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Sentenza

Trapani. Detenzione e illecito trasporto di un panetto di cocaina del peso di
circa 1,052 kg. lordi. Il borsello era stato lanciato dal finestrino destro del taxi su cui lo stesso stava viaggiando e che era stato prontamente recuperato dai
Carabinieri di Trapani che lo avevano intercettato.
Trapani. Detenzione e illecito trasporto di un panetto di cocaina del peso di circa 1,052 kg. lordi. Il borsello era stato lanciato dal finestrino destro del taxi su cui lo stesso stava viaggiando e che era stato prontamente recuperato dai Carabinieri di Trapani che lo avevano intercettato.
Cass. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38906 Anno 2025
Presidente: DE AMICIS GAETANO
Relatore: GIORGI MARIA SILVIA
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo
nel procedimento a carico di:
G.P. nato il  a P.
avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Palermo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in
riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto P. G.
dal reato di detenzione e illecito trasporto di un panetto di cocaina del peso di
circa 1,052 kg. lordi, sull'assunto della inidoneità degli elementi di prova acquisiti
per sostenere la riconducibilità all'imputato della sostanza stupefacente
rinvenuta nel borsello, che era stato lanciato dal finestrino destro del taxi su cui
lo stesso stava viaggiando e che era stato prontamente recuperato dai
Carabinieri di Trapani che lo avevano intercettato. Osserva la Corte che, da un
lato, non erano stati svolti accertamenti in ordine a quanto riferito dall'imputato
sulla circostanza che i finestrini posteriori del taxi fossero bloccati; dall'altro,
dalle indagini dattiloscopiche effettuate dal Reparto Investigazioni Scientifiche
dei Carabinieri di Messina sul borsello non erano emerse le impronte digitali
dell'imputato.
2. Il P.G. presso la Corte di appello di Palermo ha presentato ricorso per
cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento,
censurandone la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, per
un duplice profilo: a) la polizia giudiziaria aveva osservato direttamente il lancio
del borsello dal finestrino lato destro del taxi, opposto quindi a quello del
conducente, F.A., il quale aveva riferito circa le modalità del trasporto
del passeggero e l'anomala inversione di marcia dell'autovettura effettuata su
richiesta dello stesso; b) la relazione tecnica dattiloscopica del Reparto
Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina non aveva avuto per
oggetto il borsello, bensì il reperto costituito dal sacchetto di cellophane in esso
contenuto, recante all'interno il panetto di cocaina, sicché era evidente il
travisamento della relativa prova da parte della Corte territoriale.
3. Con nota scritta depositata in data 21 ottobre 2025 il difensore
dell'imputato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto
proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.
4. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del P.G. è fondato e merita di essere accolto, poiché la
ricostruzione probatoria della vicenda, come esposta dai Giudici di secondo
grado, non risulta sorretta da argomentazioni fattuali logicamente congrue. Va
peraltro osservato che la memoria difensiva è stata tardivamente presentata,
senza il rispetto del termine di legge.
2. La Corte d'appello, per un verso, non ha inteso valorizzare, con una
motivazione apodittica e apparente, l'obiettiva circostanza che il borsello recante
il panetto di cocaina, secondo quanto puntualmente descritto dai Carabinieri di
Trapani, era stato lanciato dal finestrino lato destro del taxi su cui viaggiava
l'imputato, opposto a quello del conducente, del quale ben poteva essere
rinnovata la testimonianza per ulteriori chiarimenti circa l'apertura o la chiusura
dei finestrini anteriori e posteriori del taxi.
Per altro verso, travisando all'evidenza il reale contenuto della prova tecnica
acquisita, la stessa Corte ha ritenuto di valorizzare a discarico dell'imputato il
dato assolutamente neutro dell'assenza delle impronte digitali dello stesso sul
borsello contenente la sostanza stupefacente, mentre questo non era stato
affatto oggetto dei rilievi dattiloscopici del Reparto Investigazioni Scientifiche dei
Carabinieri di Messina che, viceversa, avevano investito esclusivamente
l'involucro di cellophane contenente il panetto di cocaina.
3. In conclusione, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata
con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della
Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 23/10/2025
Avv. Antonino Sugamele

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