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Sentenza

Casellario giudiziale - Iscrizioni - Provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Iscrizione nel casellario giudiziale - Esclusione - Ragioni.
Casellario giudiziale - Iscrizioni - Provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Iscrizione nel casellario giudiziale - Esclusione - Ragioni.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 26-01-2018, n. 3817
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente

Dott. SCOTTI Umbert - rel. Consigliere

Dott. MORELLI Francesca - Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

nel procedimento a carico di quest'ultimo;

avverso il decreto del 17/03/2017 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di NAPOLI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. UMBERTO LUIGI SCOTTI;

lette le conclusioni del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/3/2017 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, ha accolto la richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero per la particolare tenuita' del fatto, disattendendo l'opposizione proposta dall'indagato (OMISSIS) ex articolo 411 c.p.p., comma 1 bis, in ordine al reato di cui all'articolo 483 c.p..

Il (OMISSIS) era indagato per aver autocertificato il 16/9/2016 di essere residente a (OMISSIS), nel richiedere il rinnovo della licenza di porto del fucile di caccia, mentre era emigrato nel Comune di Forio dal 7/11/2012.

L'indagato aveva sostenuto che mancava l'intenzionalita' del reato perche' l'indirizzo errato era stato inserito per una mera incomprensione con il professionista incaricato di curare la pratica, che aveva conservato in memoria il vecchio indirizzo.

Il Giudice per le indagini preliminari. aveva disatteso tale impostazione perche' l'istanza era sottoscritta e presentata personalmente dal (OMISSIS), in quell'occasione fattosi identificare presso il Commissariato con il vecchio indirizzo.

2. Ha proposto ricorso l'avv. (OMISSIS), difensore di fiducia dotato di procura speciale per (OMISSIS), svolgendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine agli articoli 131-bis, 651-bis e 411 c.p. e articolo 411 c.p.p., comma 1 bis.

Il ricorrente osserva che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento per la particolare tenuita' del fatto esprime a tutti gli effetti un giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato che produce gli stessi effetti di una sentenza di condanna e che viene iscritta nel casellario giudiziario ex Decreto Legislativo n. 28 del 2015, articolo 4.

Aggiunge il ricorrente che l'anticipazione del medesimo giudizio nella fase delle indagini produce gli stessi effetti della sentenza penale di proscioglimento, non ha natura assolutoria e comporta la sua iscrizione nel casellario giudiziale.

Ai sensi dell'articolo 411 c.p.p., comma 1-bis, il Giudice per le indagini preliminari allorche' ritiene di dover accogliere la richiesta del Pubblico Ministero. deve pronunciarsi solo sulla fondatezza delle ragioni del dissenso espresse dall'indagato ovvero contestare la sussumibilita' della condotta nell'ipotesi della particolare tenuita' ex articolo 131 bis c.p., ma non puo' porre a fondamento del decreto di archiviazione deduzioni inerenti la colpevolezza della persona indagata.

Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la richiesta di archiviazione ritenendo l'indagato colpevole sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, che erano tuttavia incompleti perche' l'indagato non aveva avuto alcuna possibilita' di parteciparvi, fra l'altro poiche' non aveva ancora ricevuto avviso ex articolo 415 bis c.p.p. e non aveva potuto quindi espletare tutte le consentite attivita' difensive consequenziali.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 411 c.p.p., comma 1-bis, se diversamente interpretato, ossia nel senso che consente al Giudice per le indagini preliminari di entrare nel merito del fatto per ritenere i presupposti dell'archiviazione per particolare tenuita', nonostante l'opposizione dell'interessato, per contrasto con gli articoli 3, 24, 27 e 111 Cost..

Secondo il ricorrente l'indagato e' esposto a una valutazione preliminare di colpevolezza formulata sulla base di un materiale istruttorio segreto e a cui non ha avuto la possibilita' di controbattere nel merito anche fornendo gli opportuni elementi difensivi, che sfocia in una pronuncia che produce effetti giuridici negativi nella sua sfera, in primo luogo per la prevista iscrizione in casellario ai sensi del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 4.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine agli articoli 131-bis, 651-bis e 411 c.p.p. e articolo 411 c.p.p., comma 1 bis.

Il ricorrente premette che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento per la particolare tenuita' del fatto esprime a tutti gli effetti un giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato che produce gli stessi effetti di una sentenza di condanna e che viene iscritta nel casellario giudiziario ex Decreto Legislativo n. 28 del 2015, articolo 4 ed aggiunge il ricorrente che l'anticipazione del medesimo giudizio nella fase delle indagini produce gli stessi effetti della sentenza penale di proscioglimento, non ha natura assolutoria e comporta la sua iscrizione nel casellario giudiziale.

