Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Campobello di Mazara. Misure prevenzione
Campobello di Mazara. Misure prevenzione
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38994 Anno 2025
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: POSCIA GIORGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M. OLIVE S.S. SOC. A.;
avverso il decreto del Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, del
23/05/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 6t

RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Trapani, sezione misure di
prevenzione, respingeva l'opposizione proposta dalla M. Olive S.S. Società
Agricola avverso il provvedimento emesso dal medesimo Tribunale il giorno 21
febbraio 2025, con il quale era stata rigettata la richiesta di rimborso delle somme
sottratte (per complessivi euro 318.000,00) dall'amministrazione giudiziario
M. L., nell'ambito del procedimento di prevenzione n.21/13 R.M.P. a
carico di A. M. ed A.T..
In sintesi, il Tribunale rilevava che / trattandosi di somme illegittimamente
sottratte dal predetto amministratore (condannato irrevocabilmente, con
riferimento a tali condotte, per peculato) e non già di somme liquidate in suo
favore a titolo di compensi per la sua attività, non poteva trovare applicazione la
disposizione contenuta nell'art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011. Inoltre, il
provvedimento impugnato evidenziava che la società aveva agito in sede civile
contro M. L., il quale era stato condannato - con sentenza del Tribunale
di Palemo in data 8 agosto 2024 - al risarcimento dei danni in favore della M.
Olive S.S. Società Agricola liquidati in complessivi euro 317.980,00, oltre gli
interessi legali dalle singole condotte appropriative sino alla data del saldo.
2. Avverso il predetto decreto la M. Olive S.S. Società Agricola, per mezzo
dell'avv. Walter Marino, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico
ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att.
cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. La società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed
e) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011 ed il vizio
di motivazione. Al riguardo deduce che M.L. era stato nominato, a suo
tempo, amministratore giudiziario con il decreto del Tribunale di Trapani del 23
novembre 2016 che aveva disposto il sequestro provvisorio delle quote della
società e del complesso aziendale (poi restituiti agli aventi diritto a seguito della
revoca del provvedimento ablativo ordinata con decreto della Corte di appello di
Palermo del 14 dicembre 2020); inoltre, per vari anni, aveva agito con tale
funzione di ausiliario del giudice operando sui conti correnti intestati alla
medesima società senza bisogno di alcuna autorizzazione.

Secondo la ricorrente le somme prelevate dall'amministratore giudiziario per
interessi propri e non della amministrata, erano quindi, in concreto, delle
anticipazioni del suo compenso a prescindere dalla assenza di un formale
provvedimento di liquidazione ad opera del giudice competente. Pertanto, la
somma di 318.000,00 euro doveva essere restituita alla ricorrente ai sensi del
citato art. 42, il quale prevede espressamente la ripetizione delle somme che non
sono servite alle spese ordinarie dell'amministrazione giudiziaria, tra cui il
compenso dell'amministratore.
2.2. A conferma della fondatezza delle proprie richieste la M. Olive S.S.
Società Agricola aggiunge che M. L. è stato condannato
irrevocabilmente in sede penale per peculato e che, in tale sede, era stata
disposta la confisca dei 318.000,00 euro oggetto della richiesta; la ricorrente
evidenzia poi di avere ottenuto la condanna, in sede civile, del predetto al
risarcimento dei danni subiti a causa delle sue illecite condotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Invero, il terzo comma dell'art. 42 del d.lgs. n.159/2011 stabilisce che:
"Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei
compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese
sostenute per i coadiutori e quelle di cui all' articolo 35, comma 9, sono inserite
nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le
disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento
delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte,
dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati,
le somme suddette sono poste a carico dello Stato".
2.1. Orbene, tenuto conto del chiaro tenore letterale della disposizione
invocata a fondamento della richiesta oggetto del presente procedimento, le
censure contenute nel ricorso risultano infondate in quanto, per stessa
ammissione della M. Olive S.S. Società Agricola, le somme in questione erano
state illegittimamente prelevate da M. L. e, quindi, non gli erano state
liquidate a titolo di compenso, come peraltro confermato dalla condanna
(irrevocabile) pronunciata nei suoi confronti per peculato.
Ne consegue che l'Erario non può essere tenuto al pagamento di quanto
richiesto dalla odierna ricorrente poiché, si ripete, non si tratta di compensi
liquidati all'amministratore giudiziario per la sua attività, di talché manca pure
qualsiasi valutazione circa la congruità di tale somma rispetto ai compensi
eventualmente di spettanza del Lipani.
2.2. Ciò, peraltro, non significa che la società ricorrente (la quale ha ottenuto,
in sede civile, la condanna di M.L. al risarcimento dei danni patiti) non
abbia la possibilità di agire in altra sede per ottenere la restituzione di quanto di
sua spettanza, qualora ricorrano le relative condizioni. Infatti, deve ricordarsi che
la persona offesa non costituitasi parte civile nel procedimento in cui è stata
disposta, in via definitiva, la confisca di beni di cui sia titolare, è sempre
legittimata, in qualità di terzo estraneo al giudizio, a sollevare incidente di
esecuzione per ottenere la revoca del provvedimento ablatorio e la restituzione
dei beni (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 1, n. 6059 del 30/10/2024, dep.
2025, Rv. 287486 - 01).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18 novembre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza