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Sentenza

Ricorso inammissibile a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Ricorso inammissibile a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 24228 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.G. nato a E.  il  .......
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
Motivi della decisione
1. A.G.  ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di
pronunciata dal Tribunale di Trapani che lo ha condannato per ordine il reato di cui all'art. 73,
comma V, 80 lett. a) e g) DPR 309/1990.
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione in
violazione del principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi dedotti svolgono censure di merito,
pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole
- ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte
di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto
essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo,
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea
a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U,
n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,
Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Orbene, nessuna
illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, con coerenti
argomentazioni, che l'imputato era stato contattato tramite profilo social corrispondente al nome
di G.A. e che era stato riconosciuto dal docente che aveva denunciato lo spaccio.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente insiste sulla mancata corrispondenza tra il nome
ricavabile dal profilo social ed il nome come riferito dallo studente cessionario della dose, ma,
come esposto, la censura si limita a proporre una censura di merito che mira ad una ricostruzione
alternativa del fatto, inammissibile in sede di legittimità.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi
assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
I Consigliere estensore Il Presider, te
Avv. Antonino Sugamele

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