Arma da taglio.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18729 Anno 2025
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
Data Udienza: 08/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
GIORGIO POSCIA
EVA TOSCANI
ALESSANDRO CENTONZE
MARCO MARIA MONACO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
R.S. , nato a M. l’
avverso la sentenza emessa il 03/05/2024 dal Tribunale di Marsala
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 3 maggio 2025 il Tribunale di Marsala, riqualificato il reato di cui
all’art. 699, secondo comma, cod. pen., originariamente contestato a S.R., ai sensi
dell’art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, condannava l’imputato alla pena di 1.500,00 euro
di ammenda.
2. I fatti di reato, accertati a Marsala il 3 aprile 2023, sono incontroversi e riguardano il porto di
un coltello a serramanico della lunghezza di 21 centimetri, con lama lunga 10 centimetri, che
S.R. portava fuori dalla sua abitazione, che, all’esito di una perquisizione, veniva trovato,
conservato in un marsupio, sopra il parabrezza anteriore della sua autovettura.
Tali fatti venivano accertati dai Carabinieri della Compagnia di Marsala nel corso di un controllo
di polizia, eseguito presso un parcheggio pubblico di Marsala il 3 aprile 2023, dove i militari
eseguivano la perquisizione dell’autovettura Fiat Punto del ricorrente, trovando l’arma da taglio
oggetto di contestazione.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli eventi criminosi l’imputato S.R. veniva
condannato alle pene di cui in premessa.
3. Avverso questa sentenza S.R. , a mezzo dell’avv. Giacomo Frazzitta, proponeva
ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con questa doglianza, in particolare, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento
impugnato, per non avere il Tribunale di Marsala dato esaustivo conto delle ragioni che non
consentivano il riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si
imponeva alla luce del disvalore modesto della condotta illecita ascritta all’imputato – attestata dalla
riqualificazione della fattispecie originariamente contestata, ex art. 4, comma 3, legge n. 110 del
1975 –, che induceva a formulare un giudizio prognostico favorevole al ricorrente.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impougnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da S.R. è infondato.
2. Osserva il Collegio che il ricorso proposto da S.R., pur denunziando il vizio di
motivazione della sentenza impugnata, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali,
preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze
motivazionali della decisione censurata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che
risulta vagliato dal Tribunale di Marsala nel rispetto delle emergenze probatorie.
Il riesame invocato nell’interesse di S.R., peraltro, non è consentito in sede di
legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso che si sta
considerando, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del
21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 dell’08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01).
Il Tribunale di Marsala, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito nei confronti
di S.R., tenuto conto del controllo di polizia eseguito dai Carabinieri della Compagnia di
Marsala il 3 aprile 2023, nell’immediatezza dei fatti di reato contestati, ai sensi dell’art. 4, comma 3,
legge n. 110 del 1975, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all’imputato, nei termini
correttamente esplicitati nelle pagine 3-6 della sentenza impugnata.
Si consideri, in proposito, che, in occasione di un controllo di polizia eseguito presso un
parcheggio pubblico di Marsala, il 3 aprile 2023, i militari accertavano il porto di un coltello a
serramanico della lunghezza di 21 centimetri, con lama lunga 10 centimetri, conservato in un
marsupio, che, all’esito di una perquisizione, veniva trovato sopra il parabrezza anteriore
dell’autovettura Fiat Punto del ricorrente.
Né tantomeno S. R., nel giudizio di merito, forniva alcuna spiegazione che
consentisse di ritenere giustificato il porto del coltello a serramanico oggetto di contestazione. Si
riferiva, in proposito, a pagina 6 della sentenza impugnata: «Tale elemento di giustificazione non è
stato fornito al Tribunale, dunque, in ossequio al dettato normativo, l’imputato va condannato per il
reato contestato».
Questo percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il
compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali dell’ipotesi contravvenzionale
ascritta a R.o, l’esimente invocata nel suo interesse, non potendosi ipotizzare, tenuto conto della
potenzialità offensiva dell’arma da taglio in contestazione, la particolare tenuità dell’offesa
presupposta dall’art. 131-bis cod. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto,
affermato dalle Sezioni Unite, tuttora insuperato, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità
della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle
modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del
pericolo» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).
3. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da S. R. deve essere rigettato,
con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/05/2025.
Il Presidente
GIACOMO ROCCHI
26-05-2025 05:57
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