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Sentenza

Sequestro preventivo c.d. impeditivo.
Sequestro preventivo c.d. impeditivo.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 46284 Anno 2024
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani
nel procedimento a carico di:
D.B. G. nato a A. il .....
avverso l'ordinanza del 22/07/2024 del Tribunale di Trapani
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni dei difensori dell'indagato, avvocati Luigi Pipitone e
Giovanni Galfano, che hanno chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Trapani, investito del riesame
reale proposto da G.D.B., ha annullato il decreto di sequestro
preventivo cd. impeditivo (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) avente ad oggetto
l'intero complesso aziendale e le quote sociali della "Veneto Trasporti Group" srl e

la "Noleggio e Trasporti srl" in relazione a varie condotte di bancarotta fraudolenta
patrimoniale addebitate anche a D.B.G. nella veste di amministratore
della società cooperativa Autotrasporti Valle del Belice spa, dichiarata fallita il 17
ottobre 2019.
2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani proponendo un unico motivo con il quale denuncia
violazione di legge.
Sostiene che si verserebbe in una ipotesi di motivazione apparente in quanto:
- circa la sussistenza del fumus commissi delicti, il Tribunale si sarebbe
limitato a esprimere un dubbio sulla configurabilità del delitto di bancarotta
fraudolenta per distrazione rispetto al mancato incasso di crediti, senza
confrontarsi con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità in forza dei
quali integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216,
comma 1, legge fall. la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle
condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo delle
ragioni di credito che devono concorrere alla formazione dell'attivo patrimoniale;
- circa il requisito del periculum in mora, il Tribunale rileverebbe un generico
difetto di sufficiente motivazione del decreto di sequestro, senza tenere conto dei
puntuali argomenti spesi dal GIP a fondamento della necessità di contenere il
pericolo dell'agevolazione di altri reati della stessa specie, dato che G.D.B. ha posto in essere reiterate condotte di bancarotta fraudolenta attraverso le
realtà aziendali la lui gestite.
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il
processo, instaurato con ricorso proposto dopo il 30 giugno 2024, segue il cd. "rito
scritto" ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. come modificato dal d. Igs. n. 150 del
2022 e successive modifiche e integrazioni.
I difensori dell'indagato hanno presentato una memoria con la quale
sostengono la legittimità del provvedimento impugnato.
A parere della difesa, l'ordinanza del Tribunale del riesame è motivata, mentre
sarebbe il decreto impositivo del vincolo cautelare reale ad essere privo di base
argomentativa in punto di: rapporto di pertinenza della cosa sequestrata con il
reato; sussistenza di un concreto periculum in mora.
Il decreto del GIP inoltre violerebbe i principi di adeguatezza e proporzionalità
della misura cautelare.
Il Pubblico ministero ricorrente avrebbe omesso di rappresentare che:
l'indagato ha ammesso le proprie responsabilità; ha corrisposto alla curatela la
somma di 200mila euro; ha rassegnato le dimissioni da amministratore delle
società di cui aveva la legale rappresentanza, dando spontaneamente esecuzione
alla misura interdittiva applicata dal GIP in sostituzione di quella degli arresti
domiciliari; ha avanzato istanza di patteggiamento; l'amministratore giudiziario ha
riscontrato una conduzione esemplare della "Veneto trasporti group" srl, sotto tutti
i profili, inclusi quelli di gestione dei 166 dipendenti; la Veneto group ha come
unico committente la Bartolini spa, che sottopone le aziende a uno stretto
controllo, situazione che escluderebbe la sussistenza del periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Pubblico ministero è fondato.
2. Il ricorso per cassazione contro provvedimenti emessi in materia di
sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione
dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei
vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. per tutte Sez. U, n. 25932 del
29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
L'ordinanza impugnata ha annullato il decreto di sequestro preventivo sulla
scorta di una motivazione in parte meramente apparente, in parte illegittima.
3. Al fine di inquadrare correttamente le problematiche giuridiche in rilievo è
opportuno chiarire i connotati dell'istituto processuale in rassegna.
3.1. L'art. 321, cod. proc. pen. prevede, al comma 1, il sequestro c.d.
impeditivo, che va disposto «quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero
agevolare la commissione di altri reati».
Le condizioni legittimanti l'adozione del sequestro in rassegna consistono nel
fumus commissi delicti e nel periculum in mora.
3.2.1. Circa il primo requisito va ribadito, nel solco di un consolidato indirizzo
giurisprudenziale, che, riguardo alle misure cautelari reali, non occorre la gravità
indiziaria, richiesta, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla
diversità -di rango costituzionale - dei valori coinvolti.
La verifica sul fumus non si arresta a un controllo meramente "cartolare" e
formale, ma- ferma la necessità di evitare, nella fase delle indagini preliminari, un
sindacato sulla effettiva fondatezza dell'accusa - richiede che il reato ipotizzato sia
pertinente al caso concreto (per l'ampia disamina sul tema si rimanda a Sez. U n.
18954 del 31/03/2016, Capasso, cit., in motivazione, paragrafo 6.4.).
