Valderice. Associazione a delinquere e tentativo di autoriciclaggio.
Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 41732 Anno 2024
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: VERGINE CINZIA
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
N. C., nato a V. il ……
avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del Tribunale della Libertà di Trapani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del
2020 dal Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
SENTENZA
sul ricorso proposto da
N. C., nato a Valderice il 14/03/1957
avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del Tribunale della Libertà di Trapani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del
2020 dal Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
• RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento dell'Il gennaio 2024 il giudice per le indagini preliminari di
Marsala ha emesso, a carico dell'odierno ricorrente N. C. -indagato tra gli
altri in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen., 4, commi 4-bis e 4-ter, I.
401/89 (capi a e b), nonché di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56 e 648-ter.1 cod.pen.
(capo c, in concorso con C.M.), e di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen., e 4, 4-
bis e 4-ter della I. 401/89 e art 3 I. 146/2006 (capo d)- ordinanza impositiva della
misura cautelare degli arresti domiciliari (ritenuta la gravità indiziaria in relazione,
per ciò che lo riguardava, ai capi a, b e d), nonché, nei confronti degli indagati
N. C. e G.G., decreto di sequestro preventivo «visto l'art. 321,
comma 2°, c.p.p., 240 c.p., 5-bis L. 13/12/1989, n. 401», «(diretto) del profitto
del reato di cui ai capi a), b), d) [...], ovverossia dell'importo di € 23.000.000,00,
o comunque dei saldi attivi dei conti e depositi, da rilevare previa interrogazione
dell'Archivio dei Rapporti, istituito dall'art. 37, comma 4, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, fino alla concorrenza
dell'importo di euro 23.000.000,00; [...] in via subordinata, in caso di indisponibilità
dei suddetti importi, nei confronti degli indagati N. C. [...] il sequestro
preventivo (per equivalente) dei beni (immobili, mobili, anche registrati, e/o
preziosi e/o quote sociali, etc.), nella disponibilità degli stessi, fino alla concorrenza
- di euro 23.000.000,00 per N. C., [...] » .
2. Il 13 febbraio 2024 del Tribunale della Libertà di Palermo, adito dalla difesa di
N. con istanza ex art.309 cpp, ha annullato il provvedimento impugnato,
dichiarando l'incompetenza per territorio del giudice delle indagini preliminari di
Marsala in favore del giudice delle indagini preliminari di Trapani, e ordinato la
liberazione dell'appellante: «visti gli artt. 27, 309 c.p.p., in accoglimento della
richiesta di riesame sopra specificata, proposta nell'interesse di N. C.,
c.s. generalizzato, ritenuta la competenza per territorio del GIP presso il Tribunale
di Trapani, annulla l'ordinanza emessa dal GIP del tribunale di Marsala in data
11.1.2024, limitatamente alla posizione del suddetto indagato, di cui ordina per
l'effetto l'immediata liberazione, ove non detenuto per altra causa. Ordina
trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala
per le determinazioni di sua competenza [...]».
3. Il successivo 14 febbraio 2024 N., a mezzo del suo difensore -con istanza
che si riporta testualmente- "considerato quanto sopra e che, comunque, a parere
della difesa non appaiono sussistere i presupposti (sia del fumus che del periculum
in mora) per il mantenimento della misura cautelare reale di cui si discute" ha
avanzato al giudice delle indagini preliminari di Marsala istanza di revoca del
sequestro disposto ex art. 321 cod.proc.pen..
4. Il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 16 febbraio 2024,
su conforme parere del pubblico ministero, ha rigettato la richiesta de qua con
provvedimento che si trascrive nel suo tenore letterale: «rilevato che l'ordinanza
del 13.02.2024 del Tribunale del riesame di Palermo non risulta ancora definitiva,
e peraltro la ritenuta incompetenza territoriale di questo giudicante è stata
affermata in procedimento relativo alla sola misura cautelare personale, non reale;
ritenuto altresì che, anche nei casi di ritenuta incompetenza del giudice
procedente, la misura cautelare reale può comunque essere adottata in presenza
dei presupposti di cui all'art. 321 c.p.p., senza che sia richiesta la valutazione delle
condizioni di urgenza che, a mente dell'art. 291 c.p.p. co.2, trova applicazione
nella sola materia cautelare personale, per una specifica scelta del legislatore,
evidentemente ricollegabile alla diversa natura degli interessi coinvolti; ritenuto
immutato il quadro indiziario ed immutati i presupposti del sequestro come
illustrati nell'ordinanza applicativa dell'11.1.2024; P.Q.M. rigetta l'istanza di
revoca della misura cautelare reale. ...».
5. N. ha proposto appello avverso l'ordinanza testé indicata innanzi al
Tribunale della Libertà di Trapani, Sezione per le Impugnazioni delle Misure
Cautelari Reali.
