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Sentenza

Aggiornamenti del portale telematico del processo penale.
Aggiornamenti del portale telematico del processo penale.
Una nota del ministero della giustizia rende noto che a partire da domani – oggi è all’uopo prevista l’interruzione dei sistemi dalle ore 16.00 ‒ saranno disponibili alcuni importanti aggiornamenti del portale deposito atti penali per i difensori.

Gli interventi, definiti “evolutivi” estendono le funzionalità ed introducono nuovi atti depositabili come atti successivi e/o contestuali alle nomine. L’elenco completo si trova nell’allegata nota ministeriale dell’8 luglio 2025, a firma del direttore generale del dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia. Tra i principali atti si segnalano alcuni che riguardano specificamente la parte civile: appello (anche quello del querelante) e ricorso per cassazione della parte civile (per quest’ultimo gravame viene inserita la specifica voce del ricorso per cassazione del civilmente obbligato, del querelante e del responsabile civile); conclusioni e revoca della parte civile. Tra gli altri nuovi atti depositabili da domani si segnalano anche:

- la comunicazione impedimento, con l’introduzione della specifica voce di difensore in gravidanza;

- le indagini difensive;

- il consenso alla sostituzione pene detentive;

- l’istanza trattazione orale udienza (598-bis c.p.p.) che, fino, ad ora per supplire l’assenza della relativa voce, costringere ad utilizzare solo il canale Pec; idem per le “Memorie di replica” (in caso di trattazione scritta del giudizio di appello);

- il mandato ad impugnare (art. 581, comma 1-quater, c.p.p), ormai solo per i difensori d’ufficio, depositabile esclusivamente come atto successivo da parte dei difensori privati;

- la memoria difensiva dopo notifica istanza revoca o sostituzione misura cautelare;

- la riparazione dell’errore giudiziario.

Di particolare interesse il ripristino della possibilità di depositare l’atto “Richiesta di accesso agli atti (art. 116 c.p.p.)” in Procura, anche quando il procedimento pende nella fase del dibattimento.

Verrà, infine, integrato l’elenco degli atti depositabili come atti successivi per i procedimenti autorizzati definiti con sentenza ex articolo 129 c.p.p. e decreto penale una volta divenute irrevocabili o esecutivi:

- restituzione nei termini

- restituzione dei beni;

- liquidazione onorario;

- richiesta di accesso agli atti;

- opposizione a decreto penale;

- correzione di errore materiale;

- memorie difensive (articoli 121, 367 cpp)

- esercizio diritto all’oblio

Inoltre, per i suddetti procedimenti sarà possibile il deposito dell’atto di nomina e/o comunicazione assunzione difesa.

Esprime soddisfazione l’unione delle camere penali italiane che, in una nota di ieri, afferma che «si tratta nel complesso di miglioramenti auspicati dall’Unione, tanto da averne segnalato a più riprese la necessità, che vengono adottati proprio nel momento in cui è ripresa l’interlocuzione con il Ministero in tema di processo penale telematico».

Si ricorda che, ai fini della tempestività del deposito, deve darsi rilievo al momento in cui l’atto viene correttamente inserito sul portale, per come anche attestato dal relativo numero di identificativo unico nazionale, è stato inviato all’ufficio cui è diretto e non al momento successivo, in cui l’atto risulta essere stato accettato (Cass. pen., sez. II, n. 47737/2024). Ciò in quanto in questa delicata fase di transizione dal processo cartaceo a quello telematico è necessaria una certa flessibilità da parte dei giudici (l’Italia è già stata ammonita sul punto dalla Corte Edu, Prima Sezione, sentenza del 23 maggio 2024).

Sul versante deposito telematico degli atti da parte dei magistrati, invece, continua a permanere in molte sedi giudiziarie il doppio binario di deposito. Così, ad esempio, il Tribunale di Milano, con provvedimento del presidente n. 103 del 26 giugno 2025, ha disposto, ai sensi dell’articolo 175-bis, comma 4, c.p.p., una nuova proroga della sospensione temporanea dell’utilizzo obbligatorio dell’applicativo APP, estendendo fino al 31 ottobre 2025 la possibilità di procedere al deposito degli atti anche in cartaceo. Più precisamente, è prevista la «conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il cosiddetto doppio binario), gli atti, documenti richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni» relativamente alle fasi dell’udienza preliminare, ai riti speciali (patteggiamento, decreto penale di condanna, messa alla prova, abbreviato, immediato, direttissima) udienza predibattimentale e dibattimentale.

Altri provvedimenti presidenziali, come quello del 27 giugno del Tribunale di Catania, mantengono fino al 31 dicembre 2025 il regime del doppio binario ma solo per i soggetti abilitati interni, «consentendo ai magistrati ed al personale amministrativo di formare e depositare atti, sino alla predetta data, sia con modalità telematiche che con modalità non telematica».
Avv. Antonino Sugamele

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