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Sentenza

Delitto di ricettazione. Mancanza di giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto. Prova della conoscenza dell'illecita provenienza della cosa. Configurabilità e presupposti dell'integrazione del reato di ricettazione.
Delitto di ricettazione. Mancanza di giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto. Prova della conoscenza dell'illecita provenienza della cosa. Configurabilità e presupposti dell'integrazione del reato di ricettazione.
Corte d'Appello di Lecce, Penale, Sentenza del 30-07-2024, n. 1043


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Unica Penale

Composta dai signori:

Dr. Giuseppe BIONDI - Presidente rel.

Dr.ssa Silvia MINERVA - Consigliere

Dr.ssa Adriana ALMIENTO - Consigliere

all'udienza del 31 Maggio 2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale a carico di:

Za.Co., nato l'(...) a F. (B.), ivi residente alla via A. n. 61 - dom. dich. - libero.

- Libero ASSENTE -

Presofferto: negativo

Difensore: avv. Sf.Um. del foro di Brindisi - di fiducia

IMPUTATO

a) del reato di cui all'art. 648 bis c.p. per aver compiuto, in relazione all'autovettura Alfa Romeo Mito tg. (...) oggetto di furto (come da denuncia sporta dal proprietario Ta.An. in data 09.07.2016), operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa; in particolare, montava alcune componenti della predetta autovettura (intero cruscotto, sistema Bluetooth, sedili interni, kit fumatori, porta USB, ruotino di scorta e staffetta fissaggio, parti di carrozzeria, pneumatici e cerchi, ecc.) sull'autovettura Alfa Romeo Mito tg. (...) (di sua proprietà per averla acquistata, incidentata, dalla precedente proprietaria Pi.An.); Acc. in Fasano in data 22.08.2016;

b) reato di cui agli artt. 81 cpv., 349, 374 co. 2 c.p., perché, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dopo che l'autovettura Alfa Romeo Mito tg. (...) veniva sottoposta a sequestro probatorio da personale del N.C. (che provvedeva ad apporre due sigilli di sicurezza nelle feritoie inferiori di sgancio dello stereo), essendo in possesso di una seconda chiave per accedere al veicolo, asportava e/o faceva asportare i predetti sigilli, forzava e/o faceva forzare le feritoie e manometteva e/o faceva manomettere il dispositivo Bluetooth, immutando in tal modo lo stato delle cose al fine di trarre in inganno dapprima il PM negli accertamenti ex art. 354 c.p.p., poi il consulente nominato dal PM e, infine, il giudice nell'accertamento dei fatti di cui al capo A);

Acc. in Fasano in data successiva al 22.08.2016 e anteriore al 31.10.2016

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi emessa in data 13.11.2020 che così provvedeva: dichiara Za.Co. colpevole del reato di cui all'art. 648 c.p., così diversamente qualificato il fatto a lui ascritto al capo A), e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, nonché dei reati di cui al capo B e lo condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Dispone la confisca e distruzione del veicolo in sequestro.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del Tribunale di Brindisi del 13.11.2020, Za.Co. veniva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 648 c.p., così diversamente qualificato il fatto di cui al capo A), e veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, nonché dei reati di cui al capo B) e, per l'effetto, veniva condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. L'imputato veniva, altresì, interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Veniva ordinata la confisca e distruzione del veicolo in sequestro.

Avverso la citata sentenza ha proposto tempestivo appello il difensore dell'imputato, censurando la pronuncia sulla base dei motivi di appello che di seguito si andranno sinteticamente ad esporre.

Le udienze del 22.9.2023 e del 23.2.2024, inizialmente tenute in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23-bis comma 1 D.L. n. 137 del 2020, convertito, con modifiche, dalla L. n. 176 del 2020, venivano rinviate per l'eccessivo carico del ruolo, nonché per l'incompatibilità a trattare il processo di uno dei consiglieri componenti la Corte.

All'udienza del 31.5.2024, tenuta in presenza stante la richiesta difensiva nelle more intervenuta, assente l'imputato, le parti, dopo la discussione, concludevano come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di appello.

