
Ai fini dell’integrazione del delitto di percosse, oltre alla sussistenza dell’elemento soggettivo che nella fattispecie in esame si ritiene dimostrato, elemento essenziale è la violenza fisica, che può assumere qualunque forma: pugno, calcio, schiaffo, spinta, urto, bastonata, frustata, getto violento d’acqua, afferramento e trascinamento per i capelli o altre vie di fatto, purché la percussione sia idonea a provocare una sensazione di dolore.
Ma se dall’espletata istruttoria, in particolare dalle dichiarazioni della persona offesa, emerge chiaramente, che la stessa negava di aver subito una sensazione di dolore non può dirsi integrato nel caso di specie, nemmeno in via residuale, tale tipologia di reato.
Tribunale Potenza, penale, sentenza, 23 aprile 2025 n. 115 – Pres. Rotondi, Giud. Est. Bonamico
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott. Marcello Rotondi - PRESIDENTE
Dott.ssa Carmen Bonamico - GIUDICE estensore
Dott.ssa Giovanna Battista - GIUDICE a latere
all'udienza del 29.01.2025, con l'intervento del P.M. in persona del dott. Giorgio Guadagno, ha
pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
M.R., nato a P. (S.) il (...) e domiciliato - ai sensi dell'art. 161 c.p.p. - a V. di P. (P.) in via G. di C., 54
Libero-non comparso già presente
Difeso di fiducia dall'avv. …
IMPUTATO
(vedi allegato)
IMPUTATO
in ordine al reato p. e p. dall'art. 572 c. p., perché, abusando spesso di bevande alcoliche, con le
seguenti condotte reiterate, moralmente degradanti e lesive dell'integrità psicologica e del decoro,
maltrattava la moglie P.C., anche in presenza dei figli minorenni A. ((...)) ed E. ((...)). assumendo
comportamenti e atteggiamenti aggressivi, ponendo costei in uno stato di costante sofferenza morale
e costringendola a uno stile di vita intollerabilmente vessatorio, al punto da indurla a riflettere
sull'eventuale separazione:
a. la umiliava, dicendole che non "valeva niente, era una femmina di merda, era alta un metro e uno
sputazza e se non l'avesse sposata lui, chi cazzo l'avrebbe voluta prendere, alludendo che non era
una buona madre e, in una circostanza, sputandole,
b. la insultava con epiteti e frasi "Zoccola di merda", "Puttana", "Sei una donna di merda, vattene a
fare in culo" e "T'avess vnì nu tumor alla fess, chi t'è stramuorf",
c. la minacciava con i messaggi testuali "Stai attenta", "Le tue informazioni erano già predisposte a
farmi del male, ti sei preparata bene la casa e tutto il resto, ma non preoccuparti, sarò il tuo incubo",
telefonicamente con la frase "Non ti do neanche 50 centesimi, non meriti niente, seno veng lloc npier
e t'affoc" e di persona con le espressioni "T pulizz" e "io questo telefono te lo spacco", oppure che
l'avrebbe uccisa o, ancora, avrebbe messo della droga nell'auto di lei per avere l'affidamento
esclusivo dei bambini.
d. l'accusava di intrattenere una relazione extraconiugale con un'altra persona ed essere la causa
della sua (di lui) convocazione presso la locale caserma dei Carabinieri per la notifica di un decreto
di citazione da parte del Tribunale per i Minorenni di Potenza, e in un'occasione, al culmine di un
litigio, prendeva i vestiti di lei dall'armadio e li buttava a terra mentre, in un'altra, riduceva a
brandelli portafogli e borsa di lei, f. in alcune circostanze, la cacciava di casa, costringendola ad
andare dalla suocera (di lei) o da un'amica, g. la percuoteva, afferrandola per la gola o sferrandole
un calcio,
h. le controllava gli accessi sull'applicazione di messaggistica istantanea "WhatsApp", inviandole i
messaggi testuali "Erano i miei messaggi cancellati o del tuo amico ultimo accesso 19:53 lui 19:54, ho
tutto registrato, grazie", "Per me puoi fare tutto quello che vuoi, ma sappi che tutte le volte che ti ho
controllato, tu e lui siete stati sempre su WhatsApp, i numeri che ti ho mandato non sono
coincidenze come stasera".
Circostanza aggravante: fatto commesso in presenza di persone minori di 18 anni
Vietri di Potenza (PZ) fino ad agosto 2022
Svolgimento del processo
A seguito di rinvio a giudizio disposto dal GUP in data 30.01.2024 l'odierno imputato veniva
chiamato a rispondere del reato in epigrafe trascritto.
Alla prima udienza del 22.04.2024 dichiarata l'assenza dell'imputato, regolarmente citato e non
comparso il Presidente dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva i mezzi di prova richiesti dalle
parti, in quanto rilevanti ai fini della decisione.
All'udienza dell'11.09.2024 su accordo delle parti si procedeva all'acquisizione dei verbali di
sommarie informazioni rese dai testi P.S., P.D., P.C. e P.V. ed infine si procedeva all'escussione della
persona offesa P.C..
All'udienza del 2.12.2024 si revocava la dichiarazione di assenza dell'imputato presente e si
procedeva all'escussione dei testi C.V., M.A., M.C. con acquisizione della documentazione prodotta
dal PM.
All'udienza del 29.01.2025 veniva escusso il teste C.A. e, infine, preso atto della rinuncia
dell'imputato a sottoporsi all'esame, il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria ed Utilizzabili tutti
gli atti e prove in essa acquisiti, invitando le parti a rassegnare le proprie conclusioni; infine
dichiarava chiusa la discussione ed all'esito della camera di consiglio, il Tribunale pronunciava il
dispositivo della sentenza, riservando il deposito della motivazione nel termine di novanta giorni.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che, alla luce dell'istruttoria dibattimentale svolta, non risulta dimostrato l'iniziale
assunto accusatorio e, pertanto, deve essere pronunciata sentenza di assoluzione ai sensi dell' art.
530 c.p.p. nei confronti dell'odierno imputato in ordine al reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto
non sussiste.
Sulla base della piattaforma probatoria posta al vaglio del Tribunale la vicenda oggetto del presente
giudizio può essere così ricostruita.
La persona offesa, P.C., in merito ai fatti per cui è processo, premetteva che - come comunemente
accade in tutte le coppie- durante il matrimonio con il M. avvenuto nel 2008 dal quale erano nati tre
figli, si erano verificati spesso diverbi in cui ella si era sempre difesa, puntualizzando che spesso
l'evento scatenante era causato da entrambi e che erano costanti anche liti più accese in cui
decidevano di separarsi ma che tale intenzione non si è mai realizzata tant'è che a partire dall'ottobre
2022 decidevano di comune accordo di riprendere la convivenza, avendo scelto di appianare gli
animi.
Su domanda del Pm in merito a quanto accaduto nel 2020 in cui erano state allertate le F.F.O.O.
riferiva che in quell'occasione avevano avuto un diverbio, senza alcuna aggressione fisica da parte
del marito, per un banale motivo, in quanto in quell'occasione il figlio si era fatto male e avevano
litigato perché il M. non era stato presente: durante quel litigio, il marito le aveva strappato la borsa
ed il portafoglio rompendogliela in quanto il M., adirato, le contestava che non lo aveva notiziato di
quanto accaduto al figlio.
Con riguardo ad altri episodi, raccontava che in data 23 maggio 2022 sì era verificato un altro
diverbio poiché il marito non si era presentato alla manifestazione organizzata in memoria della
strage di Capaci: ciò aveva portato i coniugi ad una lite piuttosto accesa tanto che il M. aveva cacciato
la moglie di casa (quanto narrato troverà riscontro anche alla luce delle dichiarazioni del teste Vice
Brig. C.A. dei CC di Potenza, il quale intervenuto in quel frangente, riferiva che il loro intervento era
stato richiesto dalla P. a seguito della lite con il marito che l'aveva cacciata fuori di casa ma che in
quell'occasione, oltre allo stato di agitazione e nervosismo in cui versava la p.o., non erano stati
riscontrati segni di lesioni visibili e, pertanto, decidevano di non intervenire)
Proseguendo nell'escussione, il pm procedeva a lettura contestazione di quanto dichiarato in sede
di indagini, in quanto la P. riferiva di non ricordare altri episodi di violenza (verbale e\o fisica),
confermando, poi, quanto raccontato a proposito del 19 settembre 2021, allorquando il marito una
volta giunto a casa, anziché chiedere delle condizioni di salute del figlio E., le sputò addosso
dicendole testuali parole " Zoccola di merda, ti pulezza! Dov'è il reddito di cittadinanza " (in verità
tale episodio corrisponde a quanto dichiarato all'inizio della sua deposizione contestualizzandolo
temporalmente nell'anno 2020).
