Animalista ericino, capo della Segreteria Nazionale del Partito
Animalista Europeo, condannato dalla Cassazione per diffamazione.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 39103 Anno 2025
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: SESSA RENATA
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
LUCA PISTORELLI - Presidente - Sent. n. sez. 1722/2025
RENATA SESSA - Relatore - CC - 11/11/2025
EGLE PILLA R.G.N. 29081/2025
IRENE SCORDAMAGLIA
ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.E. nato a E. il //
Nel procedimento penale in cui è parte civile:
C. M.
avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d'appello di Palermo
Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIULIO MONFERINI, che
ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 3.3.2025, la Corte di Appello di Palermo, all’esito di
trattazione scritta, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti
di R.E., che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 595, comma
3, cod. pen.
In particolare, all’imputato è ascritto di avere, sul social network Facebook,
accusato la persona offesa C.M. medico veterinario, di aver commesso
il reato di cui all'art. 328 cod. pen. per non essersi recato, quale medico veterinario
reperibile in servizio presso l'A.s.p. di Trapani, nel Comune di Paceco a seguito di
di richiesta ta di intervento per la presenza di un cane randagio agonizzante da presunto
avvelenamento.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il
difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in punto
di diffamazione e di applicazione dell’esimente del diritto di critica – da ricondurre al
ruolo politico dell’imputato quale capo della Segreteria Nazionale del Partito
Animalista Europeo - ex art 51 cod. pen., anche nella forma putativa, o, quanto meno,
sotto il profilo dell’errore su legge extra penale ex 47, comma 3, c.p., avendo il
ricorrente pubblicato la notizia sul proprio sito Facebook, nella convinzione che
fossero stati violati da parte del veterinario di turno i doveri di immediato intervento
connessi alla sua funzione.
La Corte di appello nell’escludere la buona fede del ricorrente ritenendolo
“esperto in materia”, ha finito col ravvisare l’inammissibile ipotesi di responsabilità
penale da posizione.
Oltretutto, il giudice di merito ha inquadrato il fatto nell’ambito più circoscritto
della cronaca giornalistica che impone specifico obbligo di verifica della verità della
notizia pubblicata, laddove nel caso di specie si tratta di un attivista, influencer nel
campo dei diritti degli animali, che per la sua opera divulgativa usa costantemente
canali social di comunicazione.
Né potrebbero ascriversi al ricorrente i commenti diffamatori postati da altri
utenti, non essendo ravvisabile in capo al titolare di pagina Facebook una posizione
di garanzia assimilabile a quella del direttore di una testata giornalistica.
2.2.Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 47 cod. pen. e la
carenza di motivazione in ordine all’applicabilità dell’errore su legge extra-penale.
L'eventuale errore del ricorrente, quale persona non affatto esperta della normativa
di settore, nel ritenere sussistente un obbligo di intervento in capo al veterinario
dell'A.S.P. costituisce un classico esempio di errore su norma extra-penale che
integra la norma penale in bianco (nella specie l'articolo 328 cod. pen. che R.
riteneva violato). Tale errore, incidendo sulla rappresentazione di un elemento
normativo della fattispecie, la qualità di soggetto obbligato a compiere l'atto, esclude
il dolo nel reato.
2.3.Col terzo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione
alla sussistenza dei presupposti per riconoscere la particolare tenuità del fatto ex
131-bis cod. pen. e l’omessa motivazione sul punto.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi
dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive
integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti
che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo
dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono privi di pregio.
Per l’esatto inquadramento delle ragioni dell’infondatezza del primo motivo di
ricorso che lamenta il mancato riconoscimento del diritto di critica, anche politica, –
come anche del secondo motivo di ricorso che invoca l’errore di fatto su legge extra-
penale – è indubbiamente illuminante la ricostruzione svolta dai giudici di merito, non
oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente.
La Corte territoriale, invero, nell’argomentare in ordine alla natura
oggettivamente diffamatoria di quanto divulgato dall’imputato su Facebook ha
innanzitutto affrontato il tema della veridicità della notizia, risultando il commento
strettamente correlato ad un fatto specifico.