1.1. Con il primo motivo di appello, si chiede l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli al capo A) perché il fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso. Preliminarmente, si rappresenta che dalla relazione tecnica (redatta dal Comando Operativo-Nucleo Investigativo Scientifico di Bari, a seguito del sequestro dell'Alfa Romeo Mito di proprietà dell'appellante), acquisita al fascicolo del dibattimento, si dava atto che "la combinazione alfanumerica del telaio e dell'organo propulsore appaiono prive di manomissioni e/o contraffazioni", circostanza confermata dal militare N.. Il teste dichiarava di aver fotografato l'autovettura al momento del sopralluogo, nonché di aver allegato le foto alla relazione scientifica dalle quali emerge la mancata apposizione di sigilli sulla stessa o altri segni equipollenti a tutela della contaminazione del bene. A seguito di tale attività istruttoria, la pubblica accusa procedeva a riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 648 c.p. in modo del tutto generico e con riferimento a non specificate componenti dell'autovettura. Sulla scorta delle risultanze dibattimentali l'appellante lamenta l'assenza di riscontri probatori in ordine all'elemento sia materiale che psicologico previsto dall'art. 648 c.p. In merito all'elemento materiale, non si comprenderebbe quali siano le componenti di certa provenienza delittuosa e si sottolinea la mancanza di prova in ordine all'installazione delle componenti dell'autovettura rubata alla p.o. T. sull'autovettura in sequestro di proprietà del prevenuto. Si evidenzia che il teste dell'accusa, M.llo C., riferiva in ordine all'assenza di elementi distintivi sui pezzi che vengono disassemblati su un veicolo per essere riciclati su altra vettura e sull'impossibilità di precisarne la provenienza in assenza di riscontri oggettivi. A seguito dell'invio da parte della FCA delle caratteristiche originali dell'Alfa Romeo Mito di proprietà della sig.ra P. e dal successivo confronto con le caratteristiche dell'autovettura sequestrata a Z., il teste T., all'udienza del 19.10.2018, precisava che quest'ultima a differenza dell'originale uscita di fabbrica non aveva i fendinebbia montati, ma aveva il colore degli interni nero (e non rosso), il sedile posteriore sdoppiabile e con tre posti e tre poggia testa, il kit fumatori, la porta USB sul tunnel centrale ed un ruotino di scorta con kit montaggio nel portabagagli. Si osserva che tali beni non sono contrassegnati dalla casa madre con alcun segno distintivo. Si ripercorrono alcuni passaggi della testimonianza resa dalla p.o. T. in ordine alla eventuale corrispondenza delle dotazioni dell'auto sequestrata all'imputato rispetto a quella di sua proprietà oggetto di furto: riconosceva un particolare presente sul lunotto termico della sua auto ed una macchia sul tappetino del cofano; riscontrava l'attivazione del dispositivo bluetooth con il suo telefono, ma l'assenza dei relativi dispositivi di comando sullo sterzo del veicolo. Si precisa che tra tutte le dotazioni montate sul veicolo in sequestro e difformi da quelle originariamente installate dalla casa madre, T. non è stato in grado di riconoscerne l'appartenenza di alcuno di essi alla propria autovettura rubata. Il primo giudice ipotizzava che gli altri "pezzi", presenti sull'auto sequestrata ma disconosciuti dalla P., fossero stati aggiunti o eliminati durante la riparazione dell'autovettura sinistrata della P. dopo la vendita al l'appellante, ma non vi è prova della provenienza illecita di dette componenti. In riferimento allo stereo e al bluetooth la difesa, inoltre, sottolinea che durante l'ascolto della persona offesa sarebbe emersa la connessione del dispositivo bluetooth a seguito di una telefonata che attivava anche lo stereo, ma si constatava l'impossibilità di rispondere alla chiamata poiché lo sterzo non era dotato degli appositi comandi. Sul punto, la difesa rileva ulteriormente che l'accertamento esperito avveniva prima del sequestro in presenza della persona offesa ma in assenza di Z.. Tali precisazioni fanno dedurre l'illegittimità di tali operazioni di riscontro poiché si accedeva al veicolo di proprietà di quest'ultimo senza l'autorizzazione del proprietario e prima di sequestrare il mezzo. Tale accertamento non veniva verbalizzato né comunicato al prevenuto e, in ogni caso, veniva effettuato in assenza di autorizzazione normativa o da parte dell'autorità giudiziaria, dunque, in violazione di legge. Ne deriva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa e dal Teste C.. Non si considerano prove valide neppure le macchie di cioccolato ed il ritocco sul lunotto, anche perché non sono state fotografate e, quindi, non acquisite in di battimento. Da ultimo si evidenzia che l'istruttoria dibattimentale non ha provato la ricorrenza dell'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato di ricettazione.

1.2. Con la seconda doglianza si lamenta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati di cui al capo B) dell'imputazione per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo degli stessi. La presenza dell'apparecchio stereo munito di bluetooth all'interno dell'autovettura di Z. deriverebbe da un accertamento di p.g. nullo e/o inutilizzabile poiché eseguito in assenza di autorizzazione normativa o dell'autorità giudiziaria su un bene non sottoposto a sequestro e senza la partecipazione del proprietario. Inoltre, mancherebbe, in ogni caso, la prova materiale sull'effettiva installazione dell'apparecchio stereo bluetooth sull'autovettura dell'appellante. Il teste dell'accusa, Ing. C., in particolare, constatava la mancanza di bluetooth all'interno dell'automobile e l'impossibilità di determinare se l'automobile si fosse mai agganciata al cellulare in uso all'imputato. Sulla presa usb, escludeva che la stessa fosse quella installata sulla autovettura rubata al T. poiché quella ivi installata faceva parte del kit originale fornito dalla casa madre (unitamente allo stereo bluetooth). Per quanto concerne il delitto di violazione dei sigilli, la difesa osserva che non vi sono fotografie e/o verbali che attestino l'apposizione dei cilindretti al momento del sequestro da parte del M.llo C.. Neppure la persona offesa e il teste T. ricordavano l'apposizione di tali sigilli. Tale dato appare fondamentale perché non consente all'imputato di conoscere eventuali accessi alia propria autovettura eseguiti in sua assenza da parte di terzi. Inoltre, considerando che detta condotta illecita sarebbe stata posta in essere dopo l'affidamento in custodia del veicolo alla ditta R., si osserva che proprio il teste R. riferiva che Z. non si era mai recato nei pressi dell'autovettura ricoverata nel piazzale della ditta. Il primo giudice respingeva tali argomentazioni sottolineando l'impossibilità di garantire costantemente la sorveglianza del parco auto, ma, nel ribadire la tesi difensiva, si precisa che tale servizio veniva garantito durante la giornata alternandosi con un dipendente.