Con l'appello la difesa, rilevato che con l'istanza di revoca era stata sollecitata una
rivalutazione della sussistenza del fumus e del periculum, rivalutazione risolta dal
giudice per le indagini preliminari col solo richiamo all'ordinanza genetica, ha
dedotto: a) "l'incompetenza per territorio del Tribunale di Marsala: violazione
dell'art. 8, comma 3, cod.proc.pen." b) l'insussistenza del fumus commissi delicti;
c)l'insussistenza e, comunque, il difetto di motivazione in ordine al periculum in
mora; d) l'esorbitanza del quantum della somma posta sotto sequestro (diretto e
per equivalente).
6. Il Tribunale della Libertà di Trapani ha, con ordinanza del 7 marzo 2024 «in
parziale accoglimento dell'appello [...] annulla[to] il decreto del gip presso il
tribunale di Marsala del 16 febbraio 2024, limitatamente all'importo del sequestro,
che riduce[va] al valore di euro 1.409.731,61 ; ritenuta altresì la competenza per
territorio del gip presso il Tribunale di trapani, ordina[va] la trasmissione degli atti
al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Marsala, per le determinazioni
di competenza in ordine alla rilevata incompetenza per territorio; conferma[va]
nel resto l'impugnato decreto. [...] ».
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani N. C., a mezzo del difensore
di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi
e invocando l'annullamento dell'ordinanza impugnata con l'adozione delle
statuizioni consequenziali anche in ordine alla perdita di efficacia della misura in
atto.
2.1. Col primo ha lamentato violazione di legge in relazione al combinato disposto
degli artt. 321 cod.proc.pen. e 240 cod.pen., nonchè in relazione all'art. 322-bis
cod.proc.pen..
Richiamato in via preliminare il disposto dell'articolo 325, comma 1, cod. proc pen.
come interpretato da giurisprudenza unanime di questa Corte (Sezioni Unite, n.
25932 del 29/05/2008, n. 5876 del 28/01/2004 e Sezioni Unite, n. 25080 del
28/05/2003) ha censurato la motivazione resa dal Tribunale della Libertà di
Trapani da intendersi "motivazione apparente", con particolare riferimento al
periculum in mora.
La difesa ha richiamato uno stralcio del provvedimento impugnato (pag. 12) nella
parte in cui l'oggetto del sequestro è individuato nel "prezzo" e non nel profitto del
reato di raccolta abusiva delle scommesse come invece ritenuto dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Marsala, che aveva condiviso in parte qua la
richiesta del pubblico ministero; il Tribunale ha sì confermato la misura ablativa,
ma ciò ha fatto modificandone la ragione giustificativa («prezzo -e non profitto»)
senza esplicitare le ragioni di tale rimodulazione; il vuoto esplicativo si sarebbe
tradotto in una omessa motivazione in ordine ad uno dei requisiti essenziali per
l'applicazione della misura, ossia l'illiceità del bene, per essere il medesimo
confiscabile quale prezzo, prodotto o profitto del reato.
Inoltre, il provvedimento impugnato è stato adottato ex artt. 322-bis e 324
cod.proc.pen.. e partecipa perciò del limitato effetto devolutivo proprio
dell'appello. Se tanto non osta a che il giudice chiamato a decidere sull'appello in
materia di sequestro preventivo possa (anzi debba) esaminare quella parte della
decisione impugnata che, non attinta dai motivi di gravame, è così intimamente
connessa con i punti oggetto di censura da rendere impossibile una loro
considerazione isolata (Sez. 3, 15/10/1996, n. 3482; Sez. 4, 16/01/2007, n.
10846), e, dunque -come nel caso di specie- anche i presupposti della misura nel
suo complesso per giudicarne la legittimità che deriva ipso facto dalla sussistenza
dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, tuttavia non è
consentita una diversa qualificazione del fatto e delle circostanze che consentono
il ricorso allo strumento ablativo, giacché tale estensione, espressamente
contemplata solo per il riesame, al comma 9 dell'art. 309 cod.proc.pen., è esclusa
dalla natura di impugnazione limitatamente devolutiva del giudizio di appello.
Conclusivamente, si è sostenuto, il provvedimento impugnato sarebbe nullo poiché
pronunciato esercitando poteri che non competevano al collegio quale giudice di
appello; sarebbe, altresì, nullo non essendovi traccia di una motivazione circa la
qualificazione del bene come prezzo del reato in luogo di quella di profitto del
medesimo.
2.2. Col secondo motivo la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge in
relazione al combinato disposto degli artt. 321 cod.proc.pen. e 240 cod.pen.,
nonché in relazione all'art. 322-bis cod.proc.pen. anche sotto altro profilo.
La misura ablativa era stata originariamente disposta dal giudice per le indagini
preliminari in ragione della qualifica del bene come profitto di reato, e, dunque, ex
art. 240 cod.pen., con esclusione del canone tipico previsto dall'art. 321
cod. proc. pen., ossia del pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze
del reato o della agevolazione della commissione di ulteriori reati (anche per la
ritenuta insussistenza della gravità indiziaria in ordine al capo c) della rubrica di
cui agli artt. 81 cpv., 110, 56 e 648/ter-1 cod.pen.).
Il Tribunale, invece, nell'ordinanza impugnata aveva fondato il sequestro su
argomentazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle esplicitate nel provvedimento
genetico, in quanto aveva valorizzato l'intenzione di N. e della moglie di
compiere, con discrezione, investimenti immobiliari, intenzione concretizzata
nell'insorgenza di diverse trattative commerciali, sia pur arrestatesi ad atti
preparatori, anteriori rispetto alla soglia del tentativo penalmente rilevante, così
impedendo all'odierno ricorrente di prender posizione e difendersi sul punto, e,
comunque, sia con evidenti salti logici nel dedurne il periculum in mora -poichè
nulla di anche solo ipoteticamente indiziante la possibilità di dispersione del denaro
è stato rinvenuto all'esito delle indagini patrimoniali effettuate a carico del N.-
, sia ponendosi al di là del confine segnato dai profili di censura fatti valere con
l'atto di appello.
Ha invocato dunque l'annullamento dell'ordinanza con le statuizioni
conseguenziali.
2.3. Come da esplicita riserva in calce al ricorso N. ha proposto, a mezzo del
difensore, motivi aggiunti.
Nel richiamare integralmente i motivi già articolati con l'impugnazione genetica,
ha dedotto, in via ulteriore, la nullità dell'ordinanza, con riferimento alla necessità
della ripartizione della confisca per equivalente del c.d. profitto del reato, tra i
concorrenti nel contestato reato.
Ha richiamato, testualmente, il dispositivo del decreto genetico nella parte
concernente, appunto, la misura reale, disposta ex artt. 321, comma 2°, c.p.p.,
240 c.p., 5-bis L. 13/12/1989, n. 401
Ha premesso di non condividere quel filone giurisprudenziale che propende per il
c.d. "principio solidaristico", così come adottato dal giudice per le indagini
preliminari del decreto genetico e validato dal tribunale della Libertà in ragione
della circostanza dell'essere stato contestato ad entrambi i partecipi il medesimo
reato, e di propendere, invece, per la necessità di stabilire se: a) la misura possa
aggredire i beni di un soggetto senza aver mai riguardo al suo effettivo
conseguimento del profitto di una sola quota dello stesso; b) se debba farsi ricorso
alla c.d. "ablazione indifferenziata" solo allorquando la quota di profitto conseguita
da ciascun partecipe non sia individuata ovvero individuabile; c) se di tale ultimo
rimedio non possa mai essere fatta applicazione e, in tal caso, secondo quale
criterio debba avvenire la ripartizione; argomentazioni reputate dalla difesa
valevoli anche nell'ipotesi in cui non possa determinarsi la quota di profitto
realizzata da ciascun partecipe al reato (Cass., Sez. I, n. 4902 del 16/22/2016,
dep 2017, G. [Omissis ndr.], Rv. 269387).
Ha dunque argomentato che, considerati i conteggi analitici tracciati dalla Polizia
Giudiziaria, incombeva sul Giudice dell'Ordinanza l'onere di specificare la quota di
profitto, asseritamente realizzata da ciascuno ed il correlato grado di
partecipazione al profitto stesso (Cass, Sez. VI, n. 4727 del 20/01/2021, R.
[Omissis], Rv. 280596). Tema irto di difficolta come testimoniato dal contrasto
giurisprudenziale in materia e dalla rimessione della questione alle Sezioni Unite
di questa Corte con Ordinanza n. 22935, depositata in data 06/06/2024, resa dalla
Sesta Sezione Penale di questa Corte.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha
a) dedotto che la motivazione adottata dal provvedimento impugnato con riguardo
alla sussistenza del fumus e del periculum non può dirsi meramente apparente o
incomprensibile; il Tribunale del riesame ha valutato la sussistenza del "fumus
delicti" in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base
ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato; ha dato atto
che il sequestro della somma di denaro, da ritenersi prezzo del reato, era stato
disposto mediante decreto dell'Il gennaio 2024 anche per equivalente, ai sensi
dell'articolo 5-bis legge 401/1989, con motivazione non assente né meramente
apparente, ciò anche in relazione a quanto osservato nella parte in cui viene
rideterminato il quantum sequestrabile (pag 13 e ss della ordinanza impugnata).
b) dedotto la sufficiente motivazione da parte del Tribunale del riesame sulla
sussistenza del "periculum" in relazione al pericolo di dispersione del bene prima
della definizione del giudizio, evidenziando "il costante interesse di C. N.
per l'acquisto di beni immobili, verosimilmente tramite il reinvestimento dei
proventi della propria attività criminale, in assenza di rilevanti fonti lecite di
sussistenza", argomentazioni da leggersi unitamente a quanto dedotto nel decreto
genetico che aveva puntualmente argomentato la sussistenza di tale requisito.
Ha concluso per il rigetto del ricorso con le statuizioni consequenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione al combinato
disposto degli artt. 321 cod.proc.pen., e 240 cod.pen., nonchè in relazione all'art.
322-bis cod.proc.pen., per motivazione "meramente apparente" in ordine alla
sussistenza dei presupposti applicativi della misura reale con particolare
riferimento al requisito del "periculum in mora".
1.1. E' opportuno ripercorrere la trama motivazionale dell'ordinanza impugnata.
Il Tribunale della Libertà di Trapani -premesso che la difesa dell'odierno ricorrente,
con istanza del 14 febbraio 2024 di revoca del sequestro disposto ex art. 321
cod.proc.pen. si era limitata ad allegare l'intervenuta pronuncia del Tribunale della
Libertà di Palermo (che, già investito della decisione sul ricorso ex art. 309
cod.proc.pen., aveva affermato la competenza del Giudice per le indagini
preliminari di Trapani in luogo di quello di Marsala, estensore della ordinanza e del
decreto genetici), svolgendo, altrimenti, argomenti generici e meramente assertivi
in ordine alla insussistenza del fumus e del periculum in mora ritenuti a
fondamento della applicazione delle misure di cautela- ha, innanzi tutto,
legittimato la motivazione dell'ordinanza di rigetto della revoca in quanto svolta
con rinvio per relationem al decreto genetico.
Quanto alla questione posta in prima battuta, ossia (a) l'incompetenza per
territorio, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo in merito alla
ritenuta incompetenza del Tribunale di Marsala individuandola in capo al Tribunale
di Trapani, declinandola, tuttavia, come irrilevante ai fini della decisione
richiestagli in ordine al sequestro e -richiamata la disciplina degli artt. 27 e 22
cod.proc.pen. a proposito della limitata efficacia di una siffatta evenienza rispetto
alle statuizioni in tema di cautele reali- ha disposto la trasmissione degli atti al
pubblico ministero presso il Tribunale di Marsala per le determinazioni di
competenza.
Quanto ai presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora (b e c)
-quest'ultimo che in questa sede in particolare interessa in quanto oggetto delle
censure del ricorso-, rilevato che unico elemento di novità addotto dalla difesa di
N. rispetto a quanto originariamente e complessivamente vagliato dal giudice
per le indagini preliminari (presso il Tribunale di Marsala), e neppure posto
concretamente in discussione dall'allora appellante, era stata la ritenuta
incompetenza per territorio, ha ribadito la tenuta della motivazione del giudice
richiesto della revoca in quanto svolta per relationem rispetto al decreto genetico,
di poi indagando e confermando la solidità motivazionale di quest'ultimo nella
parte in cui aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti della disposta misura
reale.
Ciò, innanzi tutto, nella parte in cui, a proposito del fumus commissi delicti, aveva
rinviato alle considerazioni rese da se medesimo -nel corpo dell'unico
provvedimento integrante ordinanza di custodia cautelare e decreto di sequestro-
in tema dei gravi indizi di colpevolezza a carico (anche) dell'odierno ricorrente in
merito ai reati associativi e ai reati-fine, indicando puntualmente le fonti
investigative utilizzate a fondamento del proprio convincimento. Ha, anche,
rilevato come il decreto genetico recasse, nelle pagine dedicate alla misura
personale, una esposizione sufficientemente approfondita dei motivi in fatto e in
diritto a sostegno della cautela personale, con motivazione idonea a consentire la
piena comprensione dell'iter logico-giuridico sotteso alla decisione, da ritenersi
frutto di autonoma deliberazione del giudicante e non critica adesione alla
prospettazione dell'organo requirente. Ha sottolineato come, in ordine al ruolo
sovraordinato di N. rispetto a quello degli altri sodali, il giudice per le indagini
preliminari aveva indicato puntualmente, a riscontro e sostegno dell'ipotesi
investigativa, le fonti indiziarie consistenti nelle conversazioni esaminate dal
consulente tecnico del pubblico ministero, i documenti informatici rinvenuti presso
la sede dell'associazione, tenendo ben distinta la posizione dell'odierno ricorrente
da quella dei coindagati N. G. e C. M. (rispetto ai quali, a
dimostrazione della attenta lettura e valutazione della piattaforma indiziaria, non
era stata ritenuta la gravità necessaria all'applicazione delle cautele pure invocate
dal pubblico ministero).
