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Sentenza

416 ter  comma secondo c.p.
416 ter comma secondo c.p.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 22361 Anno 2025
Presidente: GUARDIANO ALFREDO
Relatore: GIORDANO ROSARIA
Data Udienza: 30/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.A nato a A. il ,,,,,,,
avverso l'ordinanza del 21/01/2025 del Tribunale del Riesame di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo che,
riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per il ricorrente l'avv. Vito Di Graziano, del foro di Trapani, anche in
sostituzione dell'avv. Baldassarre Lauria, che si è riportato ai motivi del ricorso e
ha insistito per l'accoglimento dello stesso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato
l'appello proposto dal .a nei confronti dell'ordinanza del GIP dello stesso
Tribunale che aveva disatteso l'istanza di revoca (o sostituzione con una misura
personale meno afflittiva) della misura cautelare della custodia cautelare in carcere
dello stesso.
Secondo l'imputazione provvisoria il ricorrente, ex senatore e fondatore del
movimento politico "Via", al fine di procurare voti a vantaggio di A.R.,
coordinatore provinciale del predetto movimento nonché candidato alle elezioni
regionali siciliane del 25 settembre 2022, avrebbe commesso il delitto di cui all'art.
416-ter, secondo comma, cod. pen., avendo accettato la promessa di G.D.G., 
il quale agiva nella veste di appartenente all'associazione mafiosa Cosa
nostra o mediante le modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen., di procurare voti al
predetto A.R., promessa seguita ad un'espressa richiesta formulata dal
medesimo P. e dall'intermediario P, P., in cambio
dell'erogazione della somma di euro 2.000,00, di altre utilità nonché della
disponibilità a soddisfare gli interessi, anche occupazionali, della predetta
associazione.
2. Avverso la richiamata ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per
cassazione, con i difensori di fiducia, avv.ti Vito Di Graziano e Baldassarre Lauria,
articolando tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente
necessari per la decisione.
2.1. Con il primo deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 299 del medesimo codice,
per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la ritenuta
inidoneità della prova nuova a superare il giudizio di sussistenza della gravità
indiziaria per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen.
A fondamento della censura pone in rilievo, in primo luogo, che il R., nelle
dichiarazioni rese in sede di indagini difensive, aveva riferito che solo dopo il
pagamento al D. G., e quindi post factum, ne aveva parlato al ricorrente e
che, dunque, era stata forzata la portata della fonte dichiarativa, anteponendo
l'informazione fornita dal R. al P. a questo riguardo.
Inoltre, avrebbe errato la decisione impugnata nel ritenere che le propalazioni
del R.non sarebbero coerenti con quelle del P., che invece aveva
confermato di aver dato al D. G. l'importo di euro 1.500/1.600 consegnatogli
dallo stesso R..
Deduce, altresì, che, del resto, il medesimo Tribunale del Riesame aveva
riconosciuto l'effettiva destinazione della somma complessiva di euro 2.000,00
erogata al D. G. alle spese per la campagna elettorale, elemento, questo,
inconciliabile con il supposto rapporto sinallagmatico.
Né, d'altra parte, si potrebbe assumere dal mero auspicio del D. G.,
effettuato nella conversazione con il fratello G., un impegno del P. a
soddisfare richieste di altro genere, solo millantate, come quelle relative al
reperimento di posti di lavoro da parte del ricorrente, richieste, peraltro da
ricollegarsi, in ogni caso, ad esigenze personali del D. G. e non a quelle del
sodalizio, come reso evidente dalle sue precarie condizioni economiche ritraibili
dalle intercettazioni.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt.
299 dello stesso codice e 416-ter cod. pen. per manifesta illogicità in ordine alla
dichiarazione testimoniale resa da D.P., che aveva puntualizzato il
riferimento del P. alla cena elettorale organizzata dal D. G. in ordine
all'incapacità del collaboratore P., precisando che era stato lui ad introdurre
l'argomento raccontando al ricorrente della cena.
D'altra parte, dalla motivazione non sarebbe emersa la consapevolezza del
pronnissario circa la caratura mafiosa dell'interlocutore.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dello stesso art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 299 e 275 del medesimo codice
per motivazione apparente sulla permanenza delle esigenze cautelari supposte dal
provvedimento genetico.
Invero, anche alla luce del novum derivante dalle dichiarazioni rese da A.