In merito ad un altro episodio in cui lei aveva richiesto l'intervento delle FF.OO. confermava quanto
sollecitato dal pm ed in particolare che "lui si alterava, mi afferrava per la maglia mi tirava fino alla
porta, dopo di che mi spingeva fuori sul pianerottolo e mi sferrava un calcio al sedere" ed inoltre "
tutto questo è avvenuto davanti agli occhi di nostro figlio E. che ha assistito alla scena e che rimaneva
nell'appartamento con il padre, quando io ho trovato poi rifugio a casa della mia amica S. "
precisando, tuttavia, di ricordare che in realtà il figlio dormiva e che in ogni caso si era opposta e
difesa nella concitazione del momento.
In quella circostanza dichiarava che era stata lei a chiamare i Carabinieri mentre si trovava in casa
della vicina non essendo intervenuto il marito (tuttavia il narrato risulterà in parte diverso rispetto
a quanto dichiarato agli inquirenti come desunto dalla lettura a contestazione da parte del pm " mi
strappava il telefono dalle mani e mi diceva "io questo telefono te lo spacco, a chi devi chiamare, i
Carabinieri? ").
Proseguendo nella testimonianza esponeva che dopo tali episodi non si erano verificati altre
occasioni degne di nota anche perché per un breve arco di tempo, di circa cinque mesi, si sono
allontanati prima di decidere di riconciliarsi.
In sede di controesame, su domanda della difesa sul se, a fronte di tali accadimenti, avesse avuto
paura del M., rispondeva negativamente puntualizzando che altrimenti non avrebbe deciso di
ritornare insieme e che in ogni caso si era trattato di litigi reciproci e che comunque si erano verificati
principalmente quando il M. occasionalmente beveva e su domanda a chiarimento del Presidente,
specificava che comunque non erano stati frequenti: inoltre su domanda specifica se avesse mai
ricevuto minacce di morte dal marito, la teste riferiva di non ricordare e che in quei casi lei comunque
non gli attribuiva nemmeno tanto peso alle sue parole perché sapeva che "lui non era in sé".
Sempre su domanda del Presidente sui motivi dei litigi la teste riteneva di attribuirli al fatto che lui
non era molto presente quando lei aveva bisogno, o a volte perché era geloso e specificamente su
tale punto, sul se il M. l'avesse mai accusata di avere una relazione con altre persone, la teste
rispondeva negativamente.
Dalle dichiarazioni rese in sede di escussione a s.i. da P.S., amica di lunga data della p.o. e vicina di
casa, si apprendeva che era a lei noto, in quanto riferitole dalla P., che la loro situazione familiare
era tutti altro che semplice tanto da indurre l'amica a chiedere la separazione.
Raccontava dell'episodio del 23 maggio 2022 in cui, dopo aver sentito sbattere la porta di casa, la
P.C. si presentava alla sua porta in lacrime riferendole che era stata cacciata di casa da suo marito al
culmine dell'ennesimo litigio, scaturito per questioni futili attinenti alla manifestazione in memoria
della Strage di Capaci e in quell'occasione veniva strattonata per la maglia fino al portone,
togliendole il telefono dalle mani.
Dichiarava che in quell'occasione il M. era ubriaco, certa di ciò, in quanto poco dopo l'episodio il M.
si era recato presso il suo appartamento per lasciarle il figlio E. e lei aveva sentito la puzza di alcool
provenire da lui.
In merito ai rapporti tra i coniugi riferiva che vivevano in una situazione di conflittualità ormai
cronica, per come riferitole dalla P. durante il corso degli anni di matrimonio caratterizzatisi per vari
episodi in cui il M. l'aveva umiliata, offesa e aggredita però solo verbalmente, puntualizzando " R.
non è una cattiva persona ma il suo problema è l'alcool, dipendenza dalla quale soffre da anni, infatti,
quando beve diventa intrattabile a dire di C., diventa anche aggressivo. "
Precisava, infine, di non aver mai assistito personalmente ad episodi di violenza fisica e\o verbale
posti in essere dall'imputato e che la p.o. le aveva raccontato di essere stata minacciata varie volte
ma di non ricordare il contenuto di tali intimidazioni.
