Atti processuali- Documentazione degli atti. Redazione del verbale. Rapporto tra il verbale redatto in forma riassuntiva e quello redatto con la tecnica della stenotipia.- Indicazione dei criteri.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 2, Sentenza del 14-05-2025, n. 18186
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta da:
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente
Dott. DE SANTIS Anna Maria - Consigliere
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere
Dott. BORSELLINO Maria Daniela - Relatrice
Dott. FLORIT Francesco - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Ca.Ga. nata a M il (Omissis)
avverso la sentenza resa il 12 settembre 2024 dalla Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dell'avv. Ra.Pe. che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza resa il 12 Aprile 2022 dal Tribunale di Rimini, per quel che qui rileva, ha confermato la responsabilità di Ga.Ca. per il delitto di ricettazione di un portafogli, provento di furto, rinvenuto all'interno del suo zaino, rideterminando la pena inflitta.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputata, deducendo:
2.2 violazione degli articoli 136 e 420 ter cod. proc. pen. per mancato accoglimento da parte del Tribunale dell'istanza di rinvio dell'udienza avanzata dal difensore e fondata sull'errore materiale nel verbale stenotipico, che indicava il rinvio all'udienza del 14 Aprile 2022, in luogo dell'udienza del 12 Aprile 2022. Il Tribunale aveva respinto la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore, osservando che questi, presente in udienza, aveva ricevuto comunicazione orale della data di rinvio correttamente riportata nel verbale riassuntivo, ritenendo irrilevante la discrasia contenuta nell'intestazione del verbale stenotipico.
L'eccezione di nullità della sentenza del Tribunale, per non avere accolto la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore ex art. 420 ter cod. proc. pen., fondata su una situazione di obiettiva incertezza generata dalla controversa indicazione della data di rinvio, è stata respinta dalla Corte di appello con argomentazioni non conformi ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità.
2.2 Violazione dell'art. 648 cod. pen. e manifesta illogicità della sentenza impugnata poiché l'assunto difensivo della Ca., secondo cui il portafogli provento di furto in danno di Ba., le sarebbe stato consegnato dal minorenne St.Ga., coimputato separatamente giudicato, per custodirlo temporaneamente insieme ad altri oggetti di sua pertinenza, ha trovato conferma nel rinvenimento all'interno dello zaino di altri oggetti non riferibili all'imputata, e in particolare di tre verbali dì sanzioni amministrative elevate nei confronti dei suoi compagni. La temporanea custodia del portafogli ricevuto dal Ga. spiega perché la Ca. ne ignorasse la provenienza furtiva.
Osserva, in subordine, il ricorrente che al più dovrebbe riconoscersi l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, previsto dal quarto comma dell'articolo 648 cod. pen. in quanto il portafogli al momento del furto conteneva solo 100 Euro.
2.3 Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché dalla ricostruzione della vicenda emerge la lieve entità della ricettazione addebitata a Ca., che avrebbe dovuto portare al riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 cod. pen.; il giudice inoltre respingeva la richiesta delle attenuanti generiche osservando che erano state chieste senza alcun tipo di motivazione a supporto, nonostante non sia necessario specificare gli elementi a sostegno della richiesta di concessione dei benefici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'eccezione di nullità dedotta con il primo motivo di ricorso è fondata e rende superfluo l'esame delle altre censure.
L'art. 139, comma 3, c.p.p., che regola il rapporto tra verbale stenotipico e verbale riassuntivo, stabilisce che se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranei alla documentazione fonografica.
Se, invece, la registrazione fonografica in tutto o in parte non ha avuto effetto o risulti non comprensibile sarà inevitabile attribuire al verbale convenzionale piena efficacia probatoria, sicché in concreto il contenuto del verbale in forma riassuntiva, cui occorrerà attenersi, dipenderà dalla maggiore o minore affidabilità delle operazioni di registrazione.
In virtù di questa disciplina secondo un orientamento giurisprudenziale di legittimità più formale il problema del contrasto tra verbale redatto in forma riassuntiva e quello redatto in forma stenotipica (o anche fonografica) è stato risolto nel senso condiviso dalla Corte di appello, sul rilievo che il verbale riassuntivo fa fede fino a querela di falso (Sez. 1, n. 20993. 01/04/2004, Ivone, Rv. 228196).
