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Sentenza

Daspo sportivo: il termine per il deposito di memorie difensive e per l’accesso agli atti. 48 ore.
Daspo sportivo: il termine per il deposito di memorie difensive e per l’accesso agli atti. 48 ore.
Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida è solo quello di quarantotto ore dalla notifica dell’atto stesso e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del pubblico ministero presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, salvo che l’interessato documenti di non aver potuto avere accesso agli atti, benché tempestivamente richiesti al Questore e al pubblico ministero, ovvero che l’ordinanza del giudice motivi la convalida utilizzando documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal Questore.
Manifestazioni sportive - Daspo - Convalida del Gip - Termine a difesa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da:

Dott. RAMACCI Luca - Relatore

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. GIORGIANNI Giovanni - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Br.Da. nato a C. il (Omissis)

avverso l'ordinanza del 14/12/2024 del GIP TRIBUNALE di COMO

udita la relazione svolta dal Presidente LUCA RAMACCI;

lette le conclusioni del PG che ha chiesto per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Br.Da. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, in data 14.12.2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como ha convalidato il provvedimento questorile emesso l'H.12.2024 e notificatogli il 12.12.2024, con il quale gli sono state applicate le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma secondo, Legge 401/1989.

2. Con un primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando come il giudice non avrebbe offerto una adeguata motivazione riguardo alla imposizione dell'obbligo di firma con una durata di 3 anni, apoditticamente ritenuta congrua, evidenziando che, nel caso specifico, si tratterebbe di un obbligo imposto a soggetto privo di precedenti penali e mai attinto, precedentemente, da analogo provvedimento del questore.

3. Con il secondo motivo di ricorso le medesime censure vengono formulate con riferimento all'imposizione dell'obbligo di presentazione presso la Questura anche in occasione delle partite amichevoli.

4. Con il terzo motivo di ricorso denuncia, infine, la violazione di legge, evidenziando l'eccessiva compressione del tempo concesso per la difesa.

Rappresenta, a tale proposito che, sebbene la convalida del GIP sia intervenuta nel rispetto del termine di 48 ore, dovrebbe tuttavia tenersi conto del fatto che, rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero, la convalida era intervenuta un'ora e trenta minuti dopo, in prossimità dell'orario di chiusura pomeridiana delle cancellerie e con conseguente impossibilità, per la difesa, di accedere al fascicolo.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

5. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Deve preliminarmente ricordarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la durata dell'obbligo di presentazione deve essere ragionevolmente commisurata alle condizioni che la giustificano ed impone al giudice della convalida un'adeguata motivazione.

Nondimeno, questa Corte ha avuto modo di precisare come la motivazione in ordine alla necessità del provvedimento con cui il questore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, impone al destinatario del divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni l'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia non richieda necessariamente formule esplicite, potendo desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tal caso, l'esigenza di garantire l'osservanza del divieto mediante l'imposizione dell'obbligo (Sez. 3, n. 32739 del 06/10/2020, Scarafiotti, Rv. 279826 - 01).

Per ciò che attiene, inoltre, alla durata della misura, si è ulteriormente specificato che, quando la durata della stessa rientra nella media dell'arco temporale fissato dall'art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, in difetto di contestazioni specifiche, non è necessaria una puntuale motivazione sulla sua legittimità da parte del giudice della convalida, non potendo costituire la fissazione di una durata intermedia tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge un arbitrario esercizio del potere discrezionale (Sez. 3, n. 37656 del 07/12/2018, dep. 2019, Ascani, Rv. 277673 - 01).

Nel caso di specie, come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, la durata dell'obbligo imposto è pari a tre anni e rientra pertanto nella media edittale, da calcolare, come è noto, non dimezzando il massimo edittale, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv. 276288 - 01).

Nel caso in esame, comunque, il GIP risulta aver dato compiutamente conto della congruità della durata della misura imposta al ricorrente, evidenziando la gravità dei fatti in cui lo stesso risultava coinvolto, nonché la pericolosità del medesimo desumibile dalle condotte accertate.

Tali argomentazioni risultano, pertanto, più che sufficienti a dimostrare il corretto assolvimento dell'onere motivazionale da parte del giudice e

l'infondatezza del motivo di ricorso.

2. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato.

La giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscere la legittimità dei provvedimenti questorili riferiti anche agli incontri "amichevoli" o, comunque, diversi da quelli disputati nelle partite di campionato o nei più noti tornei nazionali ed internazionali, ha sempre precisato che il riferimento dell'articolo 6 alle "manifestazioni sportive specificamente indicate" va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento e che tale determinabilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (v., ex pi., Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023, Pisarelli, Rv. 284235 - 02. Conf. Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363 - 01; Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788 - 01).

3. Per quanto riguarda, infine, il terzo motivo di ricorso, deve preliminarmente osservarsi che, nella fattispecie, il provvedimento del questore risulta emesso in data 11 dicembre 2024 e notificato al ricorrente il (Omissis) alle ore 11:14.

Il Pubblico Ministero ha richiesto la convalida il (Omissis) alle ore 11:00 ed il giudice vi ha provveduto, con il provvedimento impugnato, il (Omissis) alle ore (Omissis).

Il termine delle 48 ore risulta, conseguentemente, rispettato, come lo stesso ricorrente riconosce, lamentando, tuttavia, la compressione del diritto di difesa in ragione del minimo lasso di tempo trascorso tra la presentazione della richiesta del Pubblico Ministero e la decisione del giudice.

La censura non ha pregio, perché non si confronta con quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine entro il quale il destinatario del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida è solo quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del pubblico ministero presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, salvo che l'interessato documenti di non aver potuto avere accesso agli atti, benché tempestivamente richiesti al questore e al Pubblico Ministero, ovvero che l'ordinanza del giudice motivi la convalida

utilizzando documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal questore (v., da ultimo, Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023, Salvador, Rv. 284660 - 01).

A nessuna di tali circostanze si riferisce il motivo di ricorso in esame, che si limita a generiche considerazioni.

Occorre inoltre ricordare anche che l'esercizio da parte della difesa del diritto di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati, sicché è onere di chi vi abbia interesse esercitarlo tempestivamente presso la Questura, la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice per le indagini preliminari. (Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023, Pisarelli, Rv. 284235 - 01).

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 30 aprile 2025

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2025
Avv. Antonino Sugamele

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