Solidità motivazionale del provvedimento genetico -richiamato dalla ordinanza di
rigetto della revoca- riaffermata anche quanto al periculum in mora, allorquando
il Tribunale lo ha nuovamente condiviso relativamente all'an della misura, pur
deducendo che il disposto sequestro, anche per equivalente, ai sensi dell'art. 4,
comma 5-bis, I. 401/89, [è] «da ritenersi "prezzo"- e non profitto- della raccolta
abusiva di scommessa svolta dall'associazione e suscettibile di confisca». Di poi
ribadendo, a sostegno di quanto affermato, l'indispensabilità della cautela reale in
ragione della non tracciabilità dei flussi connessi all'attività criminale, gestiti per
contanti, e valorizzando il contenuto delle comunicazioni intercettate pure
supportate da s.i.t. rese da un soggetto terzo, attestanti la volontà del
reinvestimento della liquidità disponibili, da intendersi provento dell'attività
criminale in difetto di rilevanti fonti lecite di sussistenza (non ostando a tale
ricostruzione quanto valorizzato dalla difesa, ossia la ritenuta insussistenza dei
gravi indizi di reato in relazione alla ipotesi di tentato autoriciclaggio).
Il Tribunale ha, invece, ritenuto fondate le richieste difensive (d) in merito alla
invocata rideterminazione del quantum del denaro sottoposto a sequestro (per
complessivi 1.409.731,61 euro, in luogo dei 23.000.000,00 di cui al primigenio
decreto), ridimensionato in ragione del volume di affari ritenuto provato dalle
emergenze investigative disponibili. Così -con ordinanza del 7 marzo 2024-
giungendo ad annullare «in parziale accoglimento dell'appello [...] il decreto del
gip presso il Tribunale di Marsala del 16 febbraio 2024, limitatamente all'importo
del sequestro, che riduce[va] al valore di euro 1.409.731,61; ritenuta altresì la
competenza per territorio del gip presso il Tribunale di Trapani, ordina[va] la
trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Marsala, per le determinazioni di competenza in ordine alla rilevata incompetenza
per territorio; conferma[va] nel resto l'impugnato decreto. [...] ».
1.2. La difesa ha sostenuto, col motivo in esame -violazione di legge avuto
riguardo al combinato disposto degli artt. 321 cod.proc.pen e 240 cod.pen.,
nonché in relazione all'art. 322-bis cod.proc.pen.- che "con evidente
disallineamento rispetto alla conclusione" del giudice per le indagini preliminari del
decreto genetico -che aveva condiviso in parte qua la richiesta del pubblico
ministero in cui si leggeva che "il sequestro preventivo del denaro al sig. N.
era finalizzato, per un verso, ad evitarne la dispersione e (deve presumersi) la
commissione di altri delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio (poi categoricamente
esclusi dal GIP)" e [...] "per un altro verso, trattavasi di somme qualificabili come
profitto del reato e, pertanto, confiscabili ex art. 240 c.p.") e aveva concesso "la
misura proprio sulla scorta di una condivisione della qualificazione del bene come
profitto del reato"- il Tribunale ha, senza dimostrare alcunché in fatto, né dedurre
alcunché in diritto, modificato "la ragione giustificativa" del sequestro.
1.3. Si rileva, al proposito, che il Tribunale ha confermato il provvedimento
cautelare emesso a carico (anche) del ricorrente ravvisandone, con motivazione
logica ed adeguata, i presupposti -tra cui il periculum in mora - , ampiamente
deducendone l'indispensabilità in ragione della non tracciabilità dei flussi connessi
all'attività criminale, gestiti per contanti, e valorizzando il tenore della condotta
del ricorrente desunta dal contenuto delle comunicazioni intercettate attestanti la
ricerca di occasioni di reinvestimento della liquidità disponibile, da intendersi
proventi dell'attività criminale in difetto di rilevanti fonti lecite di sussistenza,
spendendosi, anche, a indagare ed attestare l'irrilevanza, a tal fine, della ritenuta
insussistenza di gravi indizi di reato in relazione alla ipotesi di tentato
autoriciclaggio originariamente pure contestata al N..
La cura nel censimento e nella valutazione ed attestazione dei presupposti della
misura si apprezza, peraltro, nella parte in cui il collegio ha ritenuto di rimodulare,
riducendolo, il quantum di denaro sottoposto a sequestro.