Il nucleo intorno al quale ruotano le affermazioni dell’imputato è costituito dalla
rappresentazione del fatto che il medico veterinario M.C. non sarebbe
intervenuto in soccorso di un cane randagio rinvenuto per strada agonizzante da
presunto avvelenamento, pur essendo a ciò tenuto in virtù della qualifica rivestita di
medico veterinario dell’A.S.P., di turno quel giorno
Le conformi sentenze di primo e secondo grado concordano, invece,
nell’affermare che risulta acclarato che il dr. C. non era tenuto ad intervenire
in soccorso del cane nel caso di specie – rectius si trovava proprio nell’impossibilità
di farlo - non essendo il Comune di Paceco, in cui si trovava l’animale bisognoso di
assistenza, dotato di una struttura ambulatoriale ove poter approntare le prime cure
del caso.
Sicché del tutto denigratoria doveva ritenersi la conclusione esternata dal
ricorrente sul social network secondo cui il veterinario aveva omesso di intervenire in
soccorso del cane, pur essendovi tenuto, omissione a cui aveva fatto seguito il
decesso dell’animale, che meritava quindi di essere oggetto di denuncia all’autorità
penale.
A fronte di tale impostazione il ricorso ora reitera la questione dell’esercizio del
diritto di critica, anche politica, per essere all’epoca l’imputato il capo della segreteria
nazionale di un movimento politico (Partito Animalista Europeo), e lamenta che la
Corte di merito avrebbe impropriamente valutato il fatto alla luce dei più stringenti
requisiti del diritto di cronaca giornalistica anziché dei più ampi parametri che
governano il diritto di critica.
Il ricorso non considera che anche la critica, anche quella politica più aspra, ove
si fondi su un fatto determinato del quale sono incontestabili gli esatti contorni non
può prescindere dalla sua veridicità. Come ha avuto modo di affermare più volte
questa Corte, ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e
specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del
fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l'esimente non è
applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto,
in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità,
ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente
determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, Sentenza n. 7798
del 27/11/2018, dep. 20/02/2019, Rv. 276026 – 01; nonché sul tema, Sez. 1,
Sentenza n. 40930 del 27/09/2013, Rv. 257794 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 7715 del
04/11/2014, dep. 19/02/2015, Rv. 264064 – 01).
E’ peraltro incontestabile che, nel caso di specie, la critica, avente ad oggetto la
segnalazione dell’omissione ascritta al veterinario, si muova soprattutto nell’ambito
della ‘cronaca’ in quanto attraverso il disappunto manifestato in ordine al
comportamento assunto dal medico si segnala un fatto come realmente accaduto nei
termini riportati laddove esso si è svolto obbiettivamente in maniera diversa.
La Corte di appello sottolinea che la falsità è integrata anche nel caso in cui la
notizia sia stata divulgata volontariamente solo in modo parziale e distorto.
Sicché, a differenza di quanto si assume in ricorso, non può ritenersi sufficiente
il dato secondo cui effettivamente il dr. C. non intervenne sul posto, essendo
per altro verso emerso che l’imputato abbia avuto conoscenza dei particolari della
vicenda essendosi recato proprio presso il veterinario, dr. V. M., che
aveva preso in carico l’animale, intervenuto perché era a lui che competeva di
intervenire; egli ebbe dunque modo di conoscere i particolari e l’evoluzione anche
temporale dei fatti.
La Corte territoriale ha quindi tratto la conclusione che la notizia divulgata
dall’imputato, di un rifiuto di atti d’ufficio da parte del veterinario incaricato di un
pubblico servizio, sia stata diffusa nella piena conoscenza che l’animale bisognoso di
assistenza era stato soccorso e che non era addebitabile alcuna omissione o ritardo
al veterinario di turno (che, come si specifica nella sentenza di primo grado, si era
anzi premurato di riferire ai Carabinieri di mettersi in contatto coi vigili urbani, dal
momento che il Comune di Paceco, non disponendo di un ambulatorio veterinario
pubblico, aveva stipulato una convenzione con la struttura privata del dr. M.
proprio per ovviare alla carenza di un sito pubblico e per casi riconducibili al caso di
specie (animale ferito o agonizzante sulla pubblica via); e si era attivato
personalmente con tali interlocutori per garantire che l’animale venisse soccorso
prontamente sul posto, trovandosi tra l’altro egli in luogo distante da Paceco.
Convenzione di cui poi l’imputato in sede di esame mostrava di essere a conoscenza).
