Salemitano condannato per rapina impropria aggravata e lesioni.
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 27789 Anno 2024
Presidente: BELTRANI SERGIO
Relatore: NICASTRO GIUSEPPE
Data Udienza: 13/06/2024SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.P.V. nato a Salemi il .......
avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del Tribunale di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale GASPARE STURZO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile;
lette le «note di trattazione scritta» dell'Avv. CALOGERA FALCO, difensore di D.P.V ,
la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento
dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 08/02/2024, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello
che era stato proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da V.D.P.
contro l'ordinanza del 23/01/2024 del G.i.p. del Tribunale di M arsala con la quale,
su richiesta del pubblico ministero, la misura degli arresti domiciliari con il
cosiddetto "braccialetto elettronico" che era stata disposta nei confronti del D.P
con ordinanza del 16/06/2023 - per essere egli gravemente indiziato dei
delitti di rapina impropria aggravata e di lesioni commessi il 13/06/2023 e con
riguardo al pericolo che egli commettesse delitti della stessa specie - era stata
sostituita con la misura della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale di Palermo premetteva che i menzionati delitti di rapina impropria
aggravata e lesioni era stati commessi - come era stato accertato con la sentenza
del 23/11/2023 del G.i.p. del Tribunale di Marsala, emessa in esito a giudizio
abbreviato, con la quale il D.P. era stato condannato alla pena di 2 anni, 2
mesi e 10 giorni di reclusione ed C 400,00 di multa - mediante la furtiva
introduzione nell'appartamento della persona offesa e adoperando poi violenza e
minaccia, per procurarsi l'impunità, nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria
che avevano sorpreso l'imputato D.P. all'interno del menzionato
appartamento, i quali venivano da lui minacciati e colpiti con spintoni, schiaffi e
pugni, dai quali derivavano le lesioni.
Ciò premesso, il Tribunale di Palermo rilevava come il D. P. il
02/01/2024, in occasione di un controllo che era stato effetl:uato presso la sua
abitazione dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, li avesse prima
minacciati di morte e poi aggrediti fisicamente, spintonandoli e tentando di colpirli
al volto (episodio in relazione al quale il D.P. veniva tratto in arresto e
sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, la quale, poi, in esito
alla sentenza del 17/01/2024 del Tribunale di Marsala di condanna alla pena di un
anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., veniva sostituita con
la misura degli arresti domiciliari).
Il Tribunale di Palermo riteneva che tale allarmante fatto del 02/01/2024, il
quale era stato compiuto a breve distanza temporale dall'applic:azione della misura
cautelare degli arresti domiciliari, nel confermare la propensione alla violenza e la
spiccata spregiudicatezza dell'imputato, che aveva reiterato la condotta
minacciosa e aggressiva nei confronti della polizia giudiziaria che era impegnata
nel compimento dei propri doveri di controllo, denotasse, in modo evidente,
l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di
reiterazione criminosa, il quale si doveva ritenere contenibile soltanto con la più
grave misura della custodia cautelare in carcere.
Tale aspetto veniva ritenuto avere «priorità senz'altro assorbente» rispetto
all'altro fondamento della sostituzione della misura che era stato pure addotto dal
G.i.p. del Tribunale di Marsala e che era costituito dalle ritenute trasgressioni alle
prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla
propria abitazione che erano desumibili da due annotazioni di servizio della polizia
giudiziaria.
2. Avverso tale ordinanza del 08/02/2024 del Tribunale di Palermo, ha
proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, V.D.P.
con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale (o di
altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della stessa
legge) e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e, in particolare,
la violazione e la falsa applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. a), b) e c), cod.
proc. pen., e la contraddittorietà della motivazione «in ragione al conflitto di
giudicato cautelare» di cui all'ordinanza «emessa in pari data» - cioè lo stesso
23/01/2024, giorno dell'adozione, nell'ambito del presente procedimento,
dell'ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la misura
della custodia cautelare in carcere - dal giudice monocratico del Tribunale di
Marsala con la quale, nell'ambito del procedimento per il menzionato delitto di
resistenza a un pubblico ufficiale, era stata applicata la misura cautelare degli
arresti domiciliari senza il cosiddetto "braccialetto elettronico".
