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Sentenza

Tale principio di diritto era già stato nitidamente affermato dalla Corte di Cassazione. Una prima volta, con la sentenza 2251 depositata dalla Sesta Sezione Penale il 22 gennaio 2011, secondo la quale sarebbe impraticabile, proprio per l’assenza di una lacuna normativa, il tentativo di proporre un’interpretazione estensiva o analogica delle norme del codice di procedura penale per ammettere la costituzione di parte civile contro l’ente.
Tale principio di diritto era già stato nitidamente affermato dalla Corte di Cassazione. Una prima volta, con la sentenza 2251 depositata dalla Sesta Sezione Penale il 22 gennaio 2011, secondo la quale sarebbe impraticabile, proprio per l’assenza di una lacuna normativa, il tentativo di proporre un’interpretazione estensiva o analogica delle norme del codice di procedura penale per ammettere la costituzione di parte civile contro l’ente.
Con la sentenza 3211 depositata il 26 gennaio 2024 la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito che «nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l’istituto non è previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 che in ogni sua parte non fa mai riferimento alla parte civile o alla persona offesa». Secondo i giudici di legittimità non si tratterebbe di una lacuna normativa, «quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica». Tanto più che «l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, sicché deve escludersi che possa farsi un’applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al “reato” in senso tecnico».

Tale principio di diritto era già stato nitidamente affermato dalla Corte di Cassazione. Una prima volta, con la sentenza 2251 depositata dalla Sesta Sezione Penale il 22 gennaio 2011, secondo la quale sarebbe impraticabile, proprio per l’assenza di una lacuna normativa, il tentativo di proporre un’interpretazione estensiva o analogica delle norme del codice di procedura penale per ammettere la costituzione di parte civile contro l’ente. Di nuovo, negli stessi termini, con la sentenza 3786 depositata dalla Quarta Sezione Penale il 27 gennaio 2015 e, più di recente, con la sentenza 30175 depositata dalla Quarta Sezione Penale il 12 luglio 2023, per la quale la scelta del legislatore «può trovare una ulteriore e ragionevole spiegazione sotto il profilo sostanziale, nel senso che non pare individuabile un danno derivante dall’illecito amministrativo diverso da quello prodotto dal reato».

Se per la Corte è pacifica l’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente – peraltro confermata dalla pronuncia emessa nella causa C-79/11 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 12 luglio 2012 e dalla sentenza 218 emessa dalla Corte Costituzionale il 18 luglio 2014 – così non è per una parte della giurisprudenza di merito.

Il Tribunale di Trani, con l’ordinanza 7 maggio 2019 emessa nel processo relativo al disastro ferroviario Andria-Corato, ha infatti ammesso la costituzione dei danneggiati contro l’ente evidenziando, tra l’altro, che l’articolo 12 Dlgs 231/2001, tra i casi di riduzione della sanzione pecuniaria, considera l’ipotesi in cui l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o comunque si sia efficacemente adoperato in tal senso. Ed anche l’articolo 17 Dlgs 231/2001, implicitamente, considererebbe il ruolo del danneggiato allorché esclude la possibilità di irrogare sanzioni interdittive quando l’ente abbia risarcito integralmente il danno, senza contare come l’articolo 19 del decreto, in tema di confisca, escluda dalla misura di sicurezza patrimoniale la parte di prezzo o profitto che possa essere restituita al danneggiato.

Anzi, per la Corte d’Assise di Taranto, anch’essa favorevole all’ammissibilità della costituzione con l’ordinanza 4 ottobre 2016 emessa nel processo ILVA, la mancanza di una disciplina espressa confermerebbe la diretta applicabilità degli articoli 185 del codice penale e 74 del codice procedura penale attraverso la clausola generale dell’articolo 34 Dlgs 231/2001 che dispone l’applicabilità all’ente, in quanto compatibili, anche delle norme del codice di procedura penale.
Avv. Antonino Sugamele

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