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Sentenza

Cassazione si pronuncia sulla natura del beneficio fiscale
Cassazione si pronuncia sulla natura del beneficio fiscale
Corte di cassazione Sez. III penale sent. 28 febbraio 2025, n. 8389
Con la sentenza del 28 febbraio 2025, n. 8389, la Corte di cassazione, Sezione III penale, si è espressa in merito alla rilevanza penale della maggiorazione indebita dei costi nei contratti di appalto relativi agli interventi edilizi agevolati con il superbonus 110%, ribadendo che tale beneficio fiscale rientra nella nozione di “erogazione” ai sensi dell’art. 316-ter c.p. e che l’illecito profitto può essere oggetto di confisca.

La vicenda trae origine dal decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro nei confronti del Consorzio Alfa e del suo legale rappresentante, per un importo pari a euro 1.438.825,03, corrispondente al profitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Ripercorrendo l’iter logico seguito dai giudici di merito, la Suprema Corte ha confermato la decisione di rigetto del ricorso presentato dal legale rappresentante del consorzio, ritenendo che il modus operandi adottato nella fatturazione dei lavori appaltati integrasse il reato contestato. Secondo la Corte, i costi di gestione consortile non possono essere considerati spese ammissibili ai fini del superbonus, in quanto non strettamente funzionali agli interventi agevolabili e non correttamente documentati.

Di conseguenza, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il superbonus, pur configurandosi come un credito d’imposta, costituisce un’“erogazione” ai sensi dell’art. 316-ter c.p., ponendo così fine al dibattito giurisprudenziale sulla qualificazione giuridica dell’agevolazione fiscale.

Sulla base di tali motivazioni, il ricorso presentato dall’imputato è stato rigettato e la misura cautelare reale è stata confermata.
Avv. Antonino Sugamele

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