1.3. Con il terzo motivo di gravame si invoca, previa derubricazione del delitto di ricettazione in quello di incauto acquisto ex art. 712 c.p., la causa di non punibilità di cui all'art. 131 -bis c.p., atteso l'esiguo valore dello stereo munito della funzione di bluetooth.

1.4. Con il quinto motivo di impugnazione, si chiede il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p.

1.5. Con l'ultimo motivo di doglianza, si invocano le circostanze attenuanti generiche, la rideterminazione della pena al l'interno dei minimi edittali, nonché la concessione dei doppi benefici di legge.

2. La decisione.

2.1. Nel giudizio di appello è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. pen. sez. 11 ,19.3.2013. n. 30838). Invero, le sentenze di primo grado e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Cass. pen. sez. III, 1.12.2011, n. 13926). Peraltro, questo tipo di motivazione della sentenza di appello non è contraria neppure alla CEDO. Invero, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (vedi da ultimo Corte EDU, sez. I, 6.2.2020, F. c. Italia, 24-26), sebbene i giudici non possono essere tenuti a motivare il rigetto di ogni argomentazione addotta da una parte (Corte EDU 9.12.1994, R.T. c. Spagna, 29), essi non sono tuttavia dispensati dal dover esaminare debitamente i principali motivi di ricorso che quest'ultima deduce e dal rispondervi (si veda, Corte EDU, grande camera, 11.7.2017, M.F. c. Portogallo, 84). Inoltre, la Corte sottolinea che la motivazione è finalizzata soprattutto a dimostrare alle parti che sono state ascoltate e, quindi, a contribuire ad una migliore accettazione della decisione (si veda, mutatis mutandis, Corte EDU, grande camera. 16.11.2010, T. c. Belgio, 91). Pertanto, nel respingere un ricorso, la giurisdizione d'appello può. in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte EDU, grande camera, 21.1.1999, G.R. c. Spagna, 26). Tuttavia, il concetto di processo equo richiede che una giurisdizione che abbia dato solo una breve motivazione alla sua decisione, incorporando le motivazioni fomite da una giurisdizione di grado inferiore o in altro modo, abbia effettivamente esaminato le questioni essenziali che le sono state sottoposte (Corte EDU, 19.12.1997, H. c. Finlandia, 60 e Corte EDU, 15.2.2007. B. c. Romania, 30).

2.2. L'appello va rigettato.

Innanzitutto, giova ricordare che tutte le prove sono state acquisite al fascicolo del dibattimento in quanto ammissibili e con il consenso delle parti. D'altronde, dai verbali delle udienze celebratesi nel corso del giudizio di primo grado, non risulta che fosse stato eccepito alcunché in ordine ad atti e documenti acquisiti dal giudice su consenso delle parti stesse. Solo in sede di impugnazione, il difensore eccepiva l'inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Fasano poiché esperiti in assenza della persona dell'imputato, oltre che in mancanza di qualsiasi autorizzazione normativa e/o giudiziaria.

Tuttavia, deve rilevarsi come gli accertamenti in parola fossero pienamente utilizzabili, come correttamente ritenuto anche dal primo giudice, inserendosi nell'ordinaria e normale attività di indagine posta in essere dai predetti militari.

Chiarito ciò, come correttamente e puntualmente ricostruito dal giudice di prime cure, in data 22.8.2016, personale appartenente al corpo dei Carabinieri della Stazione di Fasano, nella specie il M.llo C., durante un'attività di controllo di alcune autovetture in sosta presso il distributore di carburanti T., notava l'autovettura Alfa Romeo modello Mito, di colore bianco, tg. (...), di proprietà dell'imputato Za.Co. e decideva di approfondire tramite accertamenti sul predetto veicolo, alla luce della conoscenza pregressa del soggetto (noto ai militari in quanto già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e in quanto proprietario di un'officina di autodemolizione). Tramite un primo controllo sul portale A., gli operatori di p.g. verificavano che dalla visura del P.R.A. risultava che la vettura in questione, precedentemente intestata alla signora Pi.An., era stata acquistata dall'imputato al prezzo irrisorio di Euro 2.000,00, non solo valore commercialmente inferiore rispetto a quello di mercato, ma anche sproporzionato rispetto alle attuali e reali condizioni in cui si trovava il veicolo alla vista dei militari. La precedente proprietaria, escussa a s.i.t., dichiarava di aver venduto l'automobile al prezzo indicato poiché gravemente danneggiato a seguito di un sinistro stradale nel quale il mezzo era rimasto coinvolto. La donna affermava di aver venduto il mezzo al titolare di un'autodemolizione (l'imputato) solo dopo vari tentativi con altre carrozzerie non andate a buon fine a causa degli enormi e difficilmente quantificabili danni che il veicolo riportava a causa dell'incidente (v. verbale stenotipico dell'udienza del 19.10.2018, in cui su contestazione del p.m. la teste confermava il danneggiamento della parte anteriore, paraurti e oggetti ad esso agganciati, parafango posteriore sinistro, spigolo del cofano, spigolo posteriore destro, airbag del guidatore esploso).

Portata a visionare l'auto in questione, la P. non riconosceva come parti originali del l'auto vettura alcune componenti di equipaggiamento e alcuni accessori che, invece, erano presenti nell'abitacolo posto in esame. La vettura, inoltre, differiva da quella che ricordava di aver ceduto allo Z. per il colore degli specchietti retrovisori.

