Trapani: tentativo di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla loro esposizione alla pubblica fede.
Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 37116 Anno 2024
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.G.D nato a E. il-------
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona del sostituto OLGA MIGNOLO ha depositato
conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
l'avv. Agatino Scaringi, del foro di Trapani, ha depositato conclusioni scritte, con le
quali ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani,
con la quale D.G.D, era stato condannato per un tentativo di furto
pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla loro esposizione alla pubblica fede, con le
generiche equivalenti, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, ad una pena in
continuazione sospesa (in Trapani il 17 agosto 2021).
La Corte territoriale, in ragione del devolutum segnato dai motivi del gravame (con i
quali si era contestato il giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali in termini di
sola equivalenza e invocato l'aumento minimo per la continuazione), dato atto della
confessione dell'imputato quanto ai fatti addebitatigli, ha ritenuto la pena congrua rispetto ad
essi, Osservando che la condotta era aggravata da elementi che difficilmente si prestano a
soccombere nel giudizio di bilanciamento, trattandosi di aggravanti ad effetto speciale. Ha,
poi, ritenuto l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini di un diverso giudizio di
comparazione, ritenendo altresì congruo l'operato aumento per la continuazione, avuto
riguardo al reato più grave, circostanziato come in rubrica. Infine, ha ritenuto l'esistenza della
condizione di procedibilità, richiamando il verbale di ricezione della denuncia in data
17/9/2021, siccome a contenuto querelatorio.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando cinque motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge per non avere la Corte territoriale
proceduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, nella
parte in cui si indica quale difensore di fiducia dell'imputato un professionista diverso, avendo
quel giudice omesso di provvedere su una richiesta che non avrebbe comportato alcuna
modifica sostanziale dell'atto.
Con il secondo, ha dedotto la violazione della legge penale processuale, in riferimento
alla mancata trasmissione delle conclusioni del PG, prevista per il rito cartolare ai sensi
dell'art. 23 bis d. I. n. 137/2020.
Con il terzo, ha dedotto violazione di legge quanto alla esistenza della condizione di
procedibilità, contestando la presenza in atti di valida querela.
Con il quarto, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto
all'operato giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali del reato, avuto riguardo ai
diversi profili positivi emersi (occasionalità della condotta, incensuratezza, condizioni
economiche disagiate) e al ridotto disvalore penale della condotta, considerato che il
proprietario del ciclomotore non era stato in concreto privato del mezzo.
Con il quinto, infine, ha dedotto analoghi vizi quanto all'operato aumento per la
continuazione, rilevando la contestualità delle condotte unificate quoad poenam e assumendo
che la motivazione della Corte territoriale sarebbe stata assunta in spregio ai parametri di cui
all'art. 133 cod. pen.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha rassegnato
conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento,
con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
2. Quanto al primo motivo, la parte non ha specificato quale sia il concreto interesse
che lo sostiene. Sebbene la Corte d'appello non abbia provveduto alla correzione richiesta,
provvedendo, viceversa, a intestare correttamente la sentenza in questa sede impugnata,
quanto alla indicazione del difensore di fiducia dell'imputato, il ricorrente non ha allegato che,
dalla mancata correzione della intestazione della sentenza appellata (nella quale è indicato un
difensore di fiducia diverso dall'avv. Scaringi del foro di Trapani) sia derivato un vulnus al
diritto di difesa (evidenziando, a mero titolo esemplificativo, che il patrocinio non era
fiduciario e che vi era stata ammissione a quello a spese dello Stato), interesse che deve
sorreggere, non già la richiesta di correzione che si assume disattesa, bensì il motivo di
ricorso con il quale si è chiesto l'annullamento della sentenza.
Sul punto, va ricordato che l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc.
pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli
effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia
idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una
situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42
del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01, in cui si è precisato che, intanto può ritenersi la
sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale
violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio
possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche
praticamente favorevole; sez. 6, n. 47498 del 22/9/2015, H, Rv. 265242-01).
