Atti osceni in luogo pubblico frequentato da minori
Atti osceni in luogo pubblico frequentato da minori - Cassazione III sez. penale sentenza n. 9975/25
Il delitto di atti osceni in luogo pubblico di cui all’articolo 527, comma 2, Cp è integrato nel caso del compimento di atti di autoerotismo in un sito aperto o esposto al pubblico, in cui, in base ad un’attendibile valutazione statistica, vi sia la significativa probabilità della presenza di più soggetti minorenni, senza che degli stessi sia richiesta l’effettiva presenza.
13-03-2025 06:57
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