Anche dalle dichiarazioni rese in sede di escussione a s.i. da P.D., sorella della p.o., emergeva che
tra i due coniugi vi era un clima di conflittualità ed in particolare la sorella le aveva confessato di
vari litigi verificatisi soprattutto perché quest'ultimo abusava di bevande alcooliche e perché la
sorella si lamentava del fatto che il marito non provvedesse economicamente al menage familiare e
che spesso rincasava ubriaco scatenando i litigi.
La teste, poi, riferiva che nel settembre 2021 era stata contattata dalla sorella, la quale le aveva riferito
che il marito, a seguito di un litigio, le aveva strappato la borsa perché voleva la carta di credito del
reddito di cittadinanza minacciandola di morte oltre ad insulti vari " zoccola", bestemmie dei defunti,
sputi in faccia. Tuttavia, puntualizzava che la sorella non le aveva mai riferito di aver subito
aggressioni fisiche. Anch'ella confermava la circostanza che il M. diventava aggressivo quando
abusava delle bevande alcooliche.
Tali circostanze, in particolare la dipendenza dalle sostanze alcooliche del M. con evidenti
ripercussioni anche sulla sfera lavorativa e quindi economica, emergevano di tutta evidenza anche
dalle dichiarazioni rese in sede di s.i. dal P.C., padre della p.o.
Ciononostante, quest'ultimo dichiarava di non aver mai assistito ad episodi di violenza fisica e\o
verbale del genero nei confronti della figlia ma che ella gli aveva riferito dell'episodio dello strappo
della borsa (più volte qui descritto) in cui l'aveva minacciata anche di morte e di essere stata, in altre
occasioni, offesa ed ingiuriata e del 23.5.2022 dopo il quale, però, dichiarava che non si erano più
verificati altri episodi visto che la figlia era andata a vivere a casa sua.
La teste C.V., assistente sociale del Comune di Vietri di Potenza, in sede di escussione dibattimentale
riferiva al Tribunale di conoscere il nucleo familiare M.-P. da diversi anni per le problematiche
inerenti il sostegno economico e genitoriale della famiglia e in merito ai fatti per cui è causa, in
particolare l'episodio del 23.5.2022, raccontava di essere stata sollecitata dai CC per relazionare su
quanto accaduto: esponeva che in quel periodo i coniugi stavano affrontando un momento difficile
caratterizzato da continui litigi e che in quell'occasione il M. aveva aggredito la P. verbalmente,
strattonandola fuori di casa, pur non ricordando precisamente quanto effettivamente avvenuto (così
come in merito all'episodio di quando era stata sputata in faccia dal M.).
La teste M.A., sorella dell'imputato, esponeva che, pur non frequentando la coppia perché residente
lontano, sapeva, in quanto costantemente in contatto con la P., dei litigi e del momento difficile che
stavano affrontando quando si era verificato l'episodio del maggio 2022 ma che, nonostante ciò, i
due coniugi nei giorni successivi cercavano di avere un rapporto sereno. Anch'ella riferiva che
attualmente i rapporti erano distesi.
La teste M.C., Presidente del "Telefono donna" centro antiviolenza di Potenza, non era in grado di
riferire circostanze utili rispetto al thema decidendum avendo avuto solo un contatto telefonico con
la querelante, in occasione dell'episodio del maggio 2022, pur ammettendo di non ricordare quanto
accaduto.
Orbene, queste essendo le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non può dirsi acquisita con
ragionevole certezza la prova della sussistenza delle condotte illecite contestate all'odierno imputato
che necessitano, peraltro, di alcune considerazioni in relazione al corretto inquadramento giuridico
delle fattispecie.
Preliminarmente appare opportuno evidenziare che le dichiarazioni della persona offesa possono
legittimamente essere poste da sole a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità
dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più
penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
(cfr. Cass , Sez. 2 n.43278/2015)
Applicando tali principi di diritto al caso di specie, dall'espletata istruttoria dibattimentale può dirsi
dimostrata non solo la credibilità soggettiva, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona
offesa (la quale tra l'altro non si è costituita parte civile il che la rende ancor più credibile in quanto
non portatrice di un interesse personale potenzialmente idoneo a modificare la ricostruzione dei
fatti) le cui dichiarazioni sono risultate lineari, non contraddittorie, prive di intenti calunniatori e
genuine: infatti, la stessa, nel corso nella deposizione, ha candidamente ammesso che tali episodi
costituivano, piuttosto, reazioni particolarmente violente del marito nell'ambito di una convivenza
familiare che in quel periodo attraversava un momento difficile, fatto di litigi continui ed estenuanti,
di profonda crisi dovuta soprattutto a problematiche di tipo economico, legate alla dipendenza
dall'alcool del M. e ad incomprensioni reciproche tale da indurla, spinta dalla concitazione del
momento alla denuncia-querela.
