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Sentenza

Arresti domiciliari ed esigenze di accompagnare il figlio a scuola e riprenderlo a fine lezioni.
Arresti domiciliari ed esigenze di accompagnare il figlio a scuola e riprenderlo a fine lezioni.
Padre sottoposto alla detenzione domiciliare: possibile, sulla carta, concedergli la possibilità di portare il figlio a scuola e poi andare a riprenderlo alla fine delle lezioni. Fondamentale, però, che la moglie (e madre del bambino) sia bloccata a causa del proprio orario di lavoro.
Nel caso in esame, il magistrato di sorveglianza ha sbrigativamente, con pochissime parole, negato all’uomo «l’autorizzazione finalizzata a» consentirgli di «potere accompagnare e prelevare giornalmente il proprio figlio minore», a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, «presso l’istituto» frequentato dal minore.
Inevitabili le rimostranze dell’uomo, che tramite il proprio legale presenta ricorso per cassazione, censurando l’operato del magistrato di sorveglianza, che «si è limitato ad apporre un ‘visto’ sulla richiesta» e «non ha tenuto conto delle ragioni che legittimano l’istanza presentata dall’uomo». Nello specifico, il legale spiega che la richiesta avanzata dall’uomo «è giustificata dal fatto che la moglie è impiegata, quale infermiera professionale, presso una residenza sanitaria assistita, dove svolge orari di lavoro che non le consentono di accompagnare il figlio a scuola».

Per  la Corte di Cassazione è censurabile l’operato del magistrato di sorveglianza, poiché «il decreto con cui è stata respinta l’istanza formulata dall’uomo è sprovvisto di motivazione, essendosi limitato il magistrato di sorveglianza ad apporre un visto sulla richiesta.
Avv. Antonino Sugamele

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