Dopo avere diffusamente ripercorso i fatti storici e processuali, il ricorrente
rappresenta che, nel procedimento per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale
per i fatti del 02/01/2024, il giudice del Tribunale di Marsala, in esito alla condanna
dell'imputato all'asseritamente «molto lieve» pena di un anno di reclusione, dopo
avere acquisito il parere favorevole del pubblico ministero, aveva adottato «motu
proprio» un'ordinanza con la quale aveva sostituito la misura della custodia
cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari senza il cosiddetto
"braccialetto elettronico".
Ciò rappresentato, il ricorrente deduce che sarebbe irragionevole e violerebbe
il giudicato cautelare di quest'ultima ordinanza che il G.i.p. del Tribunale di
Marsala, con l'ordinanza del 23/01/2024 emessa nell'ambito del presente
procedimento, abbia ritenuto che lo stesso episodio del 02/01/2024 in relazione al
quale il Tribunale di Marsala aveva reputato di applicare la misura degli arresti
domiciliari senza il cosiddetto "braccialetto elettronico" costituisse un elemento
tale da fare considerare non idonea la misura degli arresti domiciliari che era stata
applicata nell'ambito del presente procedimento e da indurre all'applicazione della
più grave misura della custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente lamenta poi che il contestato aggravamento della misura sarebbe
stato altresì illegittimamente fondato dal G.i.p. del Tribunale di Marsala su due
solo presunte e non comprovate trasgressioni alle prescrizioni degli arresti
domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, atteso che:
a) quanto a quella del 15/07/2023, che era stata oggetto del decreto di citazione
diretta a giudizio del 20/10/2023 per il reato di evasione, essa sarebbe stata
comprovata solo dall'attivazione del segnale di allarme del "braccialetto
elettronico" e dal fatto che alcune telecamere avevano, «in orario diverso da quello
di attivazione del segnale di allarme», ripreso l'autovettura suppostamente in uso
alla propria moglie allontanarsi dall'abitazione per farvi poi rientro, sicché «si
ritiene che, nel merito del dibattimento, il soggetto sarà assolto»; b) quanto a
quella del 26/12/2023, essa sarebbe stata comprovata solo dall'attivazione del
segnale di allarme del "braccialetto elettronico" e non sarebbe stata «ad oggi
neppure oggetto di procedimento».
Il ricorrente lamenta infine che il Tribunale di Palermo si sarebbe «limitato ad
affermare in modo asettico quanto indicato dal G.I.P. nell'ordinanza applicativa
della custodia cautelare in carcere ledendo così l'obbligo della motivazione e
venendo meno al ruolo impostogli dalla legge, cioè riesaminare i fatti e
congruamente motivare in merito al rigetto».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su doglianze in parte
manifestamente infondate e in parte non consentite.
2. Come si è visto nella parte in fatto, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che
l'allarmante fatto del 02/01/2024, il quale era stato compiuto a breve distanza
temporale dall'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, nel
confermare la propensione alla violenza e la spiccata spregiudicatezza
dell'imputato, che aveva reiterato la condotta minacciosa e aggressiva nei
confronti della polizia giudiziaria che era impegnata nel compimento dei propri
doveri di controllo, denotasse, in modo evidente, l'inidoneità della misura degli
arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione criminosa, il quale si
doveva ritenere contenibile soltanto con la più grave misura della custodia
cautelare in carcere.
Tale essendo la motivazione dell'ordinanza impugnata, è anzitutto
manifestamente infondata la doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato che
la stessa motivazione sarebbe irragionevole e violerebbe il giudicato cautelare per
avere il Tribunale di Marsala (e, prima ancora, il G.i.p. dello stesso Tribunale)
considerato l'anzidetto fatto del 02/01/2024 quale indice dell'aggravamento delle
esigenze cautelari e quale ragione della conseguente sostituzione della misura
degli arresti domiciliari con la più grave misura della custodia cautelare in carcere,
nonostante che, nell'ambito del procedimento per il reato di resistenza a un
pubblico ufficiale che era stato aperto per lo stesso fatto del 02/01/2024, il
Tribunale di Marsala avesse ritenuto di applicare la misura cautelare degli arresti
domiciliari senza il cosiddetto "braccialetto elettronico".
