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Sentenza

Detenuto. Movimento in cella. Spazio vitale essenziale. lo spazio occupato dal letto singolo. Conteggio. Esclusione.
Detenuto. Movimento in cella. Spazio vitale essenziale. lo spazio occupato dal letto singolo. Conteggio. Esclusione.
Concordi Magistrato di sorveglianza e Tribunale di sorveglianza: niente risarcimento per il detenuto – un cittadino straniero – a fronte delle condizioni sopportate nella struttura carceraria di Pisa tra il 2017 e il 2023.

In particolare, secondo il Tribunale di sorveglianza, «il condannato ha potuto usufruire» in quegli anni «di uno spazio compreso tra i tre e i quattro metri quadri», non risultando, poi, rilevanti, ai fini di un presunto trattamento disumano e degradante lamentato dal detenuto, «le denunciate marginali carenze strutturali e di servizio all’interno dell’istituto carcerario, potendo l’uomo usufruire di un letto singolo, da non computare nello spazio disponibile».

Col ricorso in Cassazione, però, la difesa sostiene sia stato commesso un grave errore, «non avendo il Tribunale di sorveglianza scomputato lo spazio occupato dal letto singolo» dallo spazio disponibile effettivamente nella cella per il detenuto.
Avv. Antonino Sugamele

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