Ritiene, tuttavia, il Collegio di aderire ad un principio meno rigido, in forza del quale in caso di contrasto tra i due verbali non soccorre un criterio assoluto di prevalenza dell'uno o dell'altro, ma occorre rifarsi ad un principio più flessibile, che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto (Cass. Sez. 6, n. 42761 del 20/10/2005, Rv. 232755; Sez. 4, n. 1517 del 03/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014 ) Rv. 258514 - 01).
Nel caso di specie, la divergenza di data tra l'intestazione del verbale stenotipico e il verbale riassuntivo non può essere superata dalla lettura delle trascrizioni della registrazione, poiché la fase finale dell'udienza non è stata trascritta e non è noto se sia stata registrata, risultando trascritto solo l'esame dell'imputata,effettuato all'udienza del 14 dicembre 2021.
Va rilevato che dall'intestazione della sentenza impugnata e dal verbale riassuntivo dell'udienza emerge che il 12 aprile 2022 l'avv. Ba., difensore del coimputato, aveva fatto presente di avere avuto contatti telefonici con l'avv. Pe., il quale aveva comunicato di essere stato indotto in errore dall'intestazione del verbale stenotipico dell'udienza del 14 dicembre 2021, che riportava quale data di rinvio del processo quella del 14 aprile 2022, e aveva chiesto di insistere per un rinvio della posizione della Ca., al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Il Tribunale, in diversa composizione rispetto a quello che aveva celebrato l'udienza precedente, osservava che il difensore presente all'udienza del 14 dicembre 2021 aveva ricevuto l'avviso del rinvio oralmente e non poteva essere incorso in errore.
Il ricorrente, con l'appello, deduceva che inizialmente il Presidente dell'udienza del 14 dicembre aveva indicato la data del 14 aprile 2022, come riportato nell'intestazione del verbale stenotipico, e nè lui, nè il trascrittore avevano percepito la successiva correzione, come palesato dalla errata indicazione riportata sull'intestazione.
La erronea convinzione era stata poi rafforzata dall'acquisizione del verbale fonografico, la cui intestazione riportava la data del 14 aprile 2022, come effettivamente costatato. Le considerazioni espresse dal Tribunale, in ordine alla presenza in udienza del difensore, e dalla Corte di Appello, in ordine alla maggiore affidabilità del verbale redatto in forma riassuntiva rispetto all'intestazione del verbale redatto in forma stenotipica, non tengono conto delle peculiarità del caso; è infatti verosimile che il difensore di altro Foro, non avendo percepito correttamente la data del rinvio e avendo ricevuto copia del verbale stenotipico in cui si riportava l'indicazione errata, sia stato indotto in errore scusabile sul giorno di celebrazione del giudizio. L'errore riportato dal trascrittore costituisce, oltretutto, un elemento di riscontro dell'assunto difensivo, secondo cui la prima data indicata verbalmente dal Presidente del collegio come rinvio fosse effettivamente quella del 14 aprile 2022 e che la successiva indicazione non fosse stata recepita né dal difensore, presente in aula, nè dal trascrittore.
In presenza di questi elementi di obiettiva incertezza, che possono avere contribuito a cagionare la mancata partecipazione del difensore all'udienza di rinvio e che sono stati tempestivamente rappresentati, il collegio ha ritenuto di respingere l'istanza di rinvio e, nell'assenza del difensore di fiducia e in presenza di un difensore nominato ex art.97 quarto comma cod. proc. pen., ha disposto la rinnovazione del dibattimento mediante lettura degli atti, e ha posto in decisione il processo. Così facendo non ha fatto buon governo dei principi in tema di diritto al giusto processo e ha cagionato un evidente pregiudizio per le ragioni della difesa, che non è stata posta nelle condizioni di esercitare le proprie prerogative e di esporre le proprie conclusioni.
In forza di queste considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella del Tribunale con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini, per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2025.
30-05-2025 05:13
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