Tuttavia, occorre rilevare che per tutto il corso della sua testimonianza non è emerso in maniera
univoca quello stato di soggezione psichica e quella sofferenza derivante dalla presunta condotta
prevaricatrice ed umiliante del soggetto agente, volute dalla norma.
In effetti, non è revocabile in dubbio che ciò che ha connotato la fattispecie oggetto del presente
giudizio è l'alto tasso di conflittualità tra le parti che ha permeato costantemente una convivenza
difficile e travagliata.
Ed invero, i testi dell'accusa hanno confermato, sia pur genericamente, gli episodi narrati dalla
persona offesa i quali hanno riferito della condotta offensiva ed aggressiva del M. con riferimento
principalmente ai due episodi descritti dalla P., per quanto appreso dai suoi sfoghi non avendo
assistito ad alcuna delle liti o delle minacce rivolte alla querelante.
Né tale situazione, per quanto difficile, aveva destato l'attenzione degli assistenti sociali o
dell'associazione Telefono donna.
Per cui, a parere di questo Collegio i soli due episodi offensivi ed aggressivi posti in essere dal M.,
durante le liti, così come confermati all'esito dell'istruttoria svolta non sono sufficienti ad integrare
il delitto di maltrattamenti.
Ma vi è più, in realtà gli stessi, come detto, si inseriscono più correttamente nell'ambito di una
dinamica familiare complessa in cui entrambi i coniugi scatenavano i dissidi che sfociavano nei litigi
per cui necessitano di un opportuno chiarimento in punto di rilevanza penale.
Com'è noto la giurisprudenza ha individuato la precisa linea di demarcazione tra le condotte
penalmente rilevanti, integranti la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. da quelle scaturenti da una
situazione coniugale caratterizzata da un alto tasso di conflittualità reciproca che resta al di fuori
dell'ambito di operatività dell'art. 572 c.p., affermando nella sentenza n. 37978 del 2023 che "Infatti,
ciò che qualifica la condotta come maltrattante, in un quadro di insieme e non parcellizzato, è che i
reiterati comportamenti, anche solo minacciate, operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico
o economico) nell'ambito di una relazione affettiva, siano volti a ledere la dignità della persona
offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed
autodeterminazione, a ferirne l'identità di genere con violenze psicologiche ed umiliazioni (Sez. 6,
n. 30340 del 08/07/2022, S., non mass.), in quanto il disegno discriminatorio che guida gli autori dei
reati di violenza contro le donne è costituito dal deliberato intento di possesso, dominazione e
controllo della libertà femminile per impedirla (Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep. 2023, G., non
mass.; Sez. 6, n. 27166 del 30/05/2022, C., non mass.)...La confusione tra il delitto di cui all' art. 572
cod. pen. e le ordinarie "liti" avviene quando non è presa in alcuna considerazione l'asimmetria, di
potere e di genere, che esiste nel contesto di coppia o familiare oggetto di esame, ritenendola un dato
neutro. E' quanto avvenuto nella specie allorché la denigrazione della donna, la sua pubblica
mortificazione con ingiurie gravi, le aggressioni subite con pugni e calci, la limitazione della sua
libertà nell'avanzare richiesta di chiarimenti al proprio compagno sono state normalizzate a mero
conflitto tra pari. Detta attività qualificatoria si pone in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost. che
impone di ritenere le donne in una condizione paritaria, anche in fatto, rispetto agli uomini, dunque
titolari del diritto alla dignità e alla libertà, diritti umani fondamentali, che non possono subire
lesioni, neanche occasionali, o essere in qualche modo giustificabili in base ai costrutti sociali fondati
"sull' accettazione della disparità di genere. Per questo il reato di cui all'art. 572 cod. pen., proprio in
quanto reato abituale, impone innanzitutto l'accertamento delle condotte dell'autore e del dolo per
poi inserirle nella dinamica della relazione tra autore e vittima, al fine di individuare 1* eventuale
condizione di ordinaria gerarchia in cui si inscrivono i singoli e più gravi episodi che non
necessariamente si sostanziano nella violenza fisica, assumendo, quella psicologica spesso una
maggiore capacità traumatica in quanto incidente sull'identità e la dignità della persona offesa. Il
delitto di maltrattamenti è stato illogicamente scambiato dalla sentenza impugnata con le liti
