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Sentenza

Ricettazione.
Ricettazione.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 44205 Anno 2024
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: PARDO IGNAZIO
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.S.  nato a T. il .....
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di C.S.;
considerato che il primo motivo proposto, che deduce il difetto di motivazione
in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, è
manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata (cfr. pagg. 1-2) e quelle poste a fondamento dell'atto di
impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di
specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a
norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione
delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si
veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti
illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui
non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione
delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,
Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv.
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896
del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826);
osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della
recidiva è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare,
pag. 3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione
del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco
temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in
concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il
fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura
la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al
delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione dei reato
"sub iudice
Avv. Antonino Sugamele

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