Tramite una ricerca effettuata in parallelo dai Carabinieri sui mezzi oggetto di furto nel periodo in cui il veicolo in questione era stato acquistato dall'imputato, si accertava che, in data 9.7.2016, Ta.An. aveva sporto formale denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Cistemino del furto della propria automobile, parcheggiata sulla pubblica via nei pressi del proprio domicilio (v. verbale di denuncia in atti). Il veicolo rubato era un'Alfa Romeo modello Mito di colore bianco, tg. (...), del tutto simile per colore, modello, cilindrata e anno di immatricolazione a quello in uso all'imputato all'epoca delle indagini.

Una volta rintracciato il T. ed esaminata l'auto dell'imputato, la persona offesa riconosceva alcuni dettagli della propria automobile, quali un ritocco di vernice sul lunotto posteriore e una macchia di cioccolato sul tappetino del bagagliaio (v. verbale stenotipico dell'udienza del 25.1.2019, in cui il T., escusso a dibattimento, confermava tali circostanze: "esternamente avevo il particolare dietro ai lunotto termico sulla destra di una macchia, sembrava come se fosse vernice scrostata e con una passata di pennellino quando si fa per aggiustare qualcosa... nonché aprendo il cofano di dietro ho riscontrato una macchia verosimilmente di cioccolato che avevo nella mia macchina, sul tappetino copri cofano"). Tuttavia, il T. affermava che la propria macchina era provvista del sistema stereo dotato di dispositivo Bluetooth che, apparentemente, non si trovava sull'auto che gli era stata fatta esaminare dai Carabinieri e che apparteneva all'odierno imputato. Ed invero, come anche chiarito dal teste C., le auto fornite di apparato bluetooth sono provviste di sterzo dotato di un'apposita pulsantiera utile per i vari comandi oltre che di un connettore USB, mentre i modelli che ne sono sprovvisti presentano sul proprio sterzo un unico pulsante per i soli comandi radio e non sono dotati dell'apposita porta USB (come chiaramente evincibile dagli elenchi delle dotazioni di serie e degli optional con cui sono vendute le automobili acquisite, in fase di indagini, dai Carabinieri di Fasano dalla casa madre "Fiat Crysler Automobiles" in atti).

L'auto provento di furto ai danni del T. era, quindi, provvista sia di autoradio con dispositivo bluetooth che di connettore USB, mentre il veicolo acquistato dall'imputato, non essendo provvisto di stereo con bluetooth non avrebbe dovuto nemmeno essere dotato del connettore USB, che invece era presente sull'auto, come agevolmente desumibile dalla visione delle immagini in atti).

Tale circostanza appariva strana tanto più perché la signora P., in sede di esame dibattimentale all'udienza del 19.10.2018, confermava quanto dichiarato in sede di s.i.t., ovvero che, data la propria ignoranza in materia di dispositivi elettronici, non sapeva utilizzarli, ma visionando l'autovettura che aveva venduto all'imputato affermava con certezza che la porta USB mostratale dagli operatori di p.g. non era presente al momento della vendita dell'auto.

A tal proposito, i Carabinieri effettuavano nei pressi dell'autovettura in questione un tentativo di chiamata sul numero intestato al T., che era presente sul posto e che aveva attivato la connessione bluetooth sul proprio telefono cellulare. A questo punto, i presenti notavano che il volume della radio della vettura (che era acceso) si abbassava e che sul display dello stereo appariva la scritta "CONNECT", poiché rimpianto bluetooth riconosceva il cellulare del T. come ancora ad esso collegato; tuttavia, l'assenza dell'apposita pulsantiera sullo sterzo del veicolo impediva agli operatori di rispondere alla chiamata effettuata tramite i comandi bluetooth.

A seguito di tali circostanze, in data 7.9,2016 il veicolo in uso all'imputato veniva sottoposto a sequestro e affidato in custodia giudiziaria alla ditta A. dei F.R., con sede in F. (v. verbale di sequestro dell'autovettura in atti) in esecuzione del decreto di convalida di sequestro probatorio adottato dal p.m. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi del 23.8.2016.

Avverso quest'ultimo provvedimento veniva presentata impugnazione innanzi al Tribunale del riesame da parte della difesa dell'imputato, che eccepiva la violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. non essendo stato edotto l'indagato del diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia durante lo svolgimento del sequestro di cui sopra. In accoglimento dell'atto di gravame, il Tribunale di Brindisi - sezione del riesame annullava l'impugnato decreto di convalida di sequestro probatorio adottato dal p.m. il 23.8.2016. Tuttavia, il veicolo in questione veniva contestualmente sottoposto, in pari data, una seconda volta a sequestro e affidato nuovamente in giudiziale custodia alla ditta R.. Dunque, la vettura in questione non è mai stata effettivamente dissequestrata e restituita all'avente diritto, essendo stata sempre sottoposta a sequestro.

