Candidabilità e pregresso patteggiamento.
Cassazione, I sez. civile sentenza n. 9890/2025
Può candidarsi alle elezioni locali anche chi ha patteggiato. Ma solo dal 30 dicembre 2022. La Cassazione, sentenza n. 9890 della Prima sezione civile, ha infatti negato un’applicazione retroattiva della novità prevista dalla riforma Cartabia del Codice di procedura penale, cristalizzata nel decreto legislativo n. 150 del 2022, con la quale si è in parte modificato il regime di incandidabilità previsto dalla legge Severino. Resta così escluso dal consiglio comunale il candidato eletto, ma giudicato poi non candidabile dall’ufficio elettorale centrale, dopo una condanna patteggiata per spaccio di droga e rispetto alla quale mai è stata presentata richiesta di riabilitazione.
La riforma Cartabia
La Corte ricorda che la riforma Cartabia ha stabilito che, con l’eccezione dell’espressa applicazione di pene accessorie, tutte quelle disposizioni legislative non qualificabili come penali (ed è il caso della incandidabilità che la legge Severino considerava anche come naturale conseguenza del patteggiamento) nelle quali la sentenza esito del patteggiamento è equiparata alla condanna non trovano più applicazione a decorrere dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della nuova versione del Codice.
L’abrogazione
In questo senso, la Cassazione considera «plausibile», aderendo su questo punto alla tesi della Procura generale, che la novità del 2022 abbia prodotto una tacita abrogazione della legge Severino specificando che la sentenza frutto di patteggiamento, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata come prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso quello per accertare la responsabilità contabile.
L’impatto sui giudizi in corso
Da verificare c’è però l’impatto della novità sui giudizi già in corso, come quello approdato ora in Cassazione, accertando se la pendenza del procedimento consente la riammissione di un candidato già legittimamente escluso sulla base delle norme allora in vigore oppure se le modifiche normative possono essere applicate solo per le tornate elettorali successive.
Il riferimento cronologico
Per la Cassazione l’impugnazione dell’atto amministrativo che ha deciso l’incandidabilità, sia pure sulla base di una norma poi superata, non sposta il momento cronologico di riferimento che resta sempre quello di emanazione dell’atto impugnato. Con la conseguenza che la legittimità del provvedimento di esclusione oggetto di impugnazione deve essere ancorata allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, nel luglio 2022, «con la conseguente irrilevanza delle circostanze successive, sia pure abrogative della norma, che non possono incidere ex post sugli atti amministrativi precedenti».
Dal 30 dicembre 2022
Così, le nuove norme, anche se hanno condotto alla soppressione del segmento della legge Severino che al patteggiamento comunque faceva seguire l’incandidabilità, sono applicabili solo dal 30 dicembre 2022 e non possono retroagire sino a rendere nulle le decisioni dell’Ufficio elettorale che ha correttamente applicato la disciplina allora in vigore. A questa conclusione poi arrivava anche il ministero dell’Interno con la circolare n. 29 del 2023,
16-04-2025 21:05
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