Senza vantaggi reciproci, l'imprenditore non può dirsi colluso con il clan mafioso.
Cass. pen., sez. VI, ud. 30 novembre 2023 (dep. 31 gennaio 2024), n. 4258
Presidente Villoni – Relatore Di Geronimo
L'ordinario svolgimento di attività imprenditoriale o lavorativa può dar luogo al concorso esterno nel solo caso in cui ne consegua l'instaurazione con l'associazione – e non già con un suo appartenente, anche se in posizione di vertice – di un rapporto collaborativo di sostanziale parità, nell'ambito del quale il concorrente tragga vantaggi personali e, al contempo, fornisca un contributo causale al perseguimento delle finalità dell'associazione e non dei singoli appartenenti
01-02-2024 21:44
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