Ai fini dell’affidamento in prova ai servizi sociali non assume rilievo, in senso negativo, la gravità del reato e/o i precedenti penali, né tantomeno, in positivo, può richiedersi la dimostrazione che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che un siffatto processo critico sia iniziato.
Presupposti dell’affidamento in prova
Per la S.C., attraverso “la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale – premettono i giudici - l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, ala luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa, (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377)”.
In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di legittimità, proseguono da piazza Cavour, “è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (cfr., tra le altre, Cass. n. 771/1996)”.
È stato chiarito, inoltre, che, per il giudizio prognostico favorevole, “la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti, alle pendenze e alle informazioni di P.S., il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva” (cfr., ex multis, Cass. n. 6783/1996).
Infine, ricordano gli Ermellini, “l’affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell’interessato, sia prima dell’applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell’esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere (cfr. Cass. n. 22442/2019)”.
La decisione
Nel caso di specie, il Tribunale, secondo la Cassazione, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, perché, nella formulazione della sua prognosi negativa, non ha preso in considerazione unicamente le denunce pregresse e i recentissimi carichi pendenti concernenti l’interessato e valutato in modo non illogico l’inconcludenza delle proposte risocializzanti, ma, soprattutto, “con importanza centrale e dirimente, ha stigmatizzato lo stato di sostanziale irreperibilità di fatto in cui versa li predetto, non superata dalle indicazioni fornita nell’udienza di discussione dal difensore, in quanto sprovviste di adeguato riscontro documentale”.
Le censure difensive, in sostanza, a dire della S.C., “non scalfiscono il congruo tessuto argomentativo che innerva l’ordinanza impugnata e, in particolare, non oppongono specifici rilievi critici sul tema fondamentale della irreperibilità del condannato”.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
27-03-2025 22:00
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