Pertanto, né l’invocata esimente del diritto di critica politica, anche putativa,
sotteso al ruolo di impegno politico dell’imputato in veste di esponente del partito
animalista, né tanto meno l’errore su legge extra-penale addotto solo col ricorso in
scrutinio, appaiono pertinenti, in quanto il fatto è stato dolosamente riportato in
termini distorti e quindi non veritieri, né comunque risulta formulata – come
opportunamente sottolinea il Procuratore generale nella requisitoria scritta - alcuna
censura in ordine alla omessa valutazione di allegazioni difensive dimostrative
dell’assolvimento dell’onere di verifica della veridicità della notizia (evidentemente
non assolto).
Onere che - trattandosi di critica ancorata ad un episodio specifico, del quale
peraltro l’imputato aveva vissuto in prima persona determinati tratti fattuali che ben
potevano essere indicativi della effettiva ragione del mancato intervento del medico
incriminato - a maggior ragione incombeva, nel caso di specie, sul ricorrente, che,
invece, come risulta dalla ricostruzione svolta nella pronuncia impugnata,
all’indomani dell’accaduto, sbrigativamente riconduceva il mancato intervento alla
‘pigrizia’ del dr. C. (che vista l’ora tarda aveva preferito rimanere
comodamente presso la propria abitazione di San Vito piuttosto che mettersi in
macchina e rendere gli atti di assistenza richiesti in luogo distante – per stessa
ammissione dell’imputato dunque – circa 35 km dalla sua residenza privata).
Si desume dai provvedimenti di merito che la verifica della veridicità della notizia
sarebbe stata di facile e pronta acquisizione da parte dell’imputato, essendosi –
appunto - egli presentato all’ambulatorio del veterinario dr. M. intervenuto, che
aveva prelevato l’animale dalla strada per prestargli le cure del caso.
L'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica è d’altronde configurabile
nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei
fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza.
Ragionevole e giustificabile convinzione non ravvisata, e non ravvisabile, per quanto
esposto, nel caso di specie.
In ogni caso i giudici dell’appello hanno, con argomenti congrui e logici, ritenuto
di evidenziare che l'imputato, esperto in materia di tutela degli animali e conoscitore
delle regole amministrative del settore, era ben consapevole che la persona offesa
non fosse tenuta ad intervenire per soccorrere l'animale ferito, evidenziando come,
tra l'altro, a prendersi cura del cane agonizzante fosse intervenuto tempestivamente
il dottor M. V., che lo conduceva presso il proprio ambulatorio per
prestargli le cure necessarie.
Indi, ha concluso la Corte di appello che la diffusione del video incriminato,
avvenuta contestualmente all'intervento del dottor M., dimostrasse la malafede
dell'imputato di certo non interessato a documentare i fatti e denunciare al pubblico
l'inefficienza dell'apparato amministrativo ma ad offendere l'onore e la reputazione
del veterinario mediante la pubblicazione di notizie false e tendenziose. E, quanto
all’esimente del diritto di critica dal punto di vista putativo non ha mancato di
osservare, la Corte di appello, che l'imputato nulla ha detto al riguardo, aggiungendo
che sulla base delle sue conoscenze settoriali non può ritenersi che le notizie diffuse
dallo stesso siano state comunicate in buona fede, così restando insuperabile il dato
della pubblicazione di valutazioni gravemente lesive dell'onore e della reputazione
professionale del dottor C., il quale non era in alcun modo tenuto ad
intervenire per soccorrere l'animale in difficoltà.
Rimane infine del tutto ultroneo il rilievo sulla mancanza di responsabilità
dell’imputato in ordine alla messe di messaggi offesivi che la sua prospettazione del
fatto aveva - come era prevedibile che fosse - suscitato sul social-network, che non
risultano a lui ascritti in imputazione e che i giudici di merito hanno quindi riportato
come mera annotazione in fatto in punto di ricostruzione della complessiva vicenda.
1.2. Il motivo che lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui
all’art. 131-bis cod. pen. è inedito non risultando oggetto di deduzione in appello,
sicché ora il ricorrente non può dolersi genericamente della sua mancata valutazione
(e ciò di là della sua rilevabilità di ufficio o meno da parte della Corte di appello).
Ed invero, pure a voler ritenere deducibile col ricorso per cassazione il difetto di
motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua
di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non
punibilità della particolare tenuità del fatto, è pur sempre necessario che col ricorso
siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di
proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna
motivazionale. Laddove nel caso di specie le circostanze evidenziate in ricorso non
sono idonee a superare la complessiva valutazione dei giudici di merito che hanno
sottolineato in più punti la gravità della condotta, ritenuta implicitamente non affatto
tenue.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per
legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Renata Sessa Luca Pistorelli
11-12-2025 21:24
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