Il motivo di ricorso -che, si rammenta, lamenta violazione di legge per motivazione
apparente in ordine ai presupposti applicativi della misura reale, con particolare
riferimento al requisito del periculum in mora - è, dunque, manifestamente
infondato.
L'ordinanza del Tribunale di Trapani ha già correttamente rilevato la connotazione
assolutamente generica della istanza di revoca del sequestro -come attestata dal
giudice per le indagini preliminari che la ha rigettata-.
Nel merito, si ribadisce la descrizione da parte dell'ordinanza impugnata, svolta
in maniera sintetica quanto puntuale ed esaustiva, delle fonti ‘probatorie' e delle
condotte dell'odierno ricorrente atte a far ritenere il pericolo di dispersione delle
ingenti liquidità connesse ai reati di cui alla provvisoria contestazione; tanto nel
provvedere in sede di appello su provvedimento di rigetto di istanza di revoca della
disposta cautela reale -ritenuta dal giudice per le indagini preliminari prima, e dal
tribunale poi, manifestamente infondata- che era caduta nel vizio di totale
aspecificità che (ingiustificatamente) il ricorrente rimprovera alla motivazione del
Tribunale trapanese.
A fronte di tanto nessun vizio di violazione di legge -artt. 321 cod.proc.pen. e 240
cod.pen., in relazione all'art. 322-bis cod.pen è ravvisabile nell'ordinanza
impugnata.
1.4. L'avere il Tribunale indicato che si tratterebbe di prezzo anzichè di profitto
non incide, a questo punto, sulla legittimità della misura di cautela che trova
astratto fondamento nell'art. 5 - bis della I. 13/12/1989 n. 401 (e nell'art. 322-ter,
comma 3, cod.pen., cui la norma speciale rinvia) e, espressamente, nella
confiscabilità «dei beni che [•..] costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo» del
reato contestato» (analogamente l'art. 322-ter cod.pen., recita «[...] il giudice,
[...], determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in
quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore
corrispondente al profitto o al prezzo del reato»).
V'è, dunque, intanto palese carenza di interesse rispetto alla indicazione dell'una
o dell'altra "ragione giustificativa", nella invarianza degli esiti di confisca rispetto
alle due ipotesi in discussione (l'interesse alla proposizione della impugnazione non
consiste nella mera aspirazione all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento,
dovendo essere rivolto a conseguire un risultato utile; in tema di impugnazioni
infatti, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un
interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio
processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza
e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un
risultato più vantaggioso; sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che
tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere
sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione
deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa
di una formale applicazione della legge; cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 29643 del
05/06/2019, Rv. 276749 - 01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016 Rv. 269199 - 01;
Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017 Rv. 270246 - 01).
V'è, comunque, nella ordinanza, una espressa, chiara ed esaustiva indicazione
delle ragioni del ritenuto periculum in mora, rispetto alle quali l'una o l'atra
qualificazione del sequestrato risulta del tutto indifferente.
Anche sotto i discussi profili il motivo si palesa inammissibile.
1.5. Nè, infine, può ravvisarsi la violazione di cui la difesa si lamenta nel paventare
l'esercizio da parte del Tribunale trapanese di poteri che non competevano a quel
collegio per le impugnazioni quale giudice dell'appello, esercizio che si sarebbe
esplicitato nel mutamento della 'ragione giustificativa' del sequestro (prezzo e non
profitto del reato).
Ha osservato la difesa nel ricorso che il provvedimento impugnato è stato adottato
ex artt. 322-bis e 324 cod.proc.pen.. su ricorso, in appello, avverso ordinanza del
giudice delle indagini preliminari di rigetto di richiesta di revoca del sequestro. La
legittimazione procedurale della istanza risiede nel disposto dell'art. 322-bis
cod.proc.pen. che fa espresso rinvio, al comma terzo, alle disposizioni dell'art. 310
cod.proc.pen., e partecipa perciò del limitato effetto devolutivo proprio
dell'appello. Non è consentita una diversa qualificazione del fatto e delle
circostanze che consentono il ricorso allo strumento ablativo, giacché tale
estensione, espressamente contemplata solo per il riesame, al comma 9 dell'art.
309 cod.proc.pen., è esclusa dalla natura di impugnazione limitatamente
devolutiva del giudizio di appello.
Ribadite le osservazioni sopra svolte in tema di (carente) interesse al ricorso, deve
rilevarsi, per completezza, che non coglie nel segno la censura in tema di esercizio,
da parte del Tribunale di Trapani, di poteri ultronei rispetto al limite del devolutum
in quanto giudice dell'appello cautelare.
Ribadisce questo collegio il principio, affermato con riferimento alla materia
cautelare personale, ma la cui validità è indiscutibile anche in materia cautelare
reale, secondo cui la cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in
ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai
motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Sez. 5,
n. 23042 del 04/04/2023, Rv. 284544 - 01).