In sede di accertamenti tecnici effettuati da personale dei Carabinieri di Fasano in data 1.10.2016 (v. verbale di accertamento in atti) sul veicolo Alfa Romeo Mito tg. (...) sottoposta a sequestro presso la ditta dei F.R., i predetti militari accertavano, tramite riscontro con gli elenchi degli optional e dei contenuti di serie, che:

- il colore "biancospino - extra pastello l codice 5C4" caratterizzava entrambi i veicoli, sia quello rubato che quello sottoposto a sequestro;

- i fendinebbia ("optional 097") non erano presenti su alcuno dei due mezzi;

- il colore dei sedili interni dell'auto in sequestro (di tessuto nero) era stato cambiato rispetto all'originario tessuto di micropelle rosso (n. 358) di cui erano foderati i sedili al momento dell'acquisto, e corrispondeva al colore di micropelle nero (n. 346) di cui era dotato il veicolo rubato;

- sul veicolo sequestrato era presente il kit del sedile posteriore sdoppiabile con tre posti e tre poggiatesta, non previsto in origine per detto mezzo, e il medesimo kit ("60K- Kit 5psto + sed pos sdopp + 3app") era presente anche sul veicolo oggetto di furto;

- l'auto sequestrata era dotata dell'optional "989 - Kit fumatori", comprensivo di accendisigari e posacenere, non previsto in origine come dotazione del veicolo della P. e presente, invece, in dotazione sull'auto sottratta al T.;

- sul veicolo sequestrato era presente, sul tunnel centrale tra i due sedili anteriori, una porta-connettore USB marchiata "Windows", accessorio facente parte, unitamente al sistema bluetooth "Blue&me", del pacchetto opzionale "Pack Premium" di cui originariamente non era dotato il veicolo della P., mentre era stato acquistato dal T. ed era, quindi, presente sul veicolo rubato (la funzionalità del citato componente non veniva accertata dai militari onde evitare eventuali modifiche o danneggiamenti del dispositivo, oltre che per mancanza di alimentazione della batteria scarica dell'automobile);

- all'interno del portabagagli dell'auto in sequestro erano presenti due plastiche che coprivano i cablaggi sotto gli sportelli anteriori (smontati all'atto del sequestro dallo stesso Z.) e, sotto il tappetino, vi era il ruotino di scorta e la staffa di fissaggio con relativo kit di montaggio (pacchetto n. 803), non previsto nell'originaria dotazione del veicolo in questione, mentre era presente su quello oggetto di furto;

la targa ((...)), il numero del motore ( (...)), il numero identificativo del telaio ((...)), nonché il codice statistico - che contrassegna l'adesivo apposto sulla carrozzeria ((...)) corrispondevano a quelli del veicolo venduto dalla P. all'imputato.

In particolare, tale ultima circostanza veniva confermata dalle conclusioni rese all'esito dell'accertamento tecnico effettuato in data 30.9.2016 dal Reparto Operativo - Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari (vedi relazione tecnica in atti del Brig. D.N. e dell'App. N., la cui acquisizione viene richiesta proprio dalla difesa), dalle quali emergeva che la combinazione alfanumerica del telaio e dell'organo propulsore (motore) erano prive di manomissioni e/o contraffazioni.

Successivamente, in data 21.11.2016 veniva conferito l'incarico all'Ing. C. per espletare consulenza tecnica sul telefono cellulare in uso alla p.o. T. e all'autovettura sottoposta a sequestro, al fine di evidenziare elementi che potessero dimostrare che il cellulare del T. (un Iphone Apple 6) era abbinabile (poiché già collegato in precedenti occasioni) all'apparato bluetooth apposto sull'autovettura in sequestro.

Dalle operazioni peritali eseguite il consulente tecnico Ing. C. appurava che effettivamente il dispositivo bluetooth del cellulare si era agganciato ad un altro dispositivo bluetooth denominato "Blue&me", ovvero con il nome di serie assegnato dalla casa costruttrice dell'automobile MITO. Tuttavia, dall'accensione dell'impianto radio dell'auto sottoposta a sequestro, non si poteva constatare la presenza della voce di menù relativa alla funzionalità bluetooth in parola, in quanto nessun segnale bluetooth proveniva dall'auto.

Dunque, il consulente affermava che l'auto esaminata non era dotata di apparato radio bluetooth, come anche rilevava l'assenza sullo sterzo della pulsantiera utile all'uso del predetto apparato. Veniva, invece, rilevata la effettiva presenza del connettore USB di cui sopra, che, stando alle risultanze della consulenza tecnica, non apparteneva alla dotazione originaria, ma doveva considerarsi inserito successivamente, come si poteva evincere dalla qualità del montaggio, dalle numerose scalfitture presenti sullo stesso e dalla verifica che la porta USB non funzionava. Inoltre, dalla comparazione con gli elenchi delle dotazioni standard dei modelli Mito, l'Ing. C. confermava la circostanza (riferita in sede di esame dibattimentale dal M.Ilo C.) secondo cui la presenza di tale connettore era prevista unitamente a quella di un apparato autoradio munito di bluetooth, diverso quindi da quello rinvenuto sull'auto esaminata.

Orbene, riassunti nei termini di cui sopra le emergenze istruttorie, si deve ritenere pienamente provata la penale responsabilità del Z. in ordine sia al delitto di ricettazione di singole componenti dell'autovettura di cui al capo A), sia ai reati di violazione dei sigilli e frode processuale di cui al capo B) dell'imputazione. La decisione del Tribunale brindisino, infatti, appare immune da censure in quanto congruamente motivata in punto di fatto e di diritto, sorretta da ragionamenti coerenti con i dati processuali rispetto ai quali nessuna seria confutazione è stata prospettata nell'atto di appello dalla difesa.

Quanto al delitto di ricettazione, rispetto alla vicenda in esame, è emersa prova certa che l'imputato fosse nella materiale ed esclusiva disponibilità (essendo l'intestatario dell'autovettura in questione) di più beni provento di furto e che avesse, in parte, provveduto ad occultarne l'origine illecita.