R. in sede di indagini difensive, il contributo del P. sarebbe stato a tutto
concedere marginale, non essendovi continuità di rapporti dell'indagato con
ambienti criminali e persistenza di interessi scambievoli, con conseguente
inoperatività della presunzione posta dall'art. 275 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2.Prima di esaminare partitamente i motivi proposti, occorre ricordare che, in
forza della consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di revoca o
sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a
sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una
situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito
di quest'ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è
solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento,
e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il
complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti
provvedimenti (ex aliis, Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376; Sez. 6,
n. 85 del 13/01/1994, Peretti, Rv. 197937).

In sostanza, come puntualizzato da lungo tempo, la richiesta di revoca di una
misura coercitiva non può basarsi sulla contestazione dell'esistenza dei gravi indizi
di colpevolezza o delle esigenze cautelari poste a fondamento della stessa, avendo
questi già formato oggetto di giudizio, ma deve indicare gli elementi
di novità pretermessi dal giudice o nel frattempo sopravvenuti, che hanno fatto
venir meno o attenuato le condizioni per mantenere ferma la misura (Sez. 6, n.
657 del 10/02/2000, Bonelli, Rv. 216316).
In definitiva, dunque, quando si invoca la revoca della misura cautelare o la
sua attenuazione, l'istante è tenuto a specificare gli elementi sopravvenuti o la
modifica della situazione preesistente, non potendosi basare su una diversa
valutazione degli elementi già apprezzati in sede di riesame del
provvedimento cautelare, onde evitare che il procedimento incidentale costituisca
un inutile doppione di quello espletato con l'istanza di riesame (Sez. 1, n. 1455
del 02/04/1992, Moretti, Rv. 190121).
3.Ciò posto, il primo motivo non è fondato.
Muovendosi lungo il solco dei superiori principi, infatti, la decisione impugnata
ha congruamente ritenuto non decisive, per superare le valutazioni già operate ai
fini dell'emanazione del provvedimento genetico e in sede di riesame, i nuovi
elementi addotti dal ricorrente costituiti dalle dichiarazioni rese in sede di indagini
difensive dal R.
Al riguardo, invero, l'ordinanza censurata ha adeguatamente argomentato in
ordine al contrasto di tali propalazioni con quelle del P. sulla circostanza
che sin dall'inizio il P. era a conoscenza del pactum sceleris intercorso con il
D. G..
Né, d'altra parte, come logicamene osservato anche sotto tale aspetto dal
provvedimento impugnato, può assumere rilevanza la circostanza che, ad avviso
del R., il ricorrente non conosceva il D. G. e la sua caratura criminale, a
fronte delle contrarie risultanze delle intercettazioni, ampiamente richiamate
nell'ordinanza resa in sede di riesame contro la misura coercitiva custodiale, dalle
quali si evince, invero, la consapevolezza nel ricorrente circa la situazione delle
organizzazioni criminali operanti sul territorio di Alcamo, dacché anche
l'accorgimento di evitare contatti diretti in pubblico con il medesimo D. G..
4.11 secondo motivo è, del pari, non fondato, atteso che alcun apporto
innovativo è stato fornito anche dalle dichiarazioni del P. in sede di indagini
difensive, dichiarazioni in virtù delle quali la conversazione captata tra lui ed il
ricorrente relativa alla cena elettorale organizzata dal D. G. per il R.
aveva tratto le mosse da una sua informazione resa al P.su tale evento.
Vi è infatti che, come osservato dal provvedimento censurato, dette
dichiarazioni contraddicono le risultanze captative, ampiamente riportate nel
provvedimento genetico e in quello reiettivo dell'istanza di riesame, anche tra il
P. ed il predetto, ad esempio rispetto alla incapacità del P. di
procurare voti nonostante i soldi spesi per la campagna elettorale e la presenza di
spacciatori alla cena organizzata dal D. G., elementi dai quali si comprende
che era evidente la consapevolezza di entrambi sulla caratura criminale dei
soggetti dei quali parlavano.
5.In ragione del rigetto del primo e del secondo motivo, l'assenza di elementi
di novità preclude una rinnovata valutazione della graduazione della misura
cautelare, alla luce, peraltro, dell'operare della presunzione di cui all'art. 275 cod.
proc. pen. nonché dell'adeguata motivazione spesa a riguardo dal Tribunale del
Riesame, laddove ha posto in rilievo la pervicacia del P. nel coltivare nel tempo
ad uso indebito le proprie relazioni.
6.11 ricorso deve dunque essere rigettato ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso nella camera di consiglio del 30/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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