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Sentenza

Ricorso dichiarato inammissibile come la richiesta, presentata dalla costituita parte civile che ha depositato il 21 marzo 2024, di liquidazione delle spese relativa all'azione civile ed al presente grado di giudizio perché presentata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen., nel testo applicabile ratione temporis (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 7, n. 7852
del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01).
Ricorso dichiarato inammissibile come la richiesta, presentata dalla costituita parte civile che ha depositato il 21 marzo 2024, di liquidazione delle spese relativa all'azione civile ed al presente grado di giudizio perché presentata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen., nel testo applicabile ratione temporis (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01).
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 30425 Anno 2024
Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO
Relatore: CAPPUCCIO DANIELE
Data Udienza: 04/04/2024ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.G. nato a Marsala il ../../....
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni
sottese all'affermazione della penale responsabilità di G.M. in
ordine al delitto di tentato incendio e spiegato, in particolare (cfr. pag. 2-3 della
sentenza della Corte di appello), che il fuoco da lui appiccato all'interno di una
chiesa si sarebbe espanso, in assenza del provvidenziale intervento dei Vigili del
Fuoco, sino a determinare serie difficoltà di spegnimento ed a provocare —
anche in ragione del posizionamento, da parte dell'agente, di due bombole GPL
— un vastissimo effetto distruttivo;
che, a dispetto delle generiche obiezioni sollevate dal ricorrente con l'unico
motivo, il provvedimento impugnato attesta, in termini incensurabili in sede di
legittimità, che la condotta da lui deliberatamente posta in essere era senz'altro
idonea a cagionare un vasto abbruciamento, connotato dalla tendenza a
progredire e ad espandersi e comportante difficoltà di spegnimento, onde
sussistono, nella fattispecie, gli elementi costitutivi del delitto oggetto di
addebito (sul punto, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 14592 del 16/11/1999, Ascenzi,
Rv. 216129 - 01);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende;
che la richiesta, presentata dalla costituita parte civile con atto depositato il
21 marzo 2024, di liquidazione delle spese relativa all'azione civile ed al presente
grado di giudizio non è ammissibile perché presentata oltre il termine di quindici
giorni liberi prima dell'udienza stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen., nel testo
applicabile ratione temporis (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 7, n. 7852
del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01; Sez. 7, n. 23092 del
18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 04/04/2024.
Avv. Antonino Sugamele

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