Contrariamente all'assunto difensivo, si ritiene che la corrispondenza del numero di telaio e dell'organo propulsore, che non sono stati manomessi, non risulti indicativa dell'estraneità dell'imputato ai fatti. Si deve, infatti, tenere in debito conto, oltre alla significativa sequenza temporale dei fatti esaminati, che all'imputato veniva contestato il delitto di ricettazione non con riferimento all'autovettura oggetto di furto (denunciato dalla p.o. T.) nel suo complesso, bensì di singole componenti del veicolo in questione che sono state chirurgicamente asportate e inserite sulla scocca di una vettura che l'imputato legittimamente acquistava dalla signora P., seppur ad un prezzo irrisorio.

Sotto questo profilo, se da una parte può convenirsi con la difesa in ordine alla mancanza di un vero e proprio codice identificativo dei singoli pezzi ricettati, quali ad esempio il kit del sedile posteriore o il tessuto degli interni, d'altra parte non può non evidenziarsi come l'intera vicenda verta sulla ricettazione di un componente, ovvero il pacchetto "Blue&me", comprensivo dell'apparato autoradio bluetooth e della porta USB che fungeva da connettore. Si rileva come il veicolo acquistato dall'imputato dalla signora P. non presentava nella dotazione originaria il pacchetto in questione: dunque, l'auto sottoposta a sequestro non avrebbe logicamente dovuto presentare né l'apparato bluetooth inserito all'interno dello stereo, né tanto meno la porta USB che solitamente si trova nel tunnel centrale posto in mezzo ai due sedili anteriori. Tale considerazione viene confermata proprio dalla signora P., della cui credibilità e attendibilità questa Corte non ritiene di dubitare, la quale, sia in sede di s.i.t. che in sede di esame dibattimentale, affermava di non aver acquistato il pacchetto opzionale in parola e, dunque, di non averlo fatto installare sulla propria autovettura dalla casa madre Mito al momento dell'acquisto della stessa, anche in ragione dell'eventuale inutilizzo del medesimo pacchetto da parte della stessa, la quale si definiva ignorante in materia di dispositivi elettronici.

Dunque, la P. non avrebbe avuto alcun interesse ad installare, ad un prezzo peraltro maggiorato rispetto alla tariffa base (trattandosi di un pacchetto opzionale), il predetto apparato bluetooth. La vettura veniva, quindi, venduta dalla P. all'imputato, a seguito di un grave incidente che l'aveva coinvolta e che l'aveva resa in gran parte danneggiata (tanto da costringere la donna a cederla all'esiguo prezzo di Euro 2.000), sprovvista del dispositivo Bluetooth.

Senza dubbio, in un momento successivo, l'imputato apponeva il pacchetto bluetooth (e non solo) sull'auto acquistata, veicolo che ha destato i sospetti dei militari che hanno effettuato le indagini proprio perché, a fronte del modestissimo corrispettivo al quale era stata comprata, si presentava in perfette condizioni.

Il pacchetto bluetooth in parola, seppur sprovvisto di codice identificativo al pari del telaio o del motore, come evidenziato dalla difesa, corrisponde a quello sottratto (poiché installato sulla vettura rubata) ala persona offesa Ta.An.. La prova decisiva circa la corrispondenza tra i dispositivi viene fornita proprio dall'avvenuto aggancio, alla presenza dei militari, del telefono in uso al T. (che aveva attivato il proprio dispositivo bluetooth) con lo stereo di cui era provvista l'auto, al momento della fase prodromica delle indagini, sul cui display compariva la scritta "'Connect". Tale dicitura, infatti, risulta quando due dispositivi, precedentemente associati, si agganciano di nuovo. Invero, se fosse stata la prima volta che il cellulare del T. agganciava il dispositivo "Blue&me", non sarebbe comparsa tale scritta, in quanto i dispositivi avrebbero richiesto l'autorizzazione per la prima associazione.

Come se ciò non bastasse a ritenere provata la responsabilità dell'appellante, si tenga anche conto di un'ulteriore circostanza. Z. non ha mai fornito alcuna spiegazione circa la presenza del predetto dispositivo nell'impianto stereo. Né, tanto meno, ha mai giustificato la presenza di una porta connettore USB all'interno di un veicolo che al momento del suo acquisto non l'aveva, porta USB peraltro non funzionante. Non si comprende, invero, il motivo per cui l'imputato avrebbe dovuto comprare il predetto pacchetto legittimamente, installarlo sulla propria vettura e non utilizzarlo in quanto non funzionante. D'altra parte, non si comprende parimenti perché mai avrebbe dovuto comprare legittimamente la sola porta USB (venduta in maniera unitaria dalla casa madre), sempre non funzionante, e non anche l'impianto stereo supportato dal bluetooth, atteso che la difesa sosteneva come non provata l'esistenza del predetto dispositivo.

Su tali punti l'appello nulla dice.

Fatta tale considerazione dirimente, appare, dunque, plausibile ritenere che anche le altre componenti aggiunte successivamente dall'imputato e analiticamente passate in rassegna, poiché non previste nella dotazione di serie originaria dell'autovettura sequestrata, provenissero dal veicolo rubato al T., data la riconducibilità del pacchetto bluetooth all'Alfa Romeo Mito tg. (...), di proprietà della p.o.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, sulla base degli elementi probatori riportati, appare davvero arduo sostenere che Z. non fosse consapevole della provenienza delittuosa dell'autovettura a bordo della quale se ne andava girando.

Come è noto, risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (Cass. pen. sez. II, 1.6.2016, n. 37775). Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Cass. pen. sez. II, 10.11.2016, n. 52271).