Secondo il ricorrente, quindi, il Giudice allorche' ritiene di dover accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. per particolare tenuita' del fatto ex articolo 411 c.p.p., comma 1-bis, deve pronunciarsi solo sulla fondatezza delle ragioni del dissenso espresse dall'indagato ovvero contestare la sussumibilita' della condotta nell'ipotesi della particolare tenuita' ex articolo 131 bis c.p.p., ma non puo' porre a fondamento del decreto di archiviazione deduzioni inerenti la colpevolezza della persona indagata.

Nel caso di specie il Giudice ha accolto la richiesta di archiviazione ritenendo l'indagato colpevole sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, e il ricorrente si duole della loro incompletezza perche' l'indagato non aveva avuto alcuna possibilita' di parteciparvi ed espletare tutte le consentite attivita' difensive.

1.1. Alla presente fattispecie e' applicabile ratione temporis l'articolo 409 c.p.p., comma 6, poiche' sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono anteriori all'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103 e del diverso sistema di impugnazione disciplinato dall'articolo 410 bis c.p.p., comunque analogamente perimetrato quanto ai vizi suscettibili di essere fatti valere in sede di legittimita'.

L'articolo 409, comma 6, citato consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione solo nei casi di nullita' previsti dall'articolo 127, comma 5, e quindi solo per violazione del contraddittorio, nel caso scrupolosamente rispettato.

1.2. In ogni caso, l'articolo 411 c.p.p., in tema di "altri casi di archiviazione" nel suo primo comma prevede, tra l'altro, che gli articoli 408, 409, 410 e 410-bis si applicano anche quando la persona sottoposta alle indagini non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis c.p. per particolare tenuita' del fatto.

Il successivo comma 1-bis, introdotto dalla L. 16 marzo 2015, n. 28, articolo 2, obbliga il pubblico ministero che abbia chiesto l'archiviazione per particolare tenuita' del fatto a darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita', le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.

Il giudice, se l'opposizione non e' inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa e' inammissibile, il giudice procede senza formalita' e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.

L'istituto, connotato da evidente finalita' deflattiva, mira ad impedire la celebrazione di un processo inutile, allorche' la notitia criminis, non destituita di fondamento, attenga pero' ad un fatto di particolare tenuita' e si possa quindi attendibilmente pronosticarne l'esito in termini di dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 131-bis c.p., la cui declaratoria viene quindi anticipata in sede di archiviazione.

1.3. La pronuncia pero' non possiede natura di accertamento e non ha alcuna efficacia ai fini civili e amministrativi.

L'articolo 651-bis c.p.p. attribuisce efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale solo alla sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del fatto in seguito a dibattimento o anche alla sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

Tale efficacia di accertamento extra-penale non e' quindi riconosciuta al provvedimento di archiviazione per particolare tenuita' del fatto.

1.4. Il tentativo del ricorrente di circoscrivere lo spettro della valutazione consentita al Giudice per le indagini preliminari alle sole ragioni del dissenso espresse dall'indagato ovvero alla sussumibilita' della condotta nell'ipotesi della particolare tenuita' ex articolo 131 bis c.p.p., con il divieto di fondare il decreto di archiviazione su deduzioni inerenti la colpevolezza della persona indagata non e' affatto condivisibile, poiche' tale tesi non poggia su adeguate basi testuali e appare al contrario irrazionale e contraddittoria.

La valutazione circa la particolare tenuita' del fatto presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, un accertamento, sia pur a un livello di approfondimento compatibile con la sede processuale, in termini di sua effettiva commissione da parte dell'indagato e della sua rilevanza penale.

Le "ragioni del dissenso" dell'indagato possono quindi attenere alla effettiva sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta addebitatagli e alla sua configurabilita' in termini di reato, non essendovi alcuna ragione di perimetrare l'ambito della contestazione sollevabile dall'indagato, che anzi logicamente dovrebbe svilupparsi nella direzione dell'insussistenza del fatto, o dell'esistenza di scriminanti, o ancora dell'esclusione dell'elemento soggettivo.