3.2.2. Secondo la previsione normativa, il periculum in mora ricorre «quando
vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa
aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati».
Ferma la necessità che il sequestro abbia ad oggetto "cose pertinenti al reato",
occorre seguire l'insegnamento delle Sezioni Unite Innocenti (sentenza n. 12878
del 29/01/2003).
Il sequestro preventivo di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen.
«presenta connotati individuanti che lo inseriscono, nell'ambito processuale, negli
istituti intesi ad evitare la probabilità del verificarsi di un evento antigiuridico» e
va, pertanto, disposto «nelle situazioni in cui il non assoggettamento a vincolo
della cosa pertinente al reato può condurre, in pendenza dell'accertamento del
reato, non solo al protrarsi del comportamento illecito ovvero alla reiterazione della
condotta criminosa ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi
effetti offensivi del bene protetto; tali effetti debbono essere connessi con
l'imputazione contestata e l'intervento preventivo collegato con le finalità di
repressione del reato. Più specificatamente va detto che il pericolo, in quanto
probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede,
quindi, un accertamento in concreto, sulla base di elementi di fatto, in ordine
all'effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la
disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa,
la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le
circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto
all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla agevolazione
alla commissione di altri reati».
4. Nel caso in rassegna, quanto al fumus commissi delicti, l'ordinanza
impugnata espone un laconico dubbio sulla configurabilità del delitto di bancarotta
fraudolenta patrimoniale in relazione alla mancata riscossione di un credito.
L'affermazione, generica e perplessa, rendere incomprensibile l'itinerario
logico seguito dal Tribunale che sembra dimenticarsi della ritenuta sussistenza di
elementi, ben più pregnanti, integranti il requisito dei gravi indizi di colpevolezza
ex art. 273 cod. proc. pen. (con il provvedimento genetico, infatti, era stata
contestualmente applicata nei confronti di G.D.B. anche la misura
cautelare personale degli arresti domiciliari e nella memoria difensiva si dà atto
che l'indagato ha ammesso gli addebiti).
Inoltre il Tribunale evita di misurarsi:
- con gli elementi delle condotte oggetto di addebito, che si sostanziano nella
creazione, da parte di D.B.G. (raggiunto anche da misura cautelare
personale), di nuove società, tutte a lui riconducibili, alle quale trasferisce,
attraverso la simulazione di fittizi contratti a titolo oneroso (di cui non chiede mai
il corrispettivo), il patrimonio aziendale delle "vecchie" società avviate al
fallimento;
- con i principi sanciti da questa Corte secondo cui integra il reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall. la
mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di
depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo delle ragioni di credito
che devono concorrere alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 49438
del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743 - 01; Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018,
Ruggeri, Rv. 275232 - 01; Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252
- 01, nonché, tra le ultime Sez. 5, n. 31687 del 09/05/2024, Giannunzio, non
massimata).
5. L'ordinanza impugnata incorre, poi, nella violazione di legge, in quanto
annulla il decreto di sequestro ritenendo del tutto mancante la motivazione sul
periculum in mora a fronte di una motivazione invece sussistente.
Va ricordato che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di
sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale,
introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen.,
sono applicabili — in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello
stesso codice — in quanto compatibili con la struttura e la funzione del
provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio,
nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la
motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne
costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa
(Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01).
Nella specie il provvedimento del GIP contiene una espressa motivazione in
ordine a: la sussistenza di un collegamento tra reato e beni sequestrati; la
necessità di apprestare il rimedio cautelare reale al fine di fronteggiare il pericolo
di agevolazione di altri reati della stessa specie (pag. 37 provvedimento GIP).
Il Tribunale, invece di arrestarsi al rilievo di una nullità insussistente, avrebbe
dovuto confrontarsi con le considerazioni espresse dal GIP, per stabilire, poi, se
dette valutazioni fossero o meno condivisibili, esponendo le ragioni a sostegno
della conclusione raggiunta.
Ciò non ha fatto incorrendo nel vizio denunciato.
6. Discende l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
A fronte del vizio riscontrato, la Corte di cassazione non può esaminare le
circostanze di fatto introdotte dalla difesa in sede di legittimità.
Spetterà, però, al giudice di rinvio verificare se effettivamente le cose
sequestrate sono "pertinenti al reato" e se sussiste in concreto, all'attualità, il
periculum in mora, anche tenuto conto di tutte le circostanze allegate dalla difesa.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale
di Trapani.
Così deciso il 29/11/2024
Avv. Antonino Sugamele

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