Trattasi di principio generale in materia di impugnazioni che vale anche quando
oggetto di essa sia un provvedimento di correzione o, come nella specie e a maggior ragione,
quando esso difetti, sempre che non vi sia un pregiudizio per il ricorrente (sez. 1, n. 10419
del 18/2/2010, Marceca, Rv. 2246510-01, in un caso di rettificazione della pena detentiva da
"reclusione" ad "arresto", nel quale la Corte ha affermato l'irrilevanza della circostanza che la
correzione fosse stata disposta da un giudice sprovvisto di competenza; sez. 5, n. 22610 del
28/1/2010, Marano, Rv. 247470-01; sez. 2, n. 4257 del 10/1/2015, Cocco, Rv. 262370-01).
3. Il secondo motivo è infondato.
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il
contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime
intermedio, per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il deposito tardivo,
da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il
deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull'effettiva
partecipazione dell'imputato al processo e sull'esercizio delle facoltà difensive, non potendosi
ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, in violazione delle scansioni temporali
previste dall'art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176 (sez.2, n. 14854 del 25/1/2023, Diop, Rv. 284297-01; sez. 4, n.
43706 del 12/9/2023, Dario, Rv. 285227-01). Tuttavia, nella specie, occorre considerare che
la parte ha depositato le proprie conclusioni (rilevando la mancata allegazione di quelle del
PG), ma arche che, in quelle che il deducente assume'non allegate all'avvisd del deposito
(effettuato in data 16/2/2023, quasi un mese prima dell'udienza), il PG si era limitato a
chiedere la conferma dell'impugnata sentenza (vedi conclusioni 10/2/2023, in atti).
Tanto va precisato, in quanto, come già recentemente e più volte affermato, in
maniera in questa sede condivisa, nel giudizio di appello celebrato con le forme previste
dall'art. 23 bis dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18
dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato
delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di
difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica
sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni
difensive (sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645-01, in fattispecie analoga
a quella all'esame, in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera
richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un
pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse
prodotto concreto nocumento per il ricorrente; sez. 7, n. 32812 del 16/3/2023, Andreoni, Rv.
285331-01; sez. 2, n. 33455 del 20/472023, Morte//aro, Rv. 285186-01).
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
L'assunto difensivo (secondo cui nella specie difetterebbe la condizione di
procedibilità, trattandosi di reato procedibile a querela) è smentito dal tenore della denuncia
in atti in data 21/8/2021, nella quale è espressamente contenuta la richiesta di punizione in
termini di legge del soggetto responsabile dei fatti denunciati. A nulla rileva la denominazione
dell'atto ad opera della PG. atteso che, ai fini della validità della querela, la manifestazione
della volontà di perseguire l'autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria,
deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare
formule sacramentali (sez. 3, n. 24365 del 14/3/2023, G., Rv. 284670-01, in cui, in
motivazione, la S.C. ha precisato che, viceversa, nel caso di atto proveniente direttamente
4Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dalla parte, assume rilievo decisivo l'espressa qualificazione della denuncia come "querela";
sez. 5, n. 15166 del 15/2/2016, Martinez, Rv. 266772-01; n. 50949 del 30/9/2019, Faedda,
Rv. 277843-01).
5. Anche il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati.
È principio consolidato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito,
sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi
quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea
a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010,
Conta/do, Rv. 245931-01; sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450-01).
Nella specie, la giustificazione del condotto bilanciamento è rinvenibile nella sentenza
impugnata, laddove, in'ricorso, la difesa si è 'limitata alla contestazione di tale valutazionè,
opponendo elementi positivi del tutto generici che, in ogni caso, sono refluiti nel giudizio
complessivo circa il disvalore del fatto, la pena essendo comunque del tutto contenuta.
Lo stesso dicasi per l'aumento a titolo di continuazione, rispetto al quale, in realtà,
l'inammissibilità del ricorso va affermata anche in relazione alla totale genericità della
doglianza.
6. Al rigetto segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 24 settembre 2024
La Consigliera est. Il Presidente
Gabriella Cappello Salvatore Dovere
17-10-2024 00:16
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