Quanto ai poteri del giudice anche il d.lgs. n.150/2022 ha precisato che «la Corte
[...] giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie» (art. 598-bis, comma 1,
cod.proc.pen.).
Tanto conferma l'esistenza di un forte legame sistematico tra atti di impugnazione,
giudizio e decisione di secondo grado. Non è cioè possibile che il giudice prenda in
considerazione motivi diversi da quelli formulati negli atti di appello, se con motivi
diversi non si intendono semplicemente ragioni o argomenti diversi, ma
presupposti di fatto o diritto che stanno alla base di una conclusione non
impugnata (e ciò per il mancato rinvio al disposto dell'art. 309, comma 9,
cod.proc.pen.). Al di fuori dei poteri cognitivi di ufficio e della cd. "connessione
essenziale" il percorso argomentativo originale che il giudice può elaborare è infatti
sempre tenuto a muoversi nel perimetro dei punti devoluti dalle parti, costituendo
cioè il frutto della rivalutazione dei soli atti e delle sole prove necessarie a decidere
su tutte e solo le conclusioni produttive di effetti giuridici delle quali le parti hanno
chiesto un riesame.
Ciò premesso, il giudice può rilevare vizi o errori non indicati nei motivi alla base
della decisione di riforma, così come argomenti diversi da quelli indicati alla base
della decisione di conferma, che potranno essere solo quelli che scaturiscono dai
motivi stessi, come loro conseguenza logica o in virtù di una precisazione di ufficio
delle critiche formulate.
Nel solco di quanto appena rappresentato, coerentemente alla più recente dottrina
in materia, e con specifico riferimento all'appello cautelare in tema di misure
personali si è ritenuto (Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016 Rv. 267935 - 01) che
«Non viola il principio della domanda cautelare il giudice della cautela che ritenga
sussistente un "periculum libertatis" diverso o ulteriore rispetto a quello indicato
dal PM richiedente». In motivazione questa Corte ha rilevato che «[...] le esigenze
cautelari rappresentano un tutto unico, se pure articolato in distinte
sottofattispecie che enunciano i diversi pericula libertatis previsti dall'art. 274 cod.
proc. pen., e la loro valutazione non può che essere comprensiva di questi ultimi
ed attenere alla loro globalità. Ne consegue che il principio della domanda
cautelare (art. 291 cod. proc.pen.) non è violato sia nel caso in cui il giudice della
cautela, cui spetta l'esercizio del potere limitativo della libertà personale, ritenga
sussistente un pericolo diverso da quello indicato dal titolare dell'azione cautelare
e sia nel caso in cui, [...], ad un pericolo prospettato dal pubblico ministero il
giudice ne aggiunga un altro, non incorrendo per questo nel vizio di ultrapetizione
perché non è applicabile alla materia cautelare il principio dettato dall'art. 521 cod.
proc. pen. in quanto il giudice cautelare - una volta che sia stato investito della
domanda da parte del titolare dell'azione cautelare e che quindi sia stato rispettato
il principio "ne procedat iudex ex officio"-è funzionalmente competente ad
esercitare i poteri più ampi sia in tema di valutazione degli indizi di colpevolezza,
sia in tema di apprezzamento delle esigenze cautelari. La conferma di ciò si ricava,
a contrario, proprio dal procedimento che regola le impugnazioni de libertate dove,
superate le iniziali oscillazioni, la giurisprudenza di legittimità si è compattata nel
ritenere che, in materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il
Tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo
alla insussistenza della esigenza cautelare ritenuta nella ordinanza, ha il potere di
confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della
sua applicazione (ex mu/tis, da ultimo, Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva, Rv.
259976).» Nè a tanto osta che si tratti di appello, come ha proseguito la medesima
pronuncia, quando ha attestato che «[..J tale regola di giudizio vale per attribuire
al giudice dell'impugnazione cautelare poteri diretti a superare il principio
strettamente devolutivo, che disciplina il sistema delle impugnazioni in generale,
conferendo, per la particolarità della materia trattata, poteri che altrimenti l'organo
di controllo de libertate non potrebbe esercitare, cosicché sarebbe del tutto
paradossale precludere al Gip di ravvisare un'esigenza cautelare diversa da quella
posta a fondamento della domanda cautelare da parte del pubblico ministero,
ammettendo invece che il tribunale del riesame possa sostituire all'esigenza
cautelare ravvisata dal Gip, in conformità alla richiesta del pubblico ministero, una
esigenza diversa e mai prima di allora configurata. In definitiva, una volta che la
regiudicanda cautelare sia stata sottoposta al vaglio del giudice, quest'ultimo -
configurati, se del caso, i gravi indizi di colpevolezza - non è costretto da particolari
vincoli di cognizione rispetto ad una o piuttosto che ad un'altra esigenza cautelare
ravvisata dal pubblico ministero, in quanto il potere cautelare, fondandosi sul
principio della discrezionalità vincolata, deve essere esercitato allorché ne
risultano integrati i presupposti e quindi quale che sia l'esigenza cautelare
configurabile nel caso specifico, non essendo logico consentire che, in mancanza
di una esigenza ma in presenza delle altre, l'imputato possa ledere gli interessi
che, in via strumentale, la misura cautelare è preordinata a salvaguardare»
Si tratta di principio affermato con riferimento alla materia cautelare personale,
ma la cui validità è a fortiori indiscutibile anche in materia cautelare reale, che non
incide sulla libertà fisica dell'individuo massimamente garantita.
Anche sotto tale ultimo profilo il motivo proposito è inammissibile, in quanto
manifestamente infondato.
2. Col secondo motivo la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione
al combinato disposto degli artt. 321 cod.proc.pen. e 240 cod.pen., nonché in
relazione all'art. 322-bis cod.proc.pen. anche sotto altro profilo. La misura ablativa
era stata asseritamente disposta dal giudice per le indagini preliminari
esclusivamente in ragione della qualifica del bene come profitto di reato, e,
dunque, ex art. 240 cod.pen., con esclusione del canone tipico previsto dall'art.
321 cod.proc.pen. per avere il giudice negato il pericolo di aggravamento o
protrazione delle conseguenze del reato non avendo ipotizzato concrete condotte
in tal senso e per aver negato solidità indiziaria alla ipotesi, pure formulata, di
autoriciclaggio.
Il Tribunale, invece, nell'ordinanza impugnata ha fondato il sequestro su
argomentazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle esplicitate nel provvedimento
genetico, valorizzando l'intenzione di N. e della moglie di compiere
investimenti immobiliari, e, comunque, sia con evidenti salti logici nel dedurne il
periculum in mora -poichè nulla di anche solo ipoteticamente indiziante la
possibilità di dispersione del denaro è stato rinvenuto all'esito delle indagini
patrimoniali effettuate a carico del N.-, sia ponendosi al di là del confine
segnato dai profili di censura fatti valere con l'atto di appello.
2.1. Vanno qui innanzi tutto ribadite le argomentazioni appena svolte con
riferimento alla pretesa -dalla difesa- esorbitanza della decisione adottata e
impugnata dai limiti del devoluto al Tribunale quale giudice dell'appello cautelare,
per affermarne, ancora una volta, la non condivisibilità per i motivi tutti sopra
svolti.
2.2. Deve poi rilevarsi che il sequestro è stato originariamente disposto dal giudice
per le indagini preliminari ex artt. 321, comma 2°, c.p.p., 240 c.p., 5-bis L.
13/12/1989, n. 401, sicchè, anche in questo caso, fa difetto l'interesse a sollecitare
una rivalutazione di questa Corte sul punto in quanto indifferentemente le
disposizioni citate prevedono la confiscabilità del profitto o del prezzo del reato.
Anche in questo caso si ribadiscono e richiamano le considerazioni svolte a
proposito del primo motivo di ricorso.
2.3. La valutazione della esigenza cautelare che essere comprensiva della globalità
della vicenda (si veda ancora una volta quanto sopra lungamente dedotto a
proposito dei poteri del giudice) consente e impone la ri-decisione sul punto
sollecitato nella specie risolta con la valorizzazione di elementi, coerenti con
l'affermato periculum, chiaramente e inconfutabilmente risultanti dagli atti che,
pur ritenuti inidonei a fondare gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di
autoriciclaggio, in quanto arrestatasi la condotta in una fase antecedente alla
soglia di rilevanza penale, attestano, come dedotto con argomentazioni logiche e
prive di contraddizioni, l'intenzione del ricorrente di compiere investimenti
immobiliari possibili strumenti di occultamento e/o distrazione delle liquidità
disponibili.
2.4. Il motivo si palesa, dunque, nella sua formulazione, inammissibile.
3. In ordine, infine, all'ulteriore motivo sviluppato nella memoria integrativa, nel
richiamare il disposto dell'art. 585 comma 4, cod.proc.pen., che predica
l'estensione della inammissibilità dell'impugnazione ai motivi nuovi, deve rilevarsi
che la mancata instaurazione di un corretto rapporto processuale per effetto del
ricorso non consente la disamina dei motivi nuovi, quali si configurano le doglianze
di cui alla suddetta memoria concernenti questioni non attinte dal ricorso principale
(v, ex multis, Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776
del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525).
4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi
dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno
2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2024
La Consigliera est. Il Presidente
16-11-2024 13:18
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