A tale proposito, si deve osservare come il Tribunale di Palermo abbia
sinteticamente ma del tutto correttamente ritenuto come il rilievo difensivo
incentrato «sul diverso trattamento cautelare riservato al D,P, in relazione
al reato di cui all'art. 337 commesso il 2.01.2024» non cogliesse nel segno «attesa
l'evidente autonomia dei due diversi titoli cautelari (e delle relative modifiche)».
L'identità dell'episodio del 02/01/2024, in quanto sia oggetto di un
procedimento penale per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale sia ritenuto
indice dell'aggravamento delle esigenze cautelari connesse ai reati di rapina
impropria aggravata e di lesioni di cui al presente procedimento, lascia infatti del
tutto ferma l'autonomia dei due titoli cautelari e la conseguente diversità, di natura
e grado, delle correlative esigenze cautelari.
Ciò evidentemente giustifica la ritenuta maggiore gravità delle esigenze
cautelari connesse al pericolo di reiterazione, in particolare, di delitti della stessa
specie della rapina aggravata, rispetto a quelle connesse al pericolo di reiterazione
di delitti della stessa specie della resistenza a un pubblico ufficiale e,
conseguentemente, la motivata inidoneità della misura degli arresti domiciliari,
ancorché idonea a soddisfare le esigenze cautelari connesse al pericolo di
reiterazione di delitti della stessa specie della resistenza a un pubblico ufficiale, a
contenere il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie della rapina
aggravata.
Del resto, come è stato riconosciuto dallo stesso ricorrenl:e (sesta pagina del
ricorso), nell'ambito del procedimento per il reato di resistenza a un pubblico
ufficiale - e diversamente che nell'ambito del presente procedimento per il reato,
in particolare, di rapina aggravata - la misura della custodia cautelare in carcere
non poteva essere mantenuta per essere sopravvenuta la sentenza di condanna
del 17/01/2024 del Tribunale di Marsala alla pena di un anno di reclusione,
inferiore al limite di tre anni di pena detentiva che, a norma del secondo periodo
del comma 2-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., è necessario per l'applicazione della
custodia cautelare in carcere.
Ne discende l'evidente insussistenza dei denunciati vizi di irragionevolezza e
di violazione del giudicato cautelare.
Per il resto, si è già detto come il Tribunale di Palermo abbia ritenuto che
l'allarmante fatto del 02/01/2024, il quale era stato compiuto a breve distanza
temporale dall'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, nel
confermare la propensione alla violenza e la spiccata spregiudicatezza
dell'imputato, che aveva reiterato la condotta minacciosa e aggressiva nei
confronti della polizia giudiziaria che era impegnata nel compimento dei propri
doveri di controllo, denotasse l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari a
contenere il pericolo di reiterazione criminosa, il quale si doveva ritenere
contenibile soltanto con la più grave misura della custodia cautelare in carcere.
Tale motivazione indica in modo chiaro ed esaustivo - e, perciò, pienamente
adeguato - le ragioni per le quali il Tribunale di Palermo ha ritenuto che i fatti
minacciosi e violenti del 02/01/2024 si dovessero reputare dimostrativi
dell'aggravamento delle esigenze cautelarli e giustificativi del conseguente
aggravamento della misura già applicata.
Tale motivazione non è stata specificamente contestata dal ricorrente, le cui
doglianze al riguardo risultano del tutto generiche e, perciò, non consentite.
3. Si devono parimenti ritenere non consentite le doglianze, avanzate dal
ricorrente, che attengono alla contestazione della rilevanza delle due trasgressioni
alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla
propria abitazione del 15/07/2023 e del 26/12/2023.
Come si è già evidenziato nella parte in fatto, il Tribunale di Palermo ha
ritenuto il carattere «assorbente» del reputato aggravamento delle esigenze
cautelari (ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen.) «rispetto alla connotazione
sanzionatoria data dal GIP al disposto aggravamento rispetto alle ritenute
violazioni alla prescrizione di non allontanarsi dalla abitazione» (ex art. 276,
comma 1-ter, cod. proc. pen.), con la conseguenza che, poiché lo stesso Tribunale
di Palermo non ha pertanto fondato la propria decisione sulle due contestate
trasgressioni al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, le doglianze che
sono state avanzate al riguardo dal ricorrente risultano estranee rispetto alla ratio
decidendi del provvedimento impugnato e, perciò, non consentite.
4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento
della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-
ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13/06/2024.
28-07-2024 19:13
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