Non appare, perciò, ultroneo ribadire che, quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato, il consolidato orientamento della Corte regolatrice (per tutte Cass. n. 20193 del 19.4.2017, K.; Cass. n. 53017 del 22.11.2016, A.; Cass. n. 29198 del 25.5.2010, F.) è nel senso che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. In tal modo non si determina alcuna inversione dell'onere della prova in quanto non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso della cosa, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso della medesima, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che, comunque, possono essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (Cass. Sez. U, n. 35535 del 12.7.2007, R.). La consapevolezza dell'imputato di ricettazione, circa la provenienza delittuosa della cosa ricevuta, può desumersi da qualsiasi elemento e, in particolare, dalla sua peculiare natura in quanto tale da ingenerare in persona di media levatura la certezza che la cosa non poteva essere legittimamente posseduta da chi la deteneva. Tale considerazione viene avvalorata maggiormente nel caso di specie, poiché l'imputato, di professione carrozziere e proprietario di una rimessa di demolizione di automobili, certamente poteva considerarsi soggetto particolarmente esperto del settore delle auto.

Tutto ciò esclude anche che possa configurarsi la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., come invocato dalla difesa.

A ulteriore dimostrazione dell'intensità del dolo che ha mosso l'imputato ad agire vi è, poi, la successiva condotta che ha integrato gli estremi dei reati di violazione dei sigilli e frode processuale, contestategli al capo B) dell'imputazione.

Preme, innanzitutto, rilevare come la doglianza relativa all'asserita inutilizzabilità degli accertamenti di p.g. eseguiti sull'autovettura di proprietà dell'imputato non meriti accoglimento e debba essere disattesa.

La difesa eccepiva la legittima utilizzabilità degli accertamenti espletati dai militari poiché eseguiti in mancanza di un provvedimento autorizzativo, ed anzi in presenza di un decreto di convalida di sequestro annullato.

Ebbene, sul punto occorre una dovuta precisazione.

In data 22.8.2016 i Carabinieri della Stazione di Fasano, all'esito delle prime emergenze probatorie e avendo fondato motivo di ritenere che l'imputato avesse integrato con la propria condotta gli estremi del delitto di ricettazione, procedevano al sequestro probatorio d'urgenza del veicolo di proprietà di Z.. Il sequestro precautelare veniva, poi, convalidato tempestivamente dal pubblico ministero. Tuttavia, avverso tale provvedimento la difesa del prevenuto interponeva atto di gravame che veniva accolto dal Tribunale di Brindisi - sezione del Riesame. L'omesso adempimento delle formalità previste dall'art. 356 c.p.p. comportava, in data 23.8.2016, l'annullamento del decreto di convalida del sequestro adottato dal p.m. e la restituzione all'avente diritto. Tuttavia, in data contestuale alla disposta restituzione, il predetto veicolo veniva nuovamente sottoposto a sequestro (questa volta legittimo) in virtù di un nuovo provvedimento della Procura e affidato al deposito giudiziale presso la ditta R.. Dunque, la vettura dell'imputato non è mai stata sostanzialmente dissequestrata e restituita all'avente diritto, ovvero a Z.. Si deve, infatti, ritenere che la stessa sia sempre stata sottoposta a sequestro, come del resto si evince dalla documentazione in atti (si veda, l'annotazione della cancelleria della sezione Gip-Gup presso il Tribunale di Brindisi datata 7.2.2018).

D'altra parte, appare agevolmente evincibile che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, seppur in assenza di una apposizione materiale dei sigilli sull'auto (riscontrata in sede dibattimentale), l'imputato abbia comunque avuto conoscenza della circostanza in base alla quale il proprio veicolo fosse oggetto di sequestro probatorio. Ed invero, dal verbale di sequestro dell'autovettura (acquisito in atti), recante la data del 7.9.2016, emerge come all'atto materiale e formale del sequestro fossero presenti sia l'imputato che il suo difensore. Ed essendo stata disposta detta misura in data successiva a quella in cui era stata emessa l'ordinanza del Tribunale del Riesame che annullava il decreto di convalida di sequestro ritenuto illegittimo e, altresì, successiva alla data (poiché contestuale) con cui si disponeva il nuovo sequestro, deve senz'altro ritenersi che l'imputato fosse a conoscenza dell'avvenuto sequestro e, quindi, che aprendo il veicolo in questione integrasse coscientemente il delitto di violazione dei sigilli.

D'altra parte, il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 c.p. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene (Cass. pen. sez. III, n. 43169 del 15/05/2018 Ud. (dep. 01/10/2018) Rv. 274088-01).

Nessun rilievo può essere conferito alla doglianza sollevata dalla difesa secondo cui l'imputato non si fosse mai recato effettivamente sul posto presso il quale era custodita l'automobile alla luce delle dichiarazioni del R., che non aveva mai visto l'appellante. Ambedue i delitti non potevano che essere commessi dall'imputato, l'unico soggetto ad avere un concreto interesse ad agire, oltre che ad essere l'unica persona che avrebbe potuto agire indisturbata, senza destare allarme o sospetti all'interno della vasta area adibita a deposito giudiziale della ditta dei F.R.. Si ricordi, infatti, che proprio l'imputato deteneva, come dallo stesso ammesso ai militari, la seconda chiave in grado di aprire la vettura sottoposta a sequestro senza provocare i rumori che sarebbero derivati da un'eventuale effrazione forzata dell'auto, la quale, appunto, non mostrava segni di alterazione o rottura all'esterno.