familiari sebbene la linea distintiva tra detti comportamenti sìa chiara e marcata: si consuma il primo
quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio
autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza o dell'offesa; mentre ricorrono le
seconde quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, su un
piano di riconoscimento e di accettazione reciproca del diritto di ciascuno di esprimere li proprio
punto di vista. Alcuni criteri per cogliere la differenza sono, ad esempio, che vi sia o meno l'ascoltò
del giudizio e della volontà altrui: che la relazione sia consapevolmente e strutturalmente sbilanciata
a favore di uno solo dei due in ragione dell'identità sessuale; che emerga o no un divario di potere
fondato su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere tali da creare modelli
comportamentali fissi e costanti di prevaricazione ; che una parte approfitti di specifiche condizioni
soggettive (età, gravidanza, problemi di salute, disabilità) per esercitare anche un controllo
coercitivo; che si ripeta o meno, con modalità prestabilite e prevedibili, la soccombenza sempre dello
stesso soggetto attraverso offese o umiliazioni o limitazioni della sua libertà personale o di esprimere
un proprio autonomo punto di vista; che la sensazione di paura per l'incolumità o di rischio o di
controllo riguardi sempre e solo uno dei due anche utilizzando forme ricattatorie o manipolatorie
rispetto ai diritti sui figli minorenni della coppia (Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., non mass.).
In conclusione, la violenza avviene sempre e solo su un piano inclinato a favore dell'autore e gli esiti
sono sempre unidirezionali a vantaggio di questi; mentre la conflittualità di coppia si sviluppa su
un piano paritario, in cui i protagonisti si riconoscono reciprocamente come soggetti autonomi,
dotati di dignità e libertà, e gli esiti del contrasto sono alterni, non prevedibili e tali da non ingenerare
mai paura dell'altro"
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche che risultano completamente aderenti al caso di
specie, ritiene questo Collegio che la vicenda oggetto del presente giudizio non rientri nei casi puniti
dall'art. 572 c.p. in quanto è stato dimostrato che i coniugi erano effettivamente in condizioni di
parità, non sussistendo in definitiva, su ammissione della stessa persona offesa, stati di soggezione
psicologica o sentimenti di paura o di timore per la propria incolumità (in sede di escussione proprio
sul sentimento di paura affermava "..no altrimenti non ci sarei ritornata") per cui non risultando
dimostrata l'iniziale prospettazione accusatoria l'imputato va mandato assolto ai sensi dell'art. 530
c.p.p. perché il fatto non sussiste.
In ultimo, mette in conto rilevare, però, che residuano alcuni episodi di percosse, così come ammessi
dalla persona offesa, sia pur ridimensionati nella loro entità.
In tali casi, la giurisprudenza ha statuito che ai fini dell'integrazione del delitto di percosse, oltre alla
sussistenza dell'elemento soggettivo che nella fattispecie in esame si ritiene dimostrato, elemento
essenziale è la violenza fisica, che può assumere qualunque forma: pugno, calcio, schiaffo, spinta,
urto, bastonata, frustata, getto violento d'acqua, afferramento e trascinamento per i capelli o altre vie
di fatto, purché la percussione sia idonea a provocare una sensazione di dolore.
Tuttavia, dall'espletata istruttoria - in particolare dalle dichiarazioni della persona offesa in merito
allo strattonamento quando venne cacciata fuori casa- è emerso altrettanto chiaramente, che la stessa
negava di aver subito una sensazione di dolore (cfr. Cass. pen. Sez. V Sent., 13/08/2021, n. 31665 "Ad
integrare il delitto di percosse è sufficiente la produzione, con qualunque mezzo, di sensazioni
dolorose") per cui non può dirsi integrato nel caso di specie, nemmeno in via residuale, tale tipologia
di reato.
Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., è stato fissato in giorni novanta il termine per il deposito della
motivazione della sentenza.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve M.R. dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
Motivi in giorni novanta.
Conclusione
Così deciso in Potenza, il 29 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2025. 13-06-2025 14:13
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