Del resto, la legge prevede una pronuncia in contraddittorio, non a caso preceduta dalla possibilita' per l'indagato di prendere visione degli atti e presentare opposizione indicando le proprie ragioni del dissenso rispetto alla richiesta (nozione questa amplissima e onnicomprensiva che include l'esposizione di qualsiasi ragione per disporre diversamente da quanto richiesto dal pubblico ministero).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita' del fatto, ove la persona offesa indichi le ragioni del dissenso, il giudice non puo' decidere de piano ma deve necessariamente fissare l'udienza in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 409 c.p.p., comma 2, essendo cio' funzionale alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e all'esercizio del diritto di difesa, riconosciuto alla persona offesa dal reato dall'articolo 411 c.p.p., comma 1-bis, la cui inosservanza, pertanto, determina la nullita' dell'eventuale provvedimento adottato. (Sez. 5, n. 26876 del 10/02/2016, P.O. in proc. Pjetrushi, Rv. 267261); l'osservanza della speciale procedura in necessario contraddittorio prevista all'articolo 411, comma 1 bis e' inderogabile, non essendo le disposizioni generali contenute nell'articolo 408 c.p.p. e ss. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilita' della causa di non punibilita' prevista dall'articolo 131 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra e altro, Rv. 271010; Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Ruggiero, Rv. 268323).

1.5. In ogni caso risulta dal testo stesso del provvedimento impugnato che il (OMISSIS) ha esposto la sua linea difensiva, fondata su di una banale errore del professionista che avrebbe predisposto l'istanza e che il Giudice per le indagini preliminari l'ha esaminata e disattesa sulla base di una circostanza ulteriore, rilevata ex actis, ossia la presentazione personale dell'istanza da parte del (OMISSIS) al Commissariato di Pubblica Sicurezza previa identificazione con riferimento al precedente indirizzo, indicato nell'istanza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 411 c.p.p., comma 1-bis, se interpretato nel senso opposto a quello patrocinato con il primo motivo, ossia ammettendo che il Giudice per le indagini preliminari possa entrare nel merito del fatto per ritenere i presupposti

dell'archiviazione per particolare tenuita', nonostante l'opposizione

dell'interessato, per contrasto con gli articoli 3, 24, 27 e 111 Cost..

Secondo il ricorrente l'indagato e' esposto a una valutazione preliminare di colpevolezza formulata sulla base di un materiale istruttorio segreto e a cui non ha avuto la possibilita' di controbattere nel merito anche fornendo gli opportuni elementi difensivi, che sfocia in una pronuncia che produce effetti giuridici negativi nella sua sfera, in primo luogo per la prevista iscrizione in casellario ai sensi del Decreto Legislativo n. 16 marzo 2015, n. 28, articolo 4.

2.1. Il ventilato dubbio di illegittimita' costituzionale della disciplina e' manifestamente infondato.

2.2. In primo luogo, si e' gia' detto nei precedenti § 1.2., 1.3. e 1.4. che la legge prescrive, fra l'altro a pena di nullita', una procedura in contraddittorio, che consente all'indagato di accedere agli atti e proporre elementi difensivi prima di esporre le proprie ragioni del dissenso alla base dell'opposizione, che debbono quindi essere valutate dal Giudice in contraddittorio.

2.3. L'argomento della prevista iscrizione in casellario ai sensi del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 4 della pronuncia di archiviazione per particolare tenuita' del fatto e' parimenti infondato.

In primo luogo, se anche fosse vero quanto prospettato dal ricorrente sarebbe semmai il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, articolo 3, comma 1, lettera f), come modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 4, ad essere viziato da legittimita' costituzionale, e non l'articolo 411 del codice di rito, sola norma che questa Corte e' chiamata ad applicare, con il conseguente difetto di rilevanza della questione proposta.

In altri termini, semmai, il ricorrente avrebbe da dolersi dell'iscrizione nel casellario giudiziale di un provvedimento sfavorevole, non preceduta da adeguato sfogo delle garanzie difensive, e sarebbe semmai contro la predetta iscrizione, asseritamente illegittima, che dovrebbe successivamente dirigere le sue reazioni.

In secondo luogo, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 2, comma 1, nell'elenco delle definizioni contrappone con la lettera f) il "provvedimento giudiziario" (inteso come la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria) al "provvedimento giudiziario definitivo" di cui alla lettera g) (inteso come il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato e comunque non piu' soggetto a l'impugnazione con provvedimenti diversi dalla revocazione).

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 3, comma 1, lettera f), come modificato nel 2015, si riferisce ai "provvedimenti giudiziari definitivi" che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita' o disposto una misura di sicurezza, nonche' a quelli che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis c.p.. Questi ultimi sono cioe' necessariamente riconducibili alla categoria dei "provvedimenti giudiziari definitivi", come sopra definita, alla quale sono stati aggiunti dalla novella del 2015 sotto l'incipit "nonche' quelli".

Tanto premesso, il provvedimento di archiviazione, sempre soggetto alla possibilita' della riapertura delle indagini ex articolo 414 c.p.p. su richiesta del pubblico ministero motivata dalla necessita' di nuove investigazioni non puo' ritenersi "definitivo" nel senso sopra delineato.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'articolo 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00= in favore della Cassa delle Ammende, cosi' equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00= a favore della Cassa delle ammende.
Avv. Antonino Sugamele

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