Appare, poi, dirimente la circostanza per cui Z. asportasse dalla vettura sottoposta a sequestro proprio quella componente sulla quale si stavano concentrando maggiormente le indagini. Invero, si rammenti che la consulenza tecnica della pubblica accusa mirava ad evidenziare quegli elementi che sarebbero stati utili al fine di dimostrare che l'apparato telefonico in uso alla p.o. T. fosse già abbinabile all'apparato bluetooth dell'auto in sequestro. Nell'arco temporale intercorrente tra la data di sottoposizione a sequestro del veicolo, ovvero il 22.8.2016, e quella in cui l'Ing. C. esaminava la vettura per la prima volta, ovvero il 28.11.2016, data in cui iniziavano le operazioni peritali, correttamente il primo giudice riteneva che Z. si introduceva all'interno dell'area della ditta R. e asportava il solo dispositivo bluetooth, cercando di depistare materialmente l'attività della polizia giudiziaria. Ancor prima, infatti, della predetta consulenza tecnica di parte, un accertamento tecnico impeti bile e urgente veniva effettuato proprio dai Carabinieri della Stazione di Fasano in data 1.10.2016 sul veicolo in questione. In tale occasione, gli operatori di p.g. non provvedevano ad accendere il veicolo (semplicemente perché questo aveva la batteria completamente scarica), sicché, proprio in vista di tale accertamento tecnico si deve ritenere integrato, sotto il profilo materiale (atteso che sul profilo soggettivo si è già detto), il delitto di frode processuale.

Invero, in tema di frode processuale, il termine "ispezione" utilizzato nella norma si riferisce a tutte le indagini che implicano l'osservazione di persone, di luoghi o di cose intesa a ottenere informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti: ne consegue che l'espressione include anche la previsione di cui all'art. 354 c.p.p. relativa alla disciplina degli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone (Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 47172 del 08/11/2007 Ud. (dep. 20/12/2007; Rv. 238355 - 01: fattispecie, riguardante un procedimento per infortunio sul lavoro, in cui l'imputato aveva modificato lo stato dei luoghi, spostando un ponteggio, in modo da alterare significativamente l'esito della ricostruzione dell'accaduto fatta dai Carabinieri).

Quanto alla possibilità di configurare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., tenuto conto dell'impossibilità di ipotizzare eventuali riqualificazioni giuridiche dei fatti, va dato atto che Z. ha già riportato condanne divenute irrevocabili per delitti della stessa indole, e cioè delitto contro il patrimonio (furto e riciclaggio), anche specifici (ricettazione). Ciò non consente di riconoscere l'invocata causa di non punibilità non ricorrendo il requisito della non abitualità della condotta richiesto dalla norma. A ciò aggiungasi che l'ammontare economico di tutte le componenti ricettate, tra le quali anche un dispositivo elettronico bluetooth, non costituisce affatto profitto di particolare tenuità.

Non può nemmeno accedersi alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p., sia per la non modesta entità del valore commerciale dei beni sottratti (anche soltanto considerando l'apparato bluetooth dell'autoradio), sia in considerazione della capacità a delinquere manifestata dall'imputato e desumibile dalle modalità dell'azione nonché dalla sua personalità.

La "particolare tenuità", che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della "res" ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale (Cass. pen. sez. IL, 9.5.2007, n. 32832: nella specie, la S.C. ha escluso che fosse possibile riconoscere tali connotazioni alla ricettazione di un assegno di importo non trascurabile, anche in considerazione dello specifico "modus operandi" dell'imputato). Inoltre, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 c.p., ivi compresi i precedenti penali (Cass. pen. sez. II, 8.1.2009, n. 3188).

Nel caso di specie, da un lato, non si trattava affatto di un importo del tutto irrisorio o esiguo relativamente all'intero complesso delle componenti disassemblate e ricettate; dall'altro, non vanno taciuti i precedenti penali, anche specifici (con riferimento alle ipotesi di ricettazione, nonché di reati che offendono il patrimonio), di Z., circostanze entrambe ostative al riconoscimento della invocata circostanza attenuante di cui al cpv. dell'art. 648 c.p.

Non possono nemmeno essere riconosciute le invocate circostanze attenuanti generiche. Il fatto-reato, valutato nel suo complesso, già di per sé non può ritenersi, per come sopra evidenziato, di particolare tenuità. Risulta, inoltre, ostativa al riconoscimento invocato la biografia penale dell'imputato, a carico del quale risultano precedenti penali per i medesimi reati, ovvero per il delitto di ricettazione, oltre che per riciclaggio e furto.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in punto di diniego dei doppi benefici di legge: da una parte, per l'elevato rischio di recidivanza che si ritiene esprimere nei confronti dell'imputato, dall'altra per lo sforamento dei limiti edittali oggettivi richiesti dall'alt. 163 c.p. e avendo già beneficiato in passato della sospensione condizionale della pena.

In conclusione, la pena irrogata dal primo giudice, sia con riferimento al delitto di ricettazione che alla pena base per il più grave reato ex art. 349 c.p. per il reato di cui al capo B), che si discosta dal minimo edittale in ragione della gravità dei fatti e che opera un minimo aumento di mesi tre di reclusione per la continuazione con il delitto di cui all'art. 374 c.p., appare del tutto congrua ed equa alla luce di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.

L'appello, dunque, va rigettato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

Il numero di processi definiti nella stessa udienza ha reso necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce

letti gli artt. 592 e 605 c.p.p.,

CONFERMA

la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 13.11.2020, appellata da Za